Ordinanza n. 6 del 2016

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ORDINANZA N. 6

ANNO 2016

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alessandro                    CRISCUOLO                                               Presidente

-           Giuseppe                       FRIGO                                                             Giudice

-           Paolo                             GROSSI                                                                  ”

-           Giorgio                          LATTANZI                                                             ”

-           Aldo                              CAROSI                                                                 ”

-           Marta                            CARTABIA                                                            ”

-           Mario Rosario               MORELLI                                                              ”

-           Giancarlo                      CORAGGIO                                                           ”

-           Giuliano                        AMATO                                                                  ”

-           Silvana                          SCIARRA                                                               ”

-           Daria                             de PRETIS                                                              ”

-           Nicolò                           ZANON                                                                  ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 213, 508, 511, 515, terzo periodo, e 516, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento e dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con  ricorsi notificati il 24 febbraio-4 marzo e il 25 febbraio 2014, depositati in cancelleria il 4 ed il 5 marzo 2014 e rispettivamente iscritti ai nn. 11, 14 e 15 del registro ricorsi 2014.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto che, con i ricorsi iscritti rispettivamente al reg. ric. n. 11, n. 14 e n. 15 del 2014, la Provincia autonoma di Bolzano, la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol hanno impugnato, tra le altre disposizioni, gli artt. 213, 508, 511, 515, terzo periodo, e 516 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014);

che in particolare la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato l’art. 1, commi 213, 508 e 511 della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 81, 117, terzo comma, 136 della Costituzione, agli artt. 8, numero 1), 16, 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e agli artt. 9, 10, 10-bis, 16 e 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino-Alto Adige), al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme in materia di igiene e sanità approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474), all’ art. 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010) ed all’art. 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione), nonché in riferimento ai principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale;

che la Provincia autonoma di Trento ha impugnato l’art. 1, commi 508, 511, 515, terzo periodo, e 516, della legge n. 147 del 2013 in riferimento agli artt. 81, sesto comma, e 136 Cost., all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della Parte seconda della Costituzione), agli artt. 16, 75, 79, primo comma, lettera c), e terzo comma, 80, 81, 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, in relazione agli artt. 9, 10, 10-bis e 14 del d.lgs. n. 268 del 1992, alla legge n. 191 del 2009, all’art. 12 della legge n. 243 del 2012 ed all’art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), nonché in riferimento ai principi di ragionevolezza, dell’accordo e di leale collaborazione;

che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha impugnato l’art. 1, comma 508, della legge n. 147 del 2013 in riferimento agli artt. 69, 79, 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972;

che con riguardo a tutti i ricorsi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendone il rigetto, in quanto le censure mosse alle norme impugnate sarebbero inammissibili o, comunque, non fondate;

che successivamente, a seguito dell’accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi;

che dette rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che i ricorsi indicati in epigrafe, avendo ad oggetto le medesime norme, censurate in riferimento a parametri in larga misura coincidenti, vanno riuniti;

che con riguardo alle questioni da scrutinare in questa sede vi è stata per le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, rinuncia da parte delle ricorrenti ed accettazione ad opera del Presidente del Consiglio dei ministri;

che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

dichiara estinti i processi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2016.