Ordinanza n. 213 del 2015

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ORDINANZA N. 213

ANNO 2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alessandro                    CRISCUOLO                                    Presidente

-           Giuseppe                       FRIGO                                                 Giudice

-           Paolo                             GROSSI                                                      ”

-           Giorgio                          LATTANZI                                                 ”

-           Aldo                              CAROSI                                                      ”

-           Marta                            CARTABIA                                                ”        

-           Mario Rosario               MORELLI                                                   ”

-           Giancarlo                      CORAGGIO                                               ”

-           Giuliano                        AMATO                                                      ”

-           Silvana                          SCIARRA                                                   ”

-           Daria                             de PRETIS                                                  ”

-           Nicolò                           ZANON                                                      ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 3, ultimo periodo, e 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n.148, promossi dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorsi notificati il 15 novembre 2011, depositati in cancelleria il 23 novembre 2011 ed iscritti rispettivamente ai numeri 142, 143 e 152 del registro ricorsi 2011.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto che, con i ricorsi iscritti rispettivamente al reg. ric. n. 142, n. 143 e n. 152 del 2011, la Provincia autonoma di Trento, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Bolzano hanno impugnato, tra le altre disposizioni, l’art. 2, commi 3, ultimo periodo, e 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148;

che, in particolare, le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno proposto la citata impugnativa in riferimento agli artt. 75, 79, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione agli artt. 9, 10 e 10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), nonché in riferimento al principio di leale collaborazione;

che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha proposto la citata impugnativa in riferimento agli artt. 69, 79, 103, 104 e 107 dello statuto speciale, in relazione agli artt. 9, 10 e 10-bis del d.lgs. n. 268 del 1992, nonché in riferimento al principio di leale collaborazione;

che con riferimento a tutti i ricorsi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendone il rigetto, in quanto le censure mosse alle norme impugnate sarebbero inammissibili o, comunque, non fondate;

che il censurato comma 36 dell’art. 2 del d.l. n. 138 del 2011 è stato modificato dall’art. 1, comma 299, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)»;

che successivamente, a seguito dell’accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol hanno rinunciato all’impugnazione dell’art. 2, commi 3, ultimo periodo, e 36, del d.l. n. 138 del 2011;

che dette rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che i ricorsi indicati in epigrafe, avendo ad oggetto le medesime norme, censurate in riferimento a parametri in larga misura coincidenti, vanno riuniti, essendo stata riservata a separata decisione la trattazione delle questioni vertenti sull’altra disposizione con essi impugnata;

che con riguardo alle questioni da scrutinare in questa sede vi è stata rinuncia da parte delle ricorrenti ed accettazione ad opera del Presidente del Consiglio dei ministri;

che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2015