ORDINANZA N. 213
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 3, ultimo periodo, e 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n.148, promossi dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorsi notificati il 15 novembre 2011, depositati in cancelleria il 23 novembre 2011 ed iscritti rispettivamente ai numeri 142, 143 e 152 del registro ricorsi 2011.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi.
Ritenuto che, con i ricorsi iscritti rispettivamente al reg. ric. n. 142, n. 143 e n. 152 del 2011, la Provincia autonoma di Trento, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Bolzano hanno impugnato, tra le altre disposizioni, l’art. 2, commi 3, ultimo periodo, e 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148;
che, in particolare, le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno proposto la citata impugnativa in riferimento agli artt. 75, 79, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione agli artt. 9, 10 e 10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), nonché in riferimento al principio di leale collaborazione;
che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha proposto la citata impugnativa in riferimento agli artt. 69, 79, 103, 104 e 107 dello statuto speciale, in relazione agli artt. 9, 10 e 10-bis del d.lgs. n. 268 del 1992, nonché in riferimento al principio di leale collaborazione;
che con riferimento a tutti i ricorsi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendone il rigetto, in quanto le censure mosse alle norme impugnate sarebbero inammissibili o, comunque, non fondate;
che il censurato comma 36 dell’art. 2 del d.l. n. 138 del 2011 è stato modificato dall’art. 1, comma 299, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)»;
che successivamente, a seguito dell’accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol hanno rinunciato all’impugnazione dell’art. 2, commi 3, ultimo periodo, e 36, del d.l. n. 138 del 2011;
che dette rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che i ricorsi indicati in epigrafe, avendo ad oggetto le medesime norme, censurate in riferimento a parametri in larga misura coincidenti, vanno riuniti, essendo stata riservata a separata decisione la trattazione delle questioni vertenti sull’altra disposizione con essi impugnata;
che con riguardo alle questioni da scrutinare in questa sede vi è stata rinuncia da parte delle ricorrenti ed accettazione ad opera del Presidente del Consiglio dei ministri;
che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2015