SENTENZA N. 111
ANNO 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giorgio LATTANZI Presidente
- Aldo CAROSI Giudice
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
- Giovanni AMOROSO ”
- Francesco VIGANÒ ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Giudice di pace di Verona con ordinanza del 9 maggio 2017, nel procedimento vertente tra A. F. e il Comune di Verona, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2017.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell’11 aprile 2018 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza dell’8 maggio 2017 (r.o. n. 117 del 2017), il Giudice di pace di Verona ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) che, in caso di protrazione della sosta limitata o regolamentata, prevede la sanzione che va da euro 25 ad euro 100, per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.
2.– Il giudice a quo riferisce di dover decidere sull’opposizione ad un verbale con cui era stata contestata la protrazione della sosta, oltre l’orario consentito, per tre periodi ed era stata applicata la sanzione di euro 75,00, corrispondente ad euro 25,00 per ogni periodo per il quale la sosta si era protratta.
Il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 15, del d.lgs. n. 285 del 1992, poiché dalla sua applicazione deriverebbe un’eccessiva gravosità della sanzione prevista per la protrazione della sosta limitata o regolamentata, per la quale la sanzione da euro 25 a euro 100 viene irrogata in relazione a ciascun periodo di prolungamento della violazione, che l’ordinanza riferisce come correlato al periodo di sosta autorizzato, rispetto a quella irrogabile per la protrazione della sosta vietata, per la quale, invece, la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 41 ed euro 169 è comminabile per ogni periodo di ventiquattro ore.
Secondo il giudice a quo la sproporzione tra il trattamento sanzionatorio della protrazione dell’illecito della sosta vietata, rispetto a quello della protrazione della sosta limitata o regolamentata per un tempo anche inferiore alle 24 ore, sarebbe eccessiva e irragionevole per la maggior gravità della violazione del divieto di sosta rispetto a quello della sosta regolamentata.
Il rimettente, quindi, chiede la declaratoria di incostituzionalità della norma, per violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, nella parte in cui prevede che, in caso di sosta limitata o regolamentata, la sanzione si applica «per ogni periodo per il quale si protrae la violazione».
In punto di rilevanza, il giudice a quo rappresenta che l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale prospettata comporterebbe l’applicazione della sola sanzione prevista nei limiti edittali per la violazione contestata.
3.– Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha dedotto l’inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, poiché il giudice a quo non avrebbe fornito indicazioni sufficienti alla ricostruzione dei termini della controversia.
Nel merito l’interveniente ha dedotto l’infondatezza della questione per la diversità delle fattispecie poste a confronto: la sosta regolamentata o limitata nel tempo sarebbe finalizzata a favorire il ricambio dei veicoli in sosta e ad assicurare la fruibilità degli spazi di parcheggio dei centri abitati, così che la sanzione è prevista ogni volta che viene superato il termine per il quale è stato pagato il ticket del parchimetro ovvero viene superato il limite massimo di sosta consentita.
Nel caso di divieto, invece, la sanzione è irrogata quando la sosta si prolunga oltre le ventiquattro ore, ovvero vi è applicazione della sanzione aggiuntiva per ogni giorno di protrazione dell’infrazione.
La diversità della fattispecie poste a confronto impedirebbe di individuare nella disciplina del divieto di sosta il tertium comparationis alla stregua del quale condurre il giudizio di ragionevolezza.
In ogni caso, secondo l’interveniente la discrezionalità del legislatore nell’individuazione dei comportamenti da sanzionare precluderebbe l’accoglimento della questione di costituzionalità.
Considerato in diritto
1.– Il Giudice di pace di Verona, con ordinanza dell’8 maggio 2017, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) che, in caso di protrazione della sosta limitata o regolamentata, prevede la sanzione che va da euro 25 ad euro 100, per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.
Il rimettente ha premesso di essere chiamato a decidere sull’opposizione a sanzione amministrativa elevata per protrazione della sosta, oltre l’orario consentito, per tre periodi, con conseguente applicazione della sanzione di euro 75, corrispondente ad euro 25 per ogni periodo per il quale la sosta si era protratta.
Secondo il giudice a quo, la sanzione derivante dall’applicazione della norma censurata sarebbe irragionevolmente gravosa e sproporzionata rispetto a quella prevista per la protrazione della sosta permanentemente vietata, poiché per la sosta limitata o regolamentata la sanzione si applicherebbe per ogni frazione temporale di protrazione della sosta oltre il limite consentito, mentre in caso di sosta vietata essa verrebbe irrogata ogni ventiquattro ore.
La censura di incostituzionalità investe la possibilità di molteplici reiterazioni della sanzione nelle ventiquattro ore, ad esempio per ogni ora o anche per periodi più brevi, ove previsti dalla sosta limitata o regolamentata, a differenza di quanto, come si è detto, avviene per la violazione del divieto permanente di sosta.
2.– La questione non è fondata.
Il comma 15 dell’art. 7 del d.lgs. n. 285 del 1992, oggetto di censura, prevede che «nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 100 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione».
La durata del periodo della sosta limitata o regolamentata è stabilita dai regolamenti comunali; per sosta limitata si intende quella entro un limite massimo di durata, normalmente un’ora o tre ore, misurata tramite disco orario, per sosta regolamentata si intende la sosta soggetta a regime tariffario, la cui durata è predeterminata dall’utente con il pagamento della tariffa per il periodo prescelto.
3.– La questione di legittimità costituzionale muove da un’interpretazione della norma secondo la quale la nozione di “periodo”, in base al quale può essere reiterata la sanzione, coinciderebbe con il limite di durata della sosta predeterminato dall’utente tramite il pagamento della tariffa o con l’esposizione del disco orario.
Riferisce, infatti, il rimettente che, nel caso sottoposto al suo giudizio, la sosta era limitata ad un’ora, si era protratta per tre ore e all’utente era stata irrogata la sanzione prevista, di euro 25, per tre volte.
Ma questa dedotta illegittimità costituzionale può essere superata da un’interpretazione costituzionalmente orientata.
4.– Invero, può ritenersi che il periodo di protrazione della violazione, che consente la reiterazione della sanzione, non si riferisca alla sosta autorizzata per il periodo determinato dal pagamento effettuato dall’utente o indicato nel disco orario esposto.
I regolamenti comunali disciplinano la sosta autorizzandola in determinate fasce orarie della giornata, nelle quali sono vigenti i limiti imposti per la sosta regolamentata o limitata. Pertanto è ragionevole riferire il “periodo” di cui al comma 15 dell’art. 7 del d.lgs. n. 285 del 1992 alla protrazione della sosta oltre la fascia di vigenza giornaliera o infragiornaliera della sosta, limitata o regolamentata, come determinata dai regolamenti comunali.
Non è, pertanto, la concreta specifica limitazione del disco orario o della regolamentazione tariffaria selezionata dall’utente a determinare il periodo oltre il quale deve essere irrogata la sanzione, bensì la protrazione oltre la fascia oraria della sosta limitata o regolamentata, cioè oltre il complessivo periodo fissato dai regolamenti comunali per l’operatività di tali limitazioni.
Le sanzioni per le violazioni così intese saranno certamente più gravose rispetto a quella relativa alla violazione del divieto di sosta permanente, ma sicuramente non sproporzionate; invero, mentre la sanzione per la protrazione del divieto di sosta permanente può essere reiterata ogni ventiquattro ore, quella relativa alla sosta limitata o regolamentata è irrogabile alla fine di ogni fascia oraria, verosimilmente due volte al giorno in caso di due fasce di regolamentazione giornaliere.
Pertanto, alla luce di una corretta interpretazione del dettato normativo, non sussiste l’eccessiva gravosità e sproporzione della sanzione denunciata dal rimettente e la questione di costituzionalità va dichiarata non fondata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata dal Giudice di pace di Verona, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 aprile 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2018.