Ordinanza n. 116 del 2017

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ORDINANZA N. 116

ANNO 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-          Paolo                           GROSSI                                            Presidente

-          Alessandro                  CRISCUOLO                                      Giudice

-          Giorgio                        LATTANZI                                               ”

-          Aldo                            CAROSI                                                    ”

-          Marta                           CARTABIA                                              ”

-          Mario Rosario             MORELLI                                                 ”

-          Giancarlo                    CORAGGIO                                              ”

-          Silvana                        SCIARRA                                                 ”

-          Daria                           de PRETIS                                                ”

-          Nicolò                         ZANON                                                    ”

-          Franco                         MODUGNO                                              ”

-          Augusto Antonio         BARBERA                                                ”

-          Giulio                          PROSPERETTI                                         ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera b), 12, comma 1, lettere i) e k), 13, comma 1, e 14 della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2015, n. 40, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, Governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 febbraio-2 marzo 2016, depositato in cancelleria il 3 marzo 2016 ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2016.

Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria;

udito nella camera di consiglio dell’8 marzo 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 29 febbraio-2 marzo 2016, depositato in cancelleria il 3 marzo 2016 ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 5, comma 1, lettera b), 12, comma 1, lettere i) e k), 13, comma 1, e 14 della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2015, n. 40, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria)», in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione;

che, con le disposizioni impugnate, il legislatore regionale ha, rispettivamente, sostituito l’art. 13, comma 7, sostituito l’art. 26, comma 10, inserito l’art. 26, comma 12-bis, sostituito l’art. 27, ed inserito gli artt. 27-ter e 27-quater, della legge della Regione Calabria 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria);

che, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, l’art. 5, comma 1, lettera b), della legge reg. Calabria n. 40 del 2015, nella parte in cui si applica ai piani territoriali della Regione e, quindi, anche al piano territoriale regionale con valenza di piano paesaggistico, contrasterebbe sia con gli artt. 135, 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che prevedono la necessaria partecipazione dello Stato, mediante l’elaborazione congiunta della pianificazione paesaggistica relativa alle aree e agli immobili sottoposti a1 vincolo paesaggistico, che con l’art. 145 dello stesso d.lgs. n. 42 del 2004, nella parte in cui la norma impugnata omette di prevedere, in sede di formazione, variazione e aggiornamento di tutti i piani territoriali, un raccordo con la pianificazione paesaggistica congiunta, assicurando il ruolo decisionale autonomo proprio del Ministero competente, con la conseguente violazione dell’art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, relativamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio;

che, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, anche gli artt. 12, comma 1, lettera k), 13, comma 1, e 14 della legge reg. Calabria n. 40 del 2015, non prevedendo il necessario coinvolgimento dei competenti organi ministeriali, contrasterebbero con  l’art 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, determinando la conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.;

che, infine, secondo quanto ritenuto dal ricorrente, gli artt. 12, comma 1, lettera i), e 13, comma 1, della legge reg. Calabria n. 40 del 2015, nell’introdurre l’istituto del silenzio assenso in materia di valutazione ambientale strategica, si porrebbero in contrasto con gli artt. 1, 8 e 9 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, e con gli artt. 17-bis, comma 4, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con ciò violando l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost.;

che, con atto depositato il 6 aprile 2016, si è costituita in giudizio la Regione Calabria concludendo per il rigetto del ricorso introduttivo del presente giudizio;

che, in data 6 giugno 2016, la Regione Calabria ha depositato ulteriore memoria difensiva, chiedendo che le censure proposte dal ricorrente siano dichiarate in parte inammissibili, e, comunque, infondate.

Considerato che, con atto notificato alla Regione resistente il 2-8 novembre 2016 e depositato l’11 novembre 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, rilevato che la Regione Calabria con la legge regionale 5 agosto 2016, n. 28, recante «Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Regione Calabria)», ha modificato le disposizioni impugnate, eliminando i profili di illegittimità costituzionale sollevati, e che la legge impugnata risulta non avere avuto concreta applicazione nel periodo di vigenza, ha dichiarato, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 27 ottobre 2016, di rinunciare al ricorso;

che, con atto depositato il 26 gennaio 2017, la Regione Calabria ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso;

che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 marzo 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2017.