ORDINANZA N. 159
ANNO 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Giorgio LATTANZI Giudice
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge della Provincia autonoma di Trento 21 luglio 2016, n. 11 (Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale sul commercio 2010), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24-29 settembre 2016, depositato in cancelleria il 4 ottobre 2016 ed iscritto al n. 60 del registro ricorsi 2016.
Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;
udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2017 il Giudice relatore Franco Modugno.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 24-29 settembre 2016 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 4 ottobre 2016 (registro ricorsi n. 60 del 2016), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge della Provincia autonoma di Trento 21 luglio 2016, n. 11 (Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale sul commercio 2010), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in riferimento all’art. 12, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché del principio di leale collaborazione;
che il ricorrente premette che, in base all’art. 8, comma 1, n. 16, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), la Provincia autonoma di Trento è dotata di potestà legislativa primaria in materia di «alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna», da esercitarsi, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, dello statuto speciale, in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, e con il rispetto degli obblighi internazionali, degli interessi nazionali nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica;
che, nel caso di specie, verrebbero in rilievo le norme fondamentali adottate nella materia «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.;
che, in tale ambito, la legge n. 394 del 1991, detta i principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, prevedendo in particolare che, nel territorio del Parco nazionale, la tutela dei valori naturali ed ambientali, nonché di quelli storici, culturali e antropologici tradizionali, è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, il quale «sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione» (art. 12, comma 7);
che, alla luce di tale quadro normativo, il Presidente del Consiglio dei ministri assume che l’impugnato art. 9 della legge prov. Trento n. 11 del 2016, il quale inserisce l’art. 44-sexies nella legge della Provincia autonoma di Trento 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette), presenterebbe «evidenti profili di illegittimità costituzionale»;
che, infatti, il comma 3 del citato art. 44-sexies sarebbe in contrasto con quanto previsto dal citato art. 12, comma 7, della legge n. 394 del 1991, poiché limiterebbe la portata pianificatoria del piano del parco nazionale dello Stelvio, disponendo che quest’ultimo «tiene luogo dei piani regolatori generali (PRG) limitatamente alle parti del territorio comunale ricadenti nel parco, esclusi gli insediamenti storici, le aree urbane consolidate e le aree specificamente destinate all’insediamento, come individuate dai PRG»;
che, osserva il ricorrente, l’evocata disposizione statale prevede, diversamente, che il piano del parco prevale sugli altri strumenti di gestione del territorio, salvo che, ai sensi dell’art. 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), sui piani paesaggistici;
che l’impianto normativo così posto sarebbe altresì confermato dal successivo comma 8 dell’art. 44-sexies, che dispone bensì che l’approvazione del piano del parco «equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere pubbliche o di pubblica utilità che esso prevede», ma omette di prescrivere – diversamente dalla norma statale – che detto piano è sovraordinato agli altri strumenti di pianificazione;
che, inoltre, la disposizione censurata contrasterebbe palesemente anche con il principio di leale collaborazione, perché non sarebbero stati rispettati gli accordi raggiunti con l’intesa dell’11 febbraio 2015 tra lo Stato, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia, concernente l’attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al parco nazionale dello Stelvio;
che, infatti, a seguito di tale intesa è stato conseguentemente modificato, ad opera del decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di esercizio delle funzioni amministrative concernenti il Parco nazionale dello Stelvio), l’art. 3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste);
che tale ultima disposizione, nel testo novellato, prevede, in particolare, che le funzioni concernenti il parco nazionale dello Stelvio saranno esercitate «secondo le forme, nei limiti e con le modalità stabilite dall’intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015» oltre che «in armonia con le finalità e i principi dell’ordinamento statale in materia di aree protette, nonché con la disciplina dell’Unione europea relativa alla rete ecologica Natura 2000 afferente la conservazione della diversità biologica»;
che l’art. 3, comma 2, dell’intesa, nell’affidare alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Lombardia la disciplina della procedura di formazione e approvazione del piano, espressamente stabilisce che questo sia predisposto «secondo il modello previsto dalla normativa nazionale in materia di aree protette» e «nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394»;
che con atto depositato il 2 novembre 2016 si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento;
che la resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per l’inadeguata motivazione a supporto dell’impugnazione, per l’incompleta e inesatta ricostruzione della normativa censurata, nonché per la «insanabile contraddittorietà relativamente ai parametri da utilizzare»;
che, nel merito, la Provincia autonoma di Trento ritiene il ricorso infondato;
che, infatti, se è vero che la disciplina recata dal citato art. 44-sexies non coincide compiutamente con quella prevista dall’art. 12, comma 7, della legge n. 394 del 1991, ciò, tuttavia, sarebbe giustificato dal fatto che la Provincia autonoma ha potestà normativa primaria in materia di parchi e di urbanistica, potestà normativa che non avrebbe alcun senso «se il suo esercizio dovesse ridursi ad una pedissequa copia di una specifica disposizione statale»;
che, d’altra parte, la possibilità di una «assonanza complessiva con le regole fondamentali del sistema, ma non ad un vincolo a tutte le specifiche soluzioni normative» sarebbe consentita dall’art. 3 del d.P.R. n. 279 del 1974, come novellato dal d.lgs. n. 14 del 2016;
che, esclusa la violazione dei limiti posti dalla legislazione statale, sarebbe conseguentemente infondata anche la censura per mancato rispetto del principio di leale collaborazione;
che, con atto depositato il 30 maggio 2017, giusta delibera del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri – rilevato che la resistente, con la legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2016, n. 19 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017), ha introdotto modifiche alla disposizione impugnata che fanno ritenere superate le censure di legittimità costituzionale e ha fornito rassicurazione sul fatto che essa non ha trovato applicazione – ha rinunciato all’impugnazione;
che, con atto depositato il 7 giugno 2017, giusta delibera della Giunta provinciale del 26 maggio 2017, la Provincia autonoma di Trento ha accettato la rinuncia al ricorso.
Considerato che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita da accettazione della controparte costituita, determina l’estinzione del processo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2017.