Ordinanza n. 30 del 2015

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ORDINANZA N. 30

ANNO 2015

 

Commenti alla decisione di

 

I. Tobia Cantelmo e Valentina Capuozzo Tra immunità e contro -limiti: un nuovo traguardo della giurisprudenza italiana in Corte costituzionale sentenza n. 238/2014 e ordinanza n. 30/2015 per g.c. di Federalismi.it

II. Federico Girelli, La super doppia pronuncia: l'immunità degli Stati dalla giurisdizione per crimini internazionali in Italia non esiste, per g.c. di Federalismi.it

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                  Presidente

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                 Giudice

-           Giuseppe                     FRIGO                                                     ”

-           Paolo                           GROSSI                                                   ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

-           Giuliano                       AMATO                                                   ”

-           Silvana                         SCIARRA                                                ”

-           Daria                            de PRETIS                                               ”

-           Nicolò                          ZANON                                                   ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento della norma consuetudinaria internazionale sulla immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, così come interpretata dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza Germania contro Italia del 3 febbraio 2012; dell’art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945) e dell’art. 1 [recte: art. 3] della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all’ordinamento interno), promosso dal Tribunale ordinario di Firenze nel procedimento vertente tra D.A. ed altra e S.J.E. ed altri, con ordinanza del 21 gennaio 2014, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 2014, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visto l’atto di costituzione di D.A. ed altra, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile per risarcimento danni − promosso dalle figlie di un cittadino italiano che, durante la seconda guerra mondiale, era stato ucciso da militari del Terzo Reich, in una azione di rappresaglia in territorio italiano − l’adito Tribunale ordinario di Firenze ha dubitato della legittimità costituzionale delle norme che gli avrebbero imposto di declinare la giurisdizione, come eccepito dalla convenuta Repubblica Federale di Germania;

che, con l’ordinanza in epigrafe, quel giudice ha, in particolare, sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale:

− 1) della «norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell’art. 10, primo comma, Cost.», della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, così come interpretata dalla Corte internazionale di giustizia (CIG) nella sentenza Germania contro Italia del 3 febbraio 2012, nella parte in cui comprende tra gli atti iure imperii sottratti alla giurisdizione anche le violazioni gravi del diritto internazionale umanitario e dei diritti fondamentali, quali i crimini di guerra e contro l’umanità;

− 2) dell’art. 1 della legge di adattamento alla Carta delle Nazioni Unite (legge 17 agosto 1957, n. 848, recante «Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945»), nella parte in cui, recependo l’art. 94 dello Statuto dell’Onu, obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia [anche] quando essa ha stabilito l’obbligo dello stesso di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l’umanità, commessi “iure imperii” dal Terzo Reich, almeno in parte nel territorio italiano;

− 3) dell’art. 1 [recte: art. 3] della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all’ordinamento interno), che obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia, e, per ciò stesso, di negare la propria giurisdizione di cognizione in futuro per tutti gli atti iure imperii dello Stato straniero, anche quando tali atti consistano in violazioni gravi del diritto internazionale umanitario e dei diritti fondamentali, quali i crimini di guerra e contro l’umanità commessi in Italia e in Germania nei confronti di cittadini italiani nel periodo 1943–1945 dalle truppe del Terzo Reich, nonché di ammettere la revocazione delle sentenze già passate in giudicato che non avessero riconosciuto l’immunità;

che, in questo giudizio, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito l’inammissibilità e, in subordine, la non fondatezza delle censure rivolte dal rimettente alle norme denunciate.

Considerato che la seconda e la terza delle su riferite questioni sono manifestamente inammissibili per sopravvenuta carenza di oggetto, atteso che, con la sentenza di questa Corte n. 238 del 2014, è già stata dichiarata l’illegittimità costituzionale sia dell’art. 1 della legge n. 848 del 1957 (in senso conforme alla prospettazione del rimettente: id est «nella parte, in cui [quella norma] obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona»), sia dell’art. 3 della legge n. 5 del 2013;

che anche la residua (prima) questione di legittimità costituzionale della norma che il rimettente presuppone «prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell’art. 10, primo comma, Cost., della consuetudine internazionale accertata dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 3 febbraio 2012, nella parte in cui nega la giurisdizione di cognizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra» è, a sua volta, manifestamente inammissibile per inesistenza (ab origine) del suo oggetto;

che, infatti, con la stessa richiamata sentenza n. 238 del 2014, questa Corte − in esito alla verifica che, «anche in riferimento alle norme internazionali consuetudinarie internazionali», solo ad essa compete, di compatibilità con i principi fondamentali e con i diritti inviolabili della persona, che costituiscono «gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale» − ha, appunto, accertato che «la parte della norma sull’immunità dalla giurisdizione degli Stati che confligge con i predetti principi fondamentali non è entrata nell’ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun effetto»; e non ha dunque prodotto la norma (interna) che il rimettente censura, sull’erroneo presupposto del suo intervenuto recepimento ex art. 10 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della «norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell’art. 10 primo comma Cost., della consuetudine internazionale accertata dalla Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza 3.2.2012, nella parte in cui nega la giurisdizione di cognizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi, almeno in parte nello Stato del giudice adito, “iure imperii” dal Terzo Reich», sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, con l’ordinanza in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), «nella parte in cui, recependo l’art. 94 dello Statuto dell’Onu, obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia quando essa ha stabilito l’obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l’umanità commessi “iure imperii” dal Terzo Reich, almeno in parte nel territorio italiano», sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, con l’ordinanza in epigrafe;

3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all’ordinamento interno), «nella parte in cui obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia anche quando essa ha stabilito l’obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l’umanità commessi “iure imperii” dal Terzo Reich nel territorio italiano», sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2015.