Ordinanza n. 172 del 2015

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ORDINANZA N. 172

ANNO 2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                        Presidente

-           Paolo Maria                NAPOLITANO                                        Giudice

-           Giuseppe                     FRIGO                                                             ”

            Paolo                           GROSSI                                                           ”

-           Giorgio                       LATTANZI                                                     ”

-           Aldo                           CAROSI                                                          ”

-           Marta                          CARTABIA                                                    ”

-           Mario Rosario             MORELLI                                                       ”

-           Giancarlo                    CORAGGIO                                                   ”

-           Giuliano                      AMATO                                                           ”

-           Silvana                        SCIARRA                                                       ”

-           Daria                           de PRETIS                                                       ”

-           Nicolò                         ZANON                                                           ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 15, commi 15, 16, 17 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento con ricorsi notificati il 9 e il 13 ottobre 2012, depositati in cancelleria il 17 ed il 18 ottobre 2012 e iscritti ai nn. 149 e 156 del registro ricorsi 2012.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 24 marzo 2015 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano sostituito per la redazione della decisione dal Giudice Aldo Carosi;

uditi gli avvocati Michele Costa e Cristina Bernardi per la Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con i ricorsi iscritti rispettivamente al reg. ric. n. 149 e n. 156 del 2012, la Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato, tra le altre disposizioni, l’art. 15, commi 15, 16, 17 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135;

che, in particolare, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto la citata impugnativa in riferimento agli artt. 4, primo comma, numero 7), 8, primo comma, numero 1), 9, primo comma, numero 10), 16 ed al Titolo VI (Finanza della regione e delle province) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474), agli artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), ed all’art. 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), nonché in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in combinato disposto con l’art. 10 della legge della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed ai principi di certezza e ragionevolezza;

che la Provincia autonoma di Trento ha proposto la citata impugnativa in riferimento agli artt. 9, primo comma, numero 10), 16, 75, 79, 103, 104 e 107 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione all’art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, agli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 ed all’art. 2, comma 108, della legge n. 191 del 2009, nonché in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, ed ai principi di certezza, leale collaborazione e ragionevolezza;

che con riferimento ad entrambi i ricorsi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendone il rigetto, in quanto le censure mosse alle norme impugnate sarebbero in alcuni casi inammissibili o, comunque, non fondate;

che successivamente, a seguito dell’accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014, la Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento hanno rinunciato all’impugnazione dell’art. 15, commi 15, 16, 17 e 22, del d.l. n. 95 del 2012;

che dette rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che i ricorsi indicati in epigrafe, avendo ad oggetto le medesime disposizioni, censurate in riferimento a parametri in larga misura coincidenti, vanno riuniti, riservando a separate decisioni la trattazione delle questioni vertenti sulle altre norme con essi impugnate;

che con riguardo alle questioni da scrutinare in questa sede vi è stata rinuncia da parte delle Province autonome ricorrenti ed accettazione ad opera del Presidente del Consiglio dei ministri;

che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 giugno 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2015.