Ordinanza n. 11 del 2017

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ORDINANZA N. 11

ANNO 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-          Paolo                            GROSSI                                            Presidente

-          Giorgio                         LATTANZI                                         Giudice

-          Aldo                             CAROSI                                                   ”

-          Marta                           CARTABIA                                              ”

-          Mario Rosario              MORELLI                                                 ”

-          Giancarlo                      CORAGGIO                                             ”

-          Giuliano                        AMATO                                                    ”

-          Silvana                          SCIARRA                                                 ”

-          Daria                            de PRETIS                                                ”

-          Nicolò                          ZANON                                                    ”

-          Augusto Antonio           BARBERA                                                ”

-          Giulio                            PROSPERETTI                                         ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 19, commi 2 e 5, della legge della Regione Campania 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007), promosso dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra G. I., P. G. e V. F. e la Regione Campania, nonché l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) chiamato in causa, con ordinanza del 1° dicembre 2014, iscritta al n. 175 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di costituzione dell’INPS;

udito nell’udienza pubblica del 22 novembre 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

udito l’avvocato Antonino Sgroi per l’INPS.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con ordinanza del 1° dicembre 2014 (reg. ord. n. 175 del 2015), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera o), e 81, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 19, commi 2 e 5, della legge della Regione Campania 22 [recte 19] gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007);

che il comma 2 del citato art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2007 dispone: «In applicazione del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, articolo 3, comma 3, al personale assunto ai sensi della L.R. 6 febbraio 1990, n. 4, della L.R. 24 febbraio 1990, n. 8 e della L.R. 15 gennaio 1991, n. l, il periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza, antecedentemente alla immissione nei ruoli speciali regionali, è riconosciuto ai soli fini giuridici»;

che il comma 5 del medesimo art. 19 della citata legge regionale dispone: «Gli oneri contributivi, derivanti dalla richiesta di valorizzazione del periodo indicato dal comma 2 ai fini dei trattamenti di quiescenza e previdenza, sono ad esclusivo carico dei diretti interessati e versati per il tramite dell’amministrazione regionale»;

che il giudice rimettente riferisce che i ricorrenti nel giudizio principale hanno chiesto «che fosse dichiarata la omissione contributiva della Regione Campania-Giunta regionale, per gli anni antecedenti alla immissione nei ruoli regionali, avvenuta in data 18.04.1990, (in attuazione della Legge Regionale n. 4 del 6.02.1990)»;

che il giudice a quo ravvisa la “rilevanza” della norma in oggetto ai fini della definizione del giudizio «avendo gli attuali ricorrenti ottenuto il riconoscimento “ai fini giuridici” del servizio pre ruolo […], in tal sede lamentandosi della ascrivibilità a proprio carico del relativo onere contributivo»;

che il rimettente asserisce che, «incontroversa la natura “convenzionale” del servizio pre ruolo reso da essi ricorrenti», la domanda azionata dai medesimi «non potrebbe che fondarsi, in diritto», sulla previsione normativa oggetto di censura, essendo tra l’altro la stessa «la sola idonea a radicare la competenza del Giudice Ordinario, essendo stato il servizio pre ruolo reso in epoca antecedente al 30.06.1998 (che, come è noto, ha attribuito al Giudice del lavoro la competenza sulle questioni relative al rapporto di pubblico impiego)»;

che, inoltre, il giudice rimettente precisa di ritenere assolutamente inconferente il richiamo operato dal comma 2 del citato art. 19 alla disposizione dell’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della L. 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell’articolo 42, comma 6, della L. 17 maggio 1999, n. 144), in quanto, limitandosi a disciplinare il rientro, presso le amministrazioni di appartenenza, del personale dipendente operante in regime di distacco presso le strutture commissariali governative alla data del 7 agosto 1997, «alcuna attinenza pare avere con il riconoscimento, ai fini giuridici, del servizio pre ruolo effettuato nella norma in tal sede censurata»;

che il rimettente ritiene che il riconoscimento ai fini giuridici del servizio pre ruolo, «con le conseguenti ripercussioni sui trattamenti di quiescenza e di previdenza (comma 5), sia in contrasto con la riserva, in via esclusiva, della legislazione statale in materia di previdenza sociale, siccome risolventesi in una facoltà di riscatto degli anni di servizio pre ruolo, incidente sulla liquidazione del trattamento di pensione»;

che, sempre ad avviso del rimettente, «la incidenza del riconoscimento giuridico del servizio pre ruolo sulla determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza avrebbe imposto una indicazione della spesa complessiva e delle risorse finanziarie con cui fronteggiare i conseguenti oneri economici»;

che, a tale riguardo, il rimettente soggiunge di ritenere irrilevante ai fini in esame la disposizione dettata dal comma 8 del citato art. 19 (a norma del quale «gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo gravano sulle economie di cui all’articolo 18, comma 10»), «siccome riferentesi alla incidenza sui fondi di comparto e di dirigenza delle indennità corrisposte all’esito della (diversa) procedura di esodo incentivato»;

che, con atto depositato il 1° ottobre 2015, l’INPS si è costituito nel giudizio incidentale;

che l’INPS, nello svolgere deduzioni in ordine alla sollevata questione di legittimità costituzionale con riguardo al versante previdenziale e alla tutela apprestata dalla legislazione regionale oggetto di censura, ha, tra l’altro, osservato che «il giudice a quo ha promosso una questione di legittimità costituzionale che, secondo la sua ricostruzione, attiene a tutti i periodi di causa, mentre la lettura del secondo comma dell’art. 19 l. cit. − unitamente alla lettura dei testi legislativi che, a ritroso, coinvolgono le parti private − evidenzia come i periodi di lavoro rilevanti sono solo quelli specificamente individuati nella norma più risalente, ovverosia l’art. 12 della l. n. 730/1986, con la conseguenza che, a tutto concedere, la questione attiene solo a quei periodi»;

che l’INPS, inoltre, osserva che il giudice a quo, in via preliminare di merito, avrebbe dovuto accertare e dichiarare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per i periodi di causa, rapporto di lavoro che è condizione necessaria e sufficiente delle successive e connesse domande in materia previdenziale;

che l’INPS, pertanto, rileva che «ai fini della soluzione delle concrete fattispecie e dell’accoglimento o meno delle domande prospettate da ciascuno dei ricorrenti appare affatto inconferente l’utilizzo delle disposizioni delle quali si prospetta l’odierna questione di legittimità costituzionale»;

che, infatti, ad avviso dell’INPS, «se i ricorrenti domandano l’accertamento e la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con riguardo ai periodi di lavoro convenzionale, ne discende la strutturale inapplicabilità delle disposizioni dettate dai commi secondo e quinto dell’art. 19» della legge reg. Campania n. 1 del 2007;

che, sempre ad avviso dell’INPS, tali commi presuppongono invece che non sia in contestazione il rapporto di lavoro convenzionale svolto, in quanto proprio in relazione a tale tipo di rapporto è apprestata nei confronti del personale che lo abbia svolto una condizione di favore che consenta loro «un riconoscimento ai fini giuridici anche di questi rapporti di lavoro svolti al di fuori da qualsivoglia rapporto di lavoro di pubblico impiego»;

che, conseguentemente, l’Istituto ritiene che l’eventuale accoglimento della prospettata questione di legittimità costituzionale non sarebbe di alcuna utilità per la soluzione del caso oggetto del giudizio principale, passando invece tale soluzione, secondo quanto allegato dalle parti private ricorrenti nel giudizio principale, «attraverso il previo accertamento di un rapporto di lavoro subordinato pubblico dal momento di instaurazione dei rapporti di lavoro convenzionali dei quali fa menzione il legislatore del 1986»;

che l’Istituto ha, pertanto, concluso chiedendo alla Corte di dichiarare irrilevante, inammissibile e comunque infondata la questione in esame.

Considerato che il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera o), e 81, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, commi 2 e 5, della legge della Regione Campania 22 [recte 19] gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007);

che il giudice a quo dubita, in particolare, della legittimità costituzionale delle predette disposizioni in quanto, nello stabilire il riconoscimento ai fini giuridici del periodo di servizio pre ruolo dei dipendenti interessati, e nel prevedere una facoltà di riscatto di tale periodo, con le conseguenti ripercussioni sui trattamenti di quiescenza e di previdenza, lederebbero sia l’art. 117, secondo comma, lettera o), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di «previdenza sociale», sia l’art. 81, terzo comma, Cost., in quanto non viene indicata l’entità della spesa complessiva e le risorse finanziarie con cui corrispondere ai correlati oneri economici;

che, nei termini posti, la questione sollevata è manifestamente inammissibile con riguardo ai profili di rilevanza nel giudizio a quo e di completezza della ricostruzione dei termini della controversia e del quadro normativo di riferimento;

che, invero, dalle deduzioni formulate dall’INPS e dagli atti di causa, emerge che le domande avanzate dalle parti private del giudizio a quo sono volte, in via principale, ad accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fino al 17 aprile 1990, ossia nel periodo antecedente alle immissioni dei ricorrenti nel ruolo speciale regionale, al fine di conseguire il riconoscimento contributivo a carico della Regione Campania, con accertamento e dichiarazione dell’omissione contributiva da parte della medesima per il predetto periodo, con conseguente condanna al pagamento dei contributi ovvero alla regolarizzazione degli stessi;

che, in via subordinata, le parti private hanno richiesto la condanna della Regione convenuta al risarcimento del danno per l’omissione contributiva;

che, dunque, nel giudizio a quo risulta contestata proprio la natura convenzionale del rapporto lavorativo intercorso tra le parti private e l’ente convenuto, nel periodo antecedente all’inserimento nel ruolo speciale, sicché una omissione contributiva potrebbe configurarsi, nella fattispecie in esame, solo ove risultasse intercorso un rapporto lavorativo di natura subordinata;

che, diversamente da quanto così dedotto e richiesto dalle parti private, il giudice rimettente si limita ad affermare che sarebbe, invece, incontroversa la natura convenzionale del servizio pre ruolo reso dai ricorrenti e che la domanda attorea nel giudizio a quo verterebbe sulla doglianza dei ricorrenti della ascrivibilità a proprio carico del relativo onere contributivo per il periodo concernente il rapporto così intercorso pre ruolo;

che, conformemente a quanto ritenuto dall’INPS, il riconoscimento giudiziale dell’esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata nel periodo antecedente l’immissione dei ricorrenti nel ruolo speciale regionale – a prescindere dai profili attinenti la giurisdizione in ordine a tale domanda – renderebbe non applicabili nel giudizio a quo le disposizioni censurate;

che tali disposizioni sono, difatti, riferibili e troverebbero applicazione solo in presenza di un rapporto di lavoro in convenzione, in quanto privo in sé e per sé di diretti ed automatici effetti contributivi e previdenziali, tanto che il legislatore regionale ha provveduto a configurare la peculiare disciplina censurata per consentire di “valorizzare”, in termini pensionistici, il predetto periodo lavorativo pre ruolo, attraverso la contribuzione a carico dei soggetti interessati;

che l’eventuale accoglimento della questione di legittimità costituzionale in oggetto non rileverebbe, pertanto, nella definizione del giudizio a quo, volto al riconoscimento della sussistenza di una omissione contributiva a carico della Regione;

che il giudice rimettente, inoltre, non esplicita né argomenta le conseguenze che una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme censurate comporterebbe in relazione alla configurazione giuridica, lavoristica e previdenziale, del rapporto lavorativo intercorso prima dell’inserimento in ruolo delle parti private;

che, in proposito, manca ogni illustrazione del quadro legislativo, statale e regionale, in cui le disposizioni censurate si collocano, utile a ricostruire la complessiva regolazione del predetto periodo di servizio pre ruolo, e, in particolare, le previsioni in materia dettate dall’art. 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), e dall’art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (Disposizioni in materia di calamità naturali), nonché dall’art. 3 della legge della Regione Campania 6 febbraio 1990, n. 4 (Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento del personale di cui all’articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modificazioni ed integrazioni);

che quanto detto preclude valutazioni di merito in ordine alla oggettiva plausibilità delle censure dedotte, con specifico riferimento alla lesione della riserva posta dall’art. 117, secondo comma, lettera o), Cost.;

che, pertanto, la questione di legittimità sollevata con l’ordinanza in epigrafe deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, commi 2 e 5, della legge della Regione Campania 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007), sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera o), e 81, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2017.