ORDINANZA N. 291
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Giorgio LATTANZI Giudice
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, comma 3, 32, comma 1, e 37, comma 1, della legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 9, recante «Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia), alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia), alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale), alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) e ulteriori disposizioni in attuazione dell’articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l’11-14 giugno 2012, depositato in cancelleria il 18 giugno 2012 ed iscritto al n. 95 del registro ricorsi 2012.
Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 2016 il Giudice relatore Daria de Pretis.
Ritenuto che, con ricorso depositato in cancelleria il 18 giugno 2012 (iscritto al n. 95 del registro ricorsi 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 28, comma 3, l’art. 32, comma 1, e l’art. 37, comma 1, della legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 9, recante «Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia), alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia), alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale), alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) e ulteriori disposizioni in attuazione dell’articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106»;
che l’art. 28, comma 3, della legge reg. Liguria n. 9 del 2012 (recte: l’art. 37, comma 3, della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16, recante «Disciplina dell’attività edilizia», come sostituito dall’art. 28 della legge reg. Liguria n. 9 del 2012) stabilisce che «[p]er gli interventi soggetti a DIA obbligatoria o a SCIA che non rientrino nei casi indicati al comma 2 e comunque per gli interventi ricompresi nell’Allegato 2 nonché per tutti gli interventi soggetti a SCIA diversi da quelli di cui all’articolo 21-bis, comma 1, lettera h), tiene luogo del certificato di agibilità il certificato di collaudo finale di cui all’articolo 26, comma 10, o la comunicazione di fine lavori di cui all’articolo 21-bis, comma 9»;
che, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, tale disposizione contrasterebbe con la disciplina statale relativa al certificato di agibilità, avente rango di principio fondamentale della materia «governo del territorio», con conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
che l’art. 32, comma 1, della legge reg. Liguria n. 9 del 2012 ha sostituito l’art. 43 della legge reg. Liguria n. 16 del 2008, disciplinando gli «[i]nterventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA e interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA obbligatoria e relativo accertamento di conformità» e disponendo al comma 8 del novellato art. 43 che «[n]on è ammessa la sanatoria per interventi urbanistico-edilizi che non presentino entrambi i requisiti di conformità di cui al comma 4, fatto salvo il caso in cui la conformità urbanistico-edilizia al momento della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità sia conseguita dall’approvazione di un nuovo piano urbanistico comunale»;
che, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, tale disposizione contrasterebbe con i principi fondamentali statali in materia di governo del territorio, in relazione alla disciplina dell’accertamento di conformità, in quanto l’art. 36, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), condiziona il rilascio del permesso in sanatoria ad una duplice condizione, cioè alla conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda;
che per le stesse ragioni è contestato l’art. 37, comma 1, della legge reg. Liguria n. 9 del 2012, che ha sostituito l’art. 49 della legge reg. Liguria n. 16 del 2008, rubricato «Accertamento di conformità di interventi soggetti a permesso di costruire, a DIA obbligatoria o a DIA alternativa al permesso di costruire»;
che nel giudizio si è costituita la Regione Liguria, con atto depositato il 18 luglio 2012, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili ovvero non fondate;che, come illustrato dalla Regione in una memoria depositata il 17 settembre 2013, l’art. 37, comma 3, della legge reg. Liguria n. 16 del 2008 è stato abrogato dall’art. 13, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2013, n. 3, recante «Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico)», l’art. 43, comma 8, della legge reg. Liguria n. 16 del 2008 è stato abrogato dall’art. 14, comma 4, della legge reg. Liguria n. 3 del 2013, e l’art. 49, comma 5, della legge reg. Liguria n. 16 del 2008 è stato abrogato dall’art. 15, comma 1, della legge reg. Liguria n. 3 del 2013.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto notificato alla Regione resistente l’8 novembre 2016 e depositato in cancelleria il 15 novembre 2016, ha rinunciato al ricorso, sulla base della delibera adottata dal Consiglio dei ministri il 27 ottobre 2016;
che, con atto depositato il 14 novembre 2016, la Regione Liguria ha accettato la rinuncia;
che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia del ricorrente all’impugnazione in via principale, accettata dal resistente costituito, determina l’estinzione del processo;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Carmelinda MORANO, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2016.