ORDINANZA N. 258
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 16 ottobre 2012, n. 182 (Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2012), promosso dalla Regione autonoma Sardegna con ricorso notificato il 21 dicembre 2012, depositato in cancelleria il 31 dicembre 2012 ed iscritto al n. 196 del registro ricorsi 2012.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 novembre 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.
Ritenuto che con ricorso depositato il 31 dicembre 2012 (reg. ric. n. 196 del 2012) la Regione autonoma Sardegna ha impugnato la legge 16 ottobre 2012, n. 182 (Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2012), nella parte in cui, pur variando il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012, approvato con la legge 12 novembre 2011, n. 184 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014), disponendo maggiori stanziamenti in favore della Regione autonoma Sardegna per ulteriori euro 1.383.000.000,00, non provvede all’adeguamento della capacità di spesa della stessa Regione autonoma, in corrispondenza dell’aumentato livello di entrate;
che, in particolare, la Regione autonoma Sardegna ha impugnato la citata legge in riferimento al principio di ragionevolezza e al principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione; agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); agli artt. 2, 3, 5, 117 e 119 Cost., anche in riferimento al principio della ragionevole temporaneità delle limitazioni all’autonomia finanziaria delle Regioni;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto le censure mosse alla norma impugnata sarebbero state inammissibili o, comunque, non fondate;
che successivamente, a seguito dell’accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 21 luglio 2014, la Regione autonoma Sardegna, giusta deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2015, ha rinunciato all’impugnazione;
che detta rinuncia è stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, giusta delibera del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2015.
Considerato che con riguardo alla questione proposta vi è stata rinuncia da parte della Regione autonoma Sardegna ed accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;
che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex multis, ordinanza n. 224 del 2015).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2015.