ORDINANZA N. 133
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 21 della legge della Regione Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio), come modificato dall’art. 22 della legge della Regione Veneto 12 settembre 1997, n. 37 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1997), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, nel procedimento vertente tra la Federazione italiana della caccia ed altri e la Provincia di Vicenza ed altri, con ordinanza del 7 marzo 2014, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2014.
Visti l’atto di costituzione della Federazione italiana della caccia, nonché l’atto di intervento della Regione Veneto;
udito nell’udienza pubblica del 28 aprile 2015 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;
uditi gli avvocati Claudio Chiola per la Federazione italiana della caccia ed Ezio Zanon per la Regione Veneto.
Ritenuto che, con ordinanza del 7 marzo 2014 (r.o. n. 127 del 2014), il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 della legge della Regione Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio), come modificato dall’art. 22 della legge della Regione Veneto 12 settembre 1997, n. 37 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1997), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
che la disposizione impugnata prevede che la Provincia nomini il Comitato direttivo dell’Ambito territoriale di caccia (art. 21, comma 5);
che tale Comitato è composto, tra l’altro, da «tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale» (art. 21, comma 5, lettera a);
che il giudizio a quo ha per oggetto la richiesta di «ottemperanza della sentenza» del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto n. 86 del 22 gennaio 2013, con cui era stato annullato il decreto n. 12 del 13 luglio 2011, emesso dal Presidente della Provincia di Vicenza, di nomina del Presidente del Comprensorio alpino n. 1 e del rappresentante dei soci, o, in subordine, previa conversione del rito, l’annullamento parziale dello statuto dei Comprensori alpini di caccia e dell’atto di rinnovo degli organismi del Comprensorio alpino n. 1, adottati dal Commissario straordinario della Provincia di Vicenza;
che, secondo il giudice rimettente, poiché la citata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto deve ritenersi autoesecutiva, non imponendo alcuna ulteriore attività alla pubblica amministrazione, l’originario ricorso per l’ottemperanza deve convertirsi nella «conseguente azione di annullamento»;
che la modifica apportata, con i provvedimenti impugnati, allo statuto tipo dei Comprensori Alpini di caccia, secondo cui l’organismo direttivo del Comprensorio alpino è scelto tra gli appartenenti ad associazioni venatorie anche a carattere regionale, sarebbe imposta dall’impugnato art. 21, comma 5, della legge regionale n. 50 del 1993, così come modificato dall’art. 22 della legge della Regione Veneto n. 37 del 1997;
che questa disposizione sarebbe in contrasto con la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), posto che nell’ambito di tale competenza rientrerebbe l’art. 14, comma 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
che quest’ultima disposizione imporrebbe di nominare i rappresentanti delle sole associazioni venatorie nazionali;
che è intervenuta in giudizio la Regione Veneto, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata;
che la Regione sostiene che l’ordinanza di rimessione non ha considerato l’art. 11, comma 2, della legge n. 157 del 1992, il quale demanderebbe alle Regioni interessate la disciplina dell’attività venatoria nella specifica zona delle Alpi, in riferimento alle peculiarità locali e considerando, sia la tutela della fauna, sia le modalità organizzative dell’esercizio dell’attività venatoria in genere;
che, a parere della Regione, l’art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, riservando ai rappresentanti delle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale la presenza negli organi direttivi degli Ambiti territoriali di caccia, presuppone che tali associazioni abbiano una presenza «in forma organizzata sul territorio»;
che ne conseguirebbe l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «per carenza del presupposto della non manifesta infondatezza», essendo stato travisato il quadro normativo di riferimento;
che nel merito la questione sollevata apparirebbe del tutto infondata, in quanto, sia la norma censurata, sia la «correlativa norma statale di riferimento» avrebbero natura meramente organizzatoria, essendo dirette a stabilire «chi possa essere nominato nell’ambito del Comitato direttivo dell’Ambito territoriale di caccia», e non potrebbero ritenersi teleologicamente destinate alla «tutela della fauna selvatica e quindi dell’ambiente e dell’ecosistema»;
che la norma censurata rientrerebbe nell’ambito della competenza residuale della Regione in materia di caccia;
che nel giudizio di costituzionalità si è costituita la Federazione italiana della caccia, già parte del giudizio a quo, che ha concluso per la fondatezza della questione di legittimità costituzionale;
che la Federazione italiana della caccia sostiene che l’oggetto del giudizio è stato correttamente individuato dal giudice a quo, «anche in termini di rilevanza», perché la disposizione impugnata, disciplinante gli ambiti territoriali di caccia, viene espressamente richiamata dall’art. 24 della legge regionale n. 50 del 1993, disciplinante i Comprensori alpini, quale norma di riferimento per definire l’organizzazione e la composizione degli organi direttivi di questi ultimi;
che, nel merito, la questione sarebbe fondata, in quanto la disposizione impugnata, nell’estendere anche alle associazioni venatorie riconosciute a livello regionale la rappresentanza negli organi direttivi degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, violerebbe «lo standard minimo» imposto dall’art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, riconosciuto come disposizione a tutela dell’ambiente, e dunque si porrebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.;
che, in tale prospettiva, dovrebbe dichiararsi, «se ed in quanto occorra», l’illegittimità costituzionale in via consequenziale dell’art. 24 della legge della Regione Veneto n. 50 del 1993;
che, in subordine, la Federazione italiana della caccia ha chiesto pronunciarsi sentenza interpretativa volta a “chiarire” che l’art. 24 della legge regionale n. 50 del 1993 deve essere interpretato in senso conforme all’art. 14 della legge n. 157 del 1992, e perciò nel senso di precludere a rappresentanti di associazioni venatorie riconosciute a livello regionale la partecipazione quali membri dei comitati direttivi dei Comprensori alpini;
che, in ulteriore subordine, la citata Federazione ha chiesto di «rimettere» la questione al giudice a quo per una più completa motivazione sulla rilevanza in relazione all’art. 24 della legge n. 50 del 1993, che disciplina espressamente i Comprensori alpini, sollecitando tale organo giurisdizionale ad interpretare correttamente la norma, in termini conformi alla legislazione nazionale, evitando «il paventato contrasto con la Costituzione»;
che, nell’imminenza dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie;
che la Regione Veneto ha eccepito la manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza;
che, secondo la difesa regionale, il giudizio a quo concernerebbe la nomina del Comitato direttivo dei Comprensori alpini, mentre la disposizione impugnata avrebbe per oggetto gli Ambiti territoriali di caccia;
che questa disposizione sarebbe perciò inapplicabile nel processo principale, ove ha rilievo il solo art. 24 della legge regionale n. 50 del 1993, dedicato ai Comprensori alpini;
che anche la Federazione italiana della caccia ha depositato una memoria, con la quale «s’insiste per l’irrilevanza» della questione, «e, comunque», per l’accoglimento di essa;
che la questione sarebbe irrilevante, perché il giudice a quo avrebbe erroneamente convertito il giudizio di ottemperanza, mentre, nell’ambito di quest’ultimo, sarebbe stata oramai preclusa l’applicazione della norma impugnata;
che la parte evidenzia, inoltre, che il giudizio principale ha per oggetto i Comprensori alpini, cui si riferisce l’art. 24 della legge regionale n. 50 del 1993, e non gli Ambiti territoriali di caccia;
che nel merito ribadisce che, in ogni caso, la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni venatorie regionali sarebbe in contrasto con gli artt. 11 e 14, commi 5 e 10, della legge n. 157 del 1992.
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 della legge della Regione Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio), come modificato dall’art. 22 della legge della Regione Veneto 12 settembre 1997, n. 37 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1997), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
che dalla motivazione dell’ordinanza di rimessione si evince, senza incertezze, che oggetto di censura è il solo comma 5 dell’art. 21, che disciplina la nomina, da parte della Provincia, dei membri del Comitato direttivo degli Ambiti territoriali di caccia, e stabilisce, in particolare, che tre di essi siano designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale;
che il rimettente rileva il contrasto di tale ultima previsione con l’art. 14, comma 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), per il quale negli organi direttivi degli Ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza di rappresentanti, tra l’altro, delle sole associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio;
che la facoltà, attribuita dalla norma impugnata, di nominare rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute al solo livello regionale, in deroga alla regola statale, lederebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.);
che il giudizio a quo, come riferisce il rimettente, ha per oggetto l’impugnazione di atti relativi alla nomina dei membri del Comitato direttivo dei Comprensori alpini, tra i quali sono presenti rappresentanti delle associazioni venatorie regionali;
che il rimettente reputa tali atti meramente applicativi della norma impugnata;
che i Comprensori alpini sono strutture associative operanti nella zona faunistica delle Alpi;
che la legge regionale n. 50 del 1993 disciplina con una disposizione speciale i Comprensori alpini, ed in particolare i criteri di nomina dei membri del Comitato direttivo (art. 24);
che questi ultimi sono designati dalla Provincia «nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali e in sintonia con l’articolo 14 della legge n. 157 del 1992»;
che, quindi, l’art. 21, comma 5, della legge impugnata, relativo agli Ambiti territoriali di caccia, non si applica alla nomina dei componenti del Comitato direttivo dei Comprensori alpini, come si desume chiaramente anche dall’art. 24, comma 5, ove sono indicati i commi dell’art. 21 applicabili ai Comprensori alpini, senza menzionare il comma 5;
che la questione è di conseguenza manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, secondo quanto ha da ultimo eccepito la difesa regionale;
che ogni ulteriore considerazione, pur sollecitata dalle parti, esula dall’oggetto del presente giudizio incidentale, una volta rilevata la manifesta inammissibilità della questione ivi sollevata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 5, della legge della Regione Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio), come modificato dall’art. 22 della legge della Regione Veneto 12 settembre 1997, n. 37 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1997), sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2015.