ORDINANZA N. 182
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 1° agosto 2014, n. 6 (Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 6-13 ottobre 2014, depositato in cancelleria il 14 ottobre 2014 ed iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2014.
Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;
udito nell’udienza pubblica del 23 giugno 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi;
uditi l’avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giovanna Scollo per la Regione Piemonte.
Ritenuto che con ricorso spedito per la notifica in data 6 ottobre 2014 e depositato in data 14 ottobre 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Piemonte 1° agosto 2014, n. 6 (Variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), in riferimento all’art. 119, sesto comma, della Costituzione;
che l’art. 1 della legge regionale impugnata dispone le variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni 2014-2016 a seguito dell’integrazione dell’anticipazione di liquidità ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64, consentendo la registrazione in entrata per l’esercizio 2014 dell’anticipazione di liquidità relativa ai debiti sanitari per euro 779.276.710,31 (Allegato A della legge), a completamento dell’iscrizione della medesima anticipazione prevista per l’anno 2014;
che, a fronte di tale entrata, sono disposte variazioni su diversi capitoli di spesa;
che tali variazioni hanno riguardato l’incremento per un importo pari a 345.163.261,23 euro del capitolo di competenza «Residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, relativamente a spese di natura corrente»;
che il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia la violazione del divieto di indebitamento di cui all’art. 119, sesto comma, Cost., il cui rispetto avrebbe comportato la necessità di sterilizzare la quota di 345,2 milioni di euro dell’anticipazione di liquidità in maniera tale che non ne derivasse un aumento della capacità di spesa del bilancio regionale in tal modo illegittimamente finanziato;
che con atto depositato il 20 novembre 2014 si è costituita in giudizio la Regione Piemonte deducendo l’inammissibilità o comunque l’infondatezza del ricorso;
che, successivamente, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato copia della delibera del Consiglio dei ministri 19 giugno 2015, con la quale è stata approvata la proposta di rinuncia al ricorso.
Considerato che, conseguentemente alla rinuncia al ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in mancanza di formale accettazione, deriva la cessazione della materia del contendere, in relazione alla norma oggetto del presente giudizio.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 1° agosto 2014, n. 6 (Variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), promossa in riferimento all’art. 119, sesto comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2015.