Ordinanza n. 131 del 2017

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ORDINANZA N. 131

ANNO 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-          Paolo                           GROSSI                                           Presidente

-          Giorgio                        LATTANZI                                       Giudice

-          Aldo                            CAROSI                                                   ”

-          Marta                          CARTABIA                                            ”

-          Mario Rosario             MORELLI                                               ”

-          Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

-          Giuliano                      AMATO                                                  ”

-          Silvana                         SCIARRA                                                ”

-          Daria                           de PRETIS                                               ”

-          Nicolò                         ZANON                                                   ”

-          Franco                         MODUGNO                                           ”

-          Augusto Antonio        BARBERA                                              ”

-          Giulio                          PROSPERETTI                                       ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, promosso dal Tribunale ordinario di Livorno, nel procedimento vertente tra G. R. e il Ministero della salute, con ordinanza del 28 giugno 2016, iscritta al n. 221 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.

Ritenuto che il giudice del lavoro del Tribunale ordinario di Livorno, con ordinanza del 28 giugno 2016, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), nella parte in cui limita il riconoscimento dell’indennizzo di cui all’art. 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», spettante ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della micromelia, ai nati negli anni dal 1959 al 1965;

che il giudizio a quo ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 244 del 2007, avanzata da un soggetto affetto dalla nascita da «focomelia con aplocia degli arti inferiori, entrambe le mani, distrofia muscolare gamba sinistra e aplocia avampiede sinistro»;

che, secondo quanto riferito dal giudice rimettente, nel corso dell’istruttoria giudiziale sarebbe stato dimostrato che la patologia, sotto forma di focomelia, sarebbe stata determinata dall’assunzione di talidomide durante i primi mesi di gestazione, da parte della madre del ricorrente;

che, ad avviso del rimettente, osterebbe all’accoglimento della domanda l’età anagrafica del ricorrente, nato nel 1973, poiché la norma censurata circoscrive espressamente l’erogabilità dell’indennizzo ai soggetti nati tra il 1959 ed il 1965;

che, secondo il giudice a quo, tale limitazione sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., poiché la natura assistenziale del beneficio, che sarebbe espressione del dovere di solidarietà sociale e, quindi, riconducibile agli artt. 2 e 32 Cost., ne imporrebbe il riconoscimento a fronte dell’identità delle situazioni di bisogno e degli eventi generatori di esse e a prescindere dalla data di nascita del beneficiario;

che, secondo il rimettente, la previsione dell’arco temporale contenuta nella norma censurata non sarebbe supportata neppure dalla considerazione della data del ritiro dal commercio della sostanza dannosa, astrattamente idonea ad elidere il nesso di causalità tra assunzione del farmaco e malformazione, poiché il Ministero della salute, convenuto in giudizio, non ha offerto alcuna prova in tal senso, mentre dai lavori preparatori della XII Commissione permanente Igiene e Sanità del Senato, relativi all’esame degli emendamenti al disegno di legge n. 2016 (volto ad estendere la platea dei beneficiari dell’indennizzo) si evincerebbe il contrario, ovvero che non potrebbe escludersi la commercializzazione di medicinali a base di talidomide anche dopo il 1964;

che, pertanto, ad avviso del giudice a quo, la discriminazione determinata dal mero dato anagrafico, non trovando alcuna giustificazione oggettiva e ragionevole, integrerebbe un’ingiustificata ed arbitraria disparità di trattamento.

Considerato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, l’art. 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2016, n. 160, ha previsto che l’indennizzo di cui all’art. 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», è riconosciuto anche ai nati nell’anno 1958 e nell’anno 1966, nonché ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentino malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide;

che la normativa sopravvenuta incide in maniera significativa sulla possibilità di conseguimento dell’indennizzo, consentendone l’erogazione, qualora si dimostri il nesso di causalità tra la malformazione e l’assunzione del farmaco da parte della gestante, a prescindere dalla data di nascita del richiedente;

che l’indicata disposizione ha modificato il quadro normativo di riferimento, incidendo sul relativo arco temporale, a cui era collegata l’erogabilità dell’indennizzo, e, quindi, sul contenuto delle censure;

che, pertanto, si impone la restituzione degli atti al giudice a quo, a cui compete valutare la ricaduta nel giudizio principale della norma sopravvenuta.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice del lavoro del Tribunale ordinario di Livorno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2017.