ORDINANZA N. 135
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Marta CARTABIA Presidente
-- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5, commi 2, 6, 15, 31 e 32, lettere a), b), c), numeri 1), 2) e 3), d) ed e), della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) e alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione), 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello nazionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche), 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia), 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistica-edilizia) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abilitativi dei sottotetti esistenti)» e dell’art. 1, commi 1, 7, 11 e 19, della legge della Regione Lazio 6 agosto 2012, n. 12, recante «Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica), 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 19 luglio 2007, n. 11 (Misure urgenti per l’edilizia residenziale pubblica) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche», promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 26 ottobre 2011 e l’8 ottobre 2012, depositati in cancelleria il 3 novembre 2011 e il 12 ottobre 2012 ed iscritti, rispettivamente, al n. 130 del registro ricorsi 2011 ed al n. 143 del registro ricorsi 2012.
Visti gli atti di costituzione della Regione Lazio;
udito nell’udienza pubblica del 27 maggio 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi;
uditi l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Lazio.
Ritenuto che con il ricorso iscritto al n. 130 del 2011 il Presidente del Consiglio dei ministri, ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5, commi 6, 15, 31 e 32, della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) e alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione), 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello nazionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche), 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia), 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistica-edilizia) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abilitativi dei sottotetti esistenti)» e con successivo ricorso, iscritto al n. 143 del 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 7, 11 e 19, della legge della Regione Lazio 6 agosto 2012, n. 12, recante «Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica), 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 19 luglio 2007, n. 11 (Misure urgenti per l’edilizia residenziale pubblica) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche»;
che il ricorrente, con riguardo ad entrambi i ricorsi, ha proposto le citate impugnative denunciando la lesione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela di beni paesaggistici, e la violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali», ai sensi degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, per contrasto con gli artt. 10, 135, 141, 142 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e con gli artt. 6, commi 3 e 4, 11, commi 1 e 3, 12, comma 2, lettera d), e 22, comma 1, lettera d), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché ha denunciato la violazione dei principi fondamentali e della sfera di competenza statale in materia di «governo del territorio», ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con gli artt. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) così come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – TestoA), ed infine la violazione degli artt. 10, 11 e 117, primo comma, Cost., per contrasto con la Convenzione europea del paesaggio, aperta alla Firma a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall’Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000);
che in entrambi i ricorsi si è costituita la Regione Lazio, deducendo l’inammissibilità o l’infondatezza delle censure sollevate dallo Stato;
che, successivamente, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato ad entrambi i ricorsi, con atti depositati rispettivamente in data 26 maggio 2015 ed in data 20 maggio 2015;
che le rinunce sono state accettate dalla Regione Lazio con atti depositati nel corso dell’udienza pubblica del 27 maggio 2015.
Considerato che il ricorso iscritto al n. 143 del 2012 ha ad oggetto disposizioni strettamente correlate al ricorso iscritto al n. 130 del 2011, sicché i due ricorsi vanno riuniti;
che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara estinti i processi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 2015.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2015.