Ordinanza emessa all'udienza del 28 aprile 2015,
allegate alla sentenza n. 107 del 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Considerato che nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o resistervi, «subendo tale regola l'eccezione relativa all'ipotesi in cui gli atti impugnati siano oggetto di un giudizio di fronte agli organi della giurisdizione comune - ordinaria, amministrativa, tributaria, militare o contabile - in cui l'interventore sia parte e la pronuncia della Corte sia suscettibile di condizionare l'esito di tale giudizio» (sentenza n. 305 del 2011);
che, nel caso di specie, ricorrono gli estremi dell'eccezione indicata, sicché è ammissibile l'intervento spiegato dai Presidenti dei Gruppi consiliari.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile l'atto di intervento di Vittorio Bugli, Marco Ruggeri, Alberto Magnolfi, Pieraldo Ciucchi, Marta Gazzarri, Antonio Gambetta Vianna, Monica Sgherri e Giuseppe Del Carlo nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Toscana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.
F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Considerato che la ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, sia perché il termine per la sua costituzione farebbe parte di una sequenza unitaria di termini agganciati tra loro che principierebbe dalla data di spedizione della notifica del ricorso e non da quella di ricezione, sia perché esso andrebbe calcolato partendo dall’ultima notificazione "rituale", con esclusione di quelle operate in via facoltativa e ad abundantiam;
che l'eccezione è fondata sotto l'ultimo menzionato profilo, dal momento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, commi 3 e 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel conflitto tra enti la costituzione della parte resistente deve avvenire entro 20 giorni dal decorso del termine per il deposito del ricorso notificato, termine che, a sua volta, è fissato in venti giorni dall'ultima notificazione;
che ultima notificazione, a tali fini, non può che essere una notificazione prevista dalla legge, con esclusione di quelle operate dalla parte ricorrente senza esservi tenuta, perché, opinando diversamente, si porrebbe quest'ultima nella condizione di prolungare a proprio arbitrio il termine per il deposito del ricorso (cui è agganciato quello di costituzione della parte resistente);
che, pertanto, ultima notificazione, nel caso di specie, deve essere considerata quella operata, in data 9 ottobre 2013, presso la sede di Palazzo Chigi e non quella presso l'Avvocatura generale dello Stato, posto che per giurisprudenza costante di questa Corte non si applicano ai giudizi innanzi ad essa le norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio, con la conseguenza che la costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, avvenuta il 19 novembre 2013, è tardiva.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri.
F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente