ORDINANZA N. 138
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti sorti a seguito del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014 (Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell’accantonamento), promossi dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con ricorsi notificati il 21-26 agosto e il 25-29 agosto 2014, depositati in cancelleria il 22 agosto ed il 9 settembre 2014 ed iscritti ai nn. 9 e 11 del registro conflitti tra enti 2014.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 maggio 2016 il Giudice relatore Aldo Carosi.
Ritenuto che, con i ricorsi iscritti rispettivamente al reg. ric. n. 9 e n. 11 del 2014, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e la Provincia autonoma di Bolzano hanno proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato per l’annullamento del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014 (Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell’accantonamento);
che in particolare la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del citato decreto in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 119, della Costituzione, ai principi di leale collaborazione e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., agli artt. 2, primo comma, lettera a), 3, primo comma, lettera f), 4, 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), in relazione agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta);
che in particolare la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del citato decreto in riferimento al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., agli artt. 75, 79, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione all’art. 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010);
che con riguardo a tutti i ricorsi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendone il rigetto, in quanto le censure mosse alle norme impugnate sarebbero inammissibili o, comunque, non fondate;
che successivamente, a seguito degli accordi in materia di finanza pubblica conclusi con il Governo rispettivamente il 21 luglio 2015 ed il 15 ottobre 2014, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e la Provincia autonoma di Bolzano hanno rinunciato ai propri ricorsi;
che dette rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che i ricorsi indicati in epigrafe, avendo ad oggetto il medesimo atto, censurato in riferimento a parametri in larga misura coincidenti, vanno riuniti;
che con riguardo alle questioni da scrutinare in questa sede vi è stata per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e per la Provincia autonoma di Bolzano rinuncia da parte delle ricorrenti ed accettazione ad opera del Presidente del Consiglio dei ministri;
che la rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione tra enti accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara estinti i processi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2016.