Ordinanza n. 25 del 2016

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ORDINANZA N. 25

ANNO 2016

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alessandro                 CRISCUOLO                        Presidente

-           Giuseppe                    FRIGO                                   Giudice

-           Paolo                          GROSSI                                         ”

-           Giorgio                       LATTANZI                                    ”

-           Aldo                           CAROSI                                         ”

-           Marta                          CARTABIA                                   ”

-           Mario Rosario             MORELLI                                      ”

-           Giancarlo                    CORAGGIO                                  ”

-           Giuliano                      AMATO                                         ”

-           Silvana                        SCIARRA                                      ”

-           Daria                           de PRETIS                                      ”

-           Nicolò                         ZANON                                          ”

-           Franco                        MODUGNO                                   ”

-           Augusto Antonio       BARBERA                                     ”

-           Giulio                         PROSPERETTI                              ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso dal Tribunale ordinario di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento tra lo Studio infermieristico associato A. Parravicini ed associati e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con ordinanza del 17 febbraio 2014, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti gli atti di costituzione dell’INAIL e dello Studio infermieristico associato A. Parravicini ed associati, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 12  gennaio 2016 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi gli avvocati Luciano Nardino per lo Studio infermieristico associato A. Parravicini ed associati, Giandomenico Catalano per l’INAIL e l’avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza del 17 febbraio 2014, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 2014, il Tribunale ordinario di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non estende anche agli associati degli studi professionali, legati da un vincolo di “dipendenza funzionale”, quell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali prevista a beneficio dei «soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2)»;

che il giudice a quo è investito dell’opposizione a cartella esattoriale (art. 24, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»), promossa da uno studio professionale di infermieri, allo scopo di contestare la richiesta di pagamento dei premi assicurativi, che l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ha formulato per la posizione di alcuni infermieri associati, chiamati a svolgere, tra il 2005 e il 2010, un’attività manuale soggetta a rischio;

che il giudice rimettente ravvisa, tra i componenti dello studio associato, un vincolo di dipendenza funzionale, comprovato dalla mancanza di un’autonoma partita IVA, dal divieto di concorrenza, dall’obbligo di conferire allo studio gli incarichi ricevuti e di rendere nota, nell’adempimento delle prestazioni, l’appartenenza all’associazione professionale;

che il giudice rimettente denuncia la violazione dell’art. 38, secondo comma, Cost., che prescrive una protezione adeguata per il lavoro manuale o di sovrintendenza immediata al lavoro manuale, prestato con obiettiva esposizione al rischio;

che, secondo il giudice a quo, la disciplina impugnata si porrebbe in contrasto anche con il principio di eguaglianza, in quanto determinerebbe un’arbitraria disparità di trattamento tra situazioni omogenee (infermieri appartenenti a un’associazione professionale, esclusi dalla tutela, e infermieri appartenenti a una società cooperativa o a una società in generale, beneficiari della copertura assicurativa) e rischierebbe di creare «spazi di possibile elusione a danno dei soggetti più deboli»;

che i dubbi di legittimità costituzionale non possono essere risolti, secondo il giudice rimettente, attraverso un’interpretazione adeguatrice, che equipari alle società anche altri centri di imputazione di rapporti giuridici, come gli studi associati, che differiscono dalle società;

che è intervenuto nel giudizio lo Studio infermieristico associato A. Parravicini ed associati, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in subordine, infondata la questione proposta dal Tribunale bresciano;

che, a sostegno dell’inammissibilità della questione, la parte intervenuta argomenta che spetta alla prudente discrezionalità del legislatore la conformazione della tutela assicurativa nell’àmbito del lavoro autonomo;

che, ad avviso della parte intervenuta, non sussiste un vincolo di dipendenza funzionale al cospetto di una mera aggregazione di soggetti, che esercitano la professione a titolo individuale e in posizione di assoluta parità, senza soggiacere a direttive di sorta;

che nel giudizio è intervenuto l’INAIL, chiedendo alla Corte, in prima istanza, di pronunciarsi con una sentenza interpretativa di rigetto, in quanto già de iure condito, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali varrebbe per i membri degli studi associati, legati da un vincolo di dipendenza funzionale;

che, in via gradata, l’INAIL ha chiesto di accogliere la questione di legittimità costituzionale alla luce degli argomenti enunciati nell’ordinanza di rimessione e, in particolare, del principio della “parità di tutela a parità di rischio”;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare inammissibile o comunque infondata la questione di legittimità costituzionale, osservando che è prerogativa del legislatore l’estensione dell’area dei lavoratori autonomi, beneficiari dell’assicurazione obbligatoria, e indicando, come profilo subordinato di inammissibilità, l’omessa esplorazione di un’interpretazione conforme al dettato costituzionale.

Considerato che il Tribunale ordinario di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 4, primo comma, numero 7), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui esclude dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gli associati degli studi professionali, legati da un vincolo di “dipendenza funzionale”;

che, secondo il giudice rimettente, tale disciplina limitativa confligge con gli artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione;

che il trattamento deteriore, riservato agli associati degli studi professionali, contrasterebbe, in primo luogo, con il precetto dell’art. 38, secondo comma, Cost., che non annette alcun rilievo al regime giuridico del lavoro protetto e sancisce l’obbligo di accordare, a parità di rischio, parità di tutela assicurativa;

che, secondo il Tribunale bresciano, l’esclusione della tutela assicurativa per gli infermieri associati negli studi professionali varrebbe in pari tempo a discriminarli, senza alcuna giustificazione apprezzabile, rispetto agli infermieri esposti al medesimo rischio, che lavorino come soci di una società cooperativa o di un’altra società;

che la questione, nei termini in cui è stata prospettata, incorre nei profili di inammissibilità, eccepiti dalla difesa dello Stato e dello studio professionale intervenuto;

che il giudice rimettente chiede a questa Corte, nell’ipotesi di prestazione d’opera manuale esposta a rischio, di estendere l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali ai componenti degli studi associati, quando fra questi intercorra un rapporto di dipendenza funzionale, incompatibile con l’autonomia dei singoli professionisti e connotato dai caratteri della professionalità, della sistematicità, dell’abitualità delle prestazioni svolte e dall’assoggettamento alle direttive dell’ente collettivo (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 gennaio 1988, n. 291);

che l’addizione, sollecitata a questa Corte, si colora di una valenza eminentemente creativa e non è “a rime costituzionalmente obbligate”;

che, a fronte della multiforme realtà degli studi professionali, contraddistinta dalla coesistenza dei disparati assetti organizzativi, che l’accordo degli associati prefigura (art. 36 del codice civile), e dal vario atteggiarsi dei rapporti di lavoro, secondo i tratti dell’autonomia o di un coordinamento più incisivo delle prestazioni, la discrezionalità del legislatore può modulare l’obbligazione assicurativa secondo schemi molteplici, che individuino in maniera univoca e coerente, in questa variegata gamma di fattispecie, le situazioni meritevoli di tutela;

che, pertanto, la soluzione tratteggiata dal giudice rimettente, incentrata sul criterio selettivo della dipendenza funzionale, non è costituzionalmente imposta;

che, peraltro, l’ordinanza di rimessione non ricostruisce compiutamente i tratti salienti della fattispecie concreta e si limita ad affermare uno «stretto vincolo» tra lo studio e gli associati, sulla scorta di una ricognizione parziale delle astratte previsioni statutarie e di elementi di per sé inidonei a smentire l’autonomia della prestazione e a rivelare, nella concreta dinamica negoziale, il potere direttivo, connaturato all’adombrata dipendenza (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 febbraio 1987, n. 1077);

che, dalle considerazioni svolte, discende la manifesta inammissibilità della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2016.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2016.