ORDINANZA N. 218
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARRBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 settembre 2013 (Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell’accantonamento), promosso dalla Regione siciliana, con ricorso notificato il 10 dicembre 2013, depositato in cancelleria il 18 dicembre 2013, ed iscritto al n. 14 del registro conflitti tra enti 2013.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 20 settembre 2016 il Presidente Paolo Grossi in luogo e con l’assenso del Giudice relatore Nicolò Zanon;
uditi l’avvocato Gabriele Pafundi per la Regione siciliana e l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con il ricorso iscritto al n. 14 del registro conflitti tra enti 2013, la Regione siciliana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato per l’annullamento del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 settembre 2013 (Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell’accantonamento);
che il ricorso nei confronti del decreto citato è proposto perché quest’ultimo è ritenuto lesivo delle attribuzioni costituzionali della Regione siciliana, in particolare per l’asserita violazione degli artt. 36 e 43 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) e dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 della Costituzione;
che, a giudizio della ricorrente, il decreto ministeriale impugnato costituisce attuazione dell’art. 16, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 4, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 ossia delle disposizioni con le quali è stato disciplinato un concorso al risanamento della finanza pubblica da parte delle autonomie speciali, tra cui anche la Regione siciliana, realizzato attraverso un accantonamento di quote di compartecipazione ai tributi erariali;
che, con il ricorso in esame, la Regione siciliana ha impugnato il provvedimento attuativo di tali previsioni legislative, non solo perché adottato «in assenza del prescritto accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in ordine all’accantonamento di quote di compartecipazione ai tributi erariali», ma anche perché con il ricordato decreto ministeriale sarebbe stata disposta «una riserva allo Stato di entrate regionali in assenza delle condizioni che la legittimano», con particolare riferimento al requisito della novità dell’entrata indicato dall’art. 36 dello statuto, e in violazione della procedura pattizia prevista dal successivo art. 43, o, comunque, del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost.;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità o, comunque, per la non fondatezza del ricorso.
Considerato che, con il ricorso iscritto al n. 14 del registro conflitti tra enti 2013, la Regione siciliana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato per l’annullamento del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 settembre 2013 (Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell’accantonamento), ritenuto lesivo delle proprie attribuzioni costituzionali, in particolare per violazione degli artt. 36 e 43 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) e dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 della Costituzione;
che, con atto notificato il 12 agosto 2016 e depositato il successivo 24 agosto 2016, la Regione siciliana – in attuazione di conforme deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 4 agosto 2016 – ha rinunciato al ricorso, in ragione di quanto convenuto (specificamente al punto 10, lettera a) nell’accordo in materia di finanza pubblica del 20 giugno 2016, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Regione medesima;
che, con atto depositato il 19 settembre 2016, previa delibera del Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia;
che la rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2016.