ORDINANZA N. 5
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 508, 510 e 511, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), promossi dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, dalla Regione autonoma Sardegna e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con ricorsi il primo spedito per la notifica il 24 febbraio 2014 e gli altri notificati il 21 e il 25 febbraio 2014, depositati in cancelleria il 28 febbraio ed il 3 marzo 2014 e rispettivamente iscritti ai nn. 7, 9 e 10 del registro ricorsi 2014.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 28 febbraio 2014 ed iscritto al registro ricorsi n. 7 del 2014, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha impugnato,
tra le altre disposizioni, l’art 1, commi 508 e 510, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), in riferimento agli artt. 2, primo comma, lettera a), 3, primo comma, lettera f), 12 e 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), in relazione agli artt. 2, 3, 4, 5 e 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta), nonché in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.;
che, con ricorso depositato il 28 febbraio 2014 ed iscritto al registro ricorsi n. 9 del 2014, la Regione autonoma Sardegna ha impugnato, tra le altre disposizioni, l’art. 1, commi 508 e 511, della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) ed agli artt. 3, 81, primo comma, 117 e 119 Cost.;
che, con ricorso depositato il 3 marzo 2014 ed iscritto al registro ricorsi n. 10 del 2014, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato, tra le altre disposizioni, l’art 1, comma 508, della legge n. 147 del 2013, in riferimento all’art. 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in relazione all’art. 4 del d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale), in riferimento all’art. 81, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione), nonché in riferimento al principio dell’accordo ed a quello di leale collaborazione;
che con riguardo a tutti i ricorsi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendone il rigetto, in quanto le censure mosse alle norme impugnate sarebbero inammissibili o, comunque, non fondate;
che successivamente le ricorrenti hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia limitatamente all’impugnativa di alcune delle disposizioni censurate, nel cui novero rientra l’art. 1, comma 508, della legge n. 147 del 2013;
che dette rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che i ricorsi indicati in epigrafe, avendo ad oggetto in larga parte le medesime norme, censurate in riferimento a parametri parzialmente coincidenti, vanno riuniti;
che con riguardo alle questioni da scrutinare in questa sede vi è stata rinuncia da parte delle ricorrenti ed accettazione ad opera del Presidente del Consiglio dei ministri;
che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
dichiara estinti i processi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2016.