ORDINANZA N. 289
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Toscana 16 dicembre 2014, n. 77, recante «Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 – (Norme per la difesa del suolo). Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 16-19 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 19 febbraio 2015 ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2015.
Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;
udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2016 il Giudice relatore Silvana Sciarra.
Ritenuto che con ricorso, notificato il 16-19 febbraio 2015, depositato il 19 febbraio 2015 e iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Toscana 16 dicembre 2014, n. 77, recante «Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 – (Norme per la difesa del suolo). Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri», in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
che il ricorrente premette che la Regione Toscana, con la legge n. 77 del 2014, ha modificato la propria precedente legge 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), e, in specie, con l’impugnato art. 8, vi ha introdotto l’art. 16-sexies, che detta la disciplina delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 20 della legge della Regione Toscana 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112), relative alle attività di immersione e movimentazione in mare di vari materiali, tra cui quelli di escavo di fondali marini o di terreni litoranei emersi, quelli inerti o geologici inorganici, nonché di immersione in mare di strutture di contenimento e di ripascimento della fascia costiera;
che il ricorrente ritiene che, in particolare, il comma 2 del citato art. 16-sexies violi l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nella parte in cui stabilisce che «Fatte salve le semplificazioni già previste dall'articolo 109 del D.Lgs. 152 del 2006, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata in forma semplificata, secondo quanto previsto ai commi 3 e 4, per gli interventi stagionali di ripascimento, sia pubblici che privati, di ridotta entità comportanti l’utilizzo di materiale inerte disponibile sul mercato utilizzabile ai sensi di legge o la movimentazione di sedimenti marini prelevati dai fondali antistanti il tratto interessato dall’intervento, per volumi inferiori a 10 metri cubi per metro lineare di spiaggia»;
che, infatti, secondo il ricorrente, la norma in questione, nella parte in cui prevede che, per i suddetti interventi, è sufficiente un’autorizzazione rilasciata in forma semplificata, fatte espressamente salve solo le semplificazioni «già previste dall’articolo 109 del D.Lgs. 152/2006», determinerebbe una elusione del sistema delle autorizzazioni delineato dalla normativa statale di riferimento non richiamata, con conseguente riduzione della protezione apprestata da quest’ultima ed invasione della competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell’ambiente»;
che nel giudizio si è costituita la Regione Toscana, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile o comunque infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 16-sexies, comma 2, della legge reg. Toscana n. 91 del 1998;
che, ad avviso della resistente, il ricorso sarebbe inammissibile per insufficiente, erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, nonché per la genericità delle censure proposte;
che, in ogni caso, la difesa regionale ritiene che la questione sia priva di fondamento nel merito, in quanto la norma impugnata, senza in alcun modo incidere su profili di tutela ambientale e anzi nel rispetto dei criteri e delle procedure prescritte dal legislatore statale, si sarebbe limitata a prevedere semplificazioni procedurali tese esclusivamente a snellire le procedure tecnico-amministrative interne all’amministrazione regionale competente al rilascio del titolo autorizzativo per la realizzazione di interventi che hanno un impatto limitatissimo sulla morfodinamica costiera, stabilendo tempi certi e brevi per il rilascio delle autorizzazioni stesse;
che, con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza pubblica, la Regione resistente ha chiesto che questa Corte dichiari la cessazione della materia del contendere e/o la sopravvenuta carenza di interesse rispetto al ricorso in esame, a seguito dell’intervenuta abrogazione della disposizione impugnata ad opera dell’art. 26, comma 1, della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);
che, previa delibera del Consiglio dei ministri in data 21 marzo 2016, con atto depositato il 31 marzo 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in seguito alla sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata;
che, con delibera del 18 aprile 2016, depositata il 14 giugno 2016, la Giunta regionale della Toscana ha accettato la rinuncia al ricorso.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale, in via principale, dell’art. 8 della legge della Regione Toscana 16 dicembre 2014, n. 77, recante «Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 – (Norme per la difesa del suolo). Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri», in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
che, previa delibera del Consiglio dei ministri in data 21 marzo 2016, il ricorrente ha rinunciato al ricorso, a seguito dell’abrogazione della disposizione impugnata;
che la Regione Toscana ha accettato tale rinuncia;
che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata dalla parte costituita, determina l’estinzione del processo.
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Carmelinda MORANO, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2016.