Ordinanza n. 31 del 2018

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ORDINANZA N. 31

ANNO 2018

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Giorgio                        LATTANZI                                   Presidente

-           Aldo                            CAROSI                                           Giudice

-           Marta                           CARTABIA                                         ”

-           Mario Rosario             MORELLI                                            ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                        ”

-           Giuliano                       AMATO                                               ”

-           Silvana                         SCIARRA                                            ”

-           Daria                           de PRETIS                                            ”

-           Nicolò                         ZANON                                                 ”

-           Augusto Antonio        BARBERA                                           ”

-           Giulio                          PROSPERETTI                                    ”

-           Giovanni                     AMOROSO                                           ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della nota del Presidente della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, 21 maggio 2015, n. 362, e della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, 17 febbraio 2016, n. 70, promosso dal Consiglio superiore della Magistratura, con ricorso notificato il 2-6 settembre 2016, depositato in cancelleria il 29 settembre 2016 e iscritto al n. 5 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2016, fase di merito.

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2018 il Giudice relatore Daria de Pretis.

Ritenuto che con ricorso depositato il 10 marzo 2016 il Consiglio superiore della magistratura (CSM) ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte dei conti, «in relazione alla illegittima pretesa di assoggettare alla resa del conto […] l’Organo di autogoverno della Magistratura», ai sensi dell’art. 44 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti);

che, secondo quanto riferisce il ricorrente, il Presidente della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con la nota 21 maggio 2015, n. 362, invitava formalmente il CSM «a comunicare i nominativi e le funzioni specifiche di coloro i quali dovessero essere qualificati agenti contabili operanti nel proprio ambito e a presentare i conti a partire dall’anno 2010, essendo risultato che l’ultimo conto giudiziale era stato presentato nel 1999», al fine di aggiornare l’anagrafe dei soggetti titolari di gestioni di denaro, beni o valori assoggettabili alla resa del relativo conto;

che il Comitato di presidenza del CSM rispondeva (tramite nota del 31 luglio 2015 del Segretario generale del CSM) che il CSM «non rientrava nel novero degli enti sottoposti ai doveri di rendicontazione periodica alla Corte dei Conti secondo la disciplina degli artt. 44 e ss. del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214»; ciò «per via del particolare regime di autonomia regolamentare e contabile che caratterizza l’Organo di governo autonomo della magistratura, in ragione della sua speciale collocazione costituzionale»;

che, nell’esercizio del proprio potere regolamentare, il CSM, con deliberazione del 27 giugno 1996, avrebbe disciplinato «verifiche di legittimità dell’operato in materia contabile, garantendo […] un controllo puntuale, serio e costante, al di fuori del circuito della rendicontazione applicabile alla generalità degli enti dello Stato», ragion per cui, sarebbe venuta meno la sottoposizione alla giurisdizione di conto;

che con atto notificato il 10 settembre 2015 il magistrato relatore per i conti erariali presso la sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – non condividendo le conclusioni del CSM – richiedeva al Presidente della sezione una pronuncia della sezione stessa ai sensi dell’art. 30, secondo comma, del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti);

che il CSM si costituiva nel relativo giudizio, chiedendo alla Corte dei conti di «voler dichiarare l’insussistenza dell’obbligo della resa del conto da parte degli agenti contabili operanti nel proprio ambito, in ossequio alla sua peculiare collocazione istituzionale»; in subordine, il CSM chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 44 del r.d. n. 1214 del 1934, per contrasto con gli artt. 3, 101, 103 e 104 della Costituzione;

che con sentenza 17 febbraio 2016, n. 70, la sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti ha dichiarato «gli agenti contabili operanti nell’ambito del Consiglio Superiore della Magistratura […] – e cioè l’istituto cassiere, l’economo ed il consegnatario dei beni – soggetti al giudizio di conto di competenza della Corte dei conti» e, per l'effetto, ha ordinato «al Consiglio Superiore della Magistratura di depositare i conti degli agenti contabili, come sopra indicati, relativi all’anno 2014»;

che, a seguito di tale pronuncia, il CSM ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, argomentando, in primo luogo, l’ammissibilità del ricorso, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo;

che, nel merito, il ricorrente ha denunciato la «erronea e illegittima interpretazione dell’art. 44 R.D. n. 1214 del 1934» e la «violazione e falsa applicazione dell’art. 103, nonché degli artt. 3, 101 e 104 Cost.»;

che da tali previsioni costituzionali il CSM desume che opererebbe a suo favore la «deroga alla resa del conto in favore degli organi costituzionali», a garanzia della loro autonomia costituzionale;

che il CSM ricorda che la Corte costituzionale «ha già chiarito che all’obbligo di rendiconto contabile sono sottratti gli organi costituzionali» (si richiama la sentenza n. 129 del 1981, riguardante la Presidenza della Repubblica e le due Camere del Parlamento) e osserva che la soggezione del CSM alla «resa di conto» produrrebbe una «grave lesione dell’autonomia della Magistratura»;

che il CSM afferma di essere un organo che non fa capo allo Stato-amministrazione ma allo Stato-ordinamento, «in posizione costituzionale di sostanziale autonomia e quindi di separatezza rispetto alle Amministrazioni dello Stato»; da ciò deriverebbe la sua «sottrazione alla disciplina e ai controlli tipici delle amministrazioni statali, quale la giurisdizione di conto»;

che esso rivendica autonomia finanziaria e di bilancio, sulla base dell’art. 9 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura);

che il CSM ricorda di avere introdotto, modificando il proprio regolamento di contabilità nel 1996, il collegio dei revisori dei conti, con la conseguenza che sarebbero «scomparse […] le norme regolamentari che sancivano la sottoposizione alla giurisdizione pubblica di conto»;

che, secondo il CSM, il suo regolamento di contabilità, pur essendo specificamente previsto da una norma legislativa, avrebbe «natura sostanzialmente legislativa, in quanto diretta emanazione della autonomia costituzionale del C.S.M.»;

che con ordinanza n. 166 del 2016 questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto;

che l’ordinanza e il ricorso sono stati notificati, a cura del ricorrente, alla Corte dei conti il 2 settembre 2016 e depositati presso la Corte costituzionale il 29 settembre 2016;

che la Corte dei conti non si è costituita nel presente giudizio;

che il CSM ha censurato la sentenza n. 70 del 2016 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, oltre che sollevando conflitto di attribuzioni, anche tramite appello davanti alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale d’appello;

che la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d’appello, con sentenza 12 giugno 2017, n. 294, ha rilevato d’ufficio un vizio procedurale nel giudizio di primo grado, in quanto il giudizio per la resa del conto avrebbe dovuto essere promosso dal procuratore regionale, osservando che, «in assenza del presupposto processuale della domanda, il giudizio di cui alla sentenza impugnata non poteva neppure venire ad esistenza»;

che la sezione d’appello ha dunque dichiarato la nullità della sentenza oggetto del conflitto, ordinando la trasmissione della sentenza d’appello alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio;

Considerato che, a seguito della sentenza della Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d’appello, 12 giugno 2017, n. 294, il Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura (CSM) ha conferito al suo difensore mandato «allo specifico fine di rinunciare agli atti del presente giudizio»;

che il 14 luglio 2017 il difensore del CSM ha depositato presso la Corte costituzionale «istanza di definizione del giudizio per cessata materia del contendere», rilevando che la Corte dei conti «ha dichiarato nulli gli atti oggetto del presente conflitto fra poteri, sia pure per motivazioni squisitamente processuali»;

che tale istanza si deve intendere come atto di rinuncia, dal momento che in essa si richiama la «ulteriore procura conferita dal Vice Presidente del CSM allo specifico fine di rinunziare al presente giudizio»;

che, la Corte dei conti non si è costituita in giudizio;

che, ai sensi dell’art. 24, comma 6, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, la rinuncia al ricorso, intervenuta in mancanza di costituzione in giudizio del resistente, determina l’estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2018.