Ordinanza n. 282 del 2014

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 282

ANNO 2014

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo Maria                NAPOLITANO                     Presidente

-           Giuseppe                    FRIGO                                     Giudice

-           Alessandro                 CRISCUOLO                                ”

-           Paolo                          GROSSI                                        ”

-           Giorgio                       LATTANZI                                   ”

-           Aldo                           CAROSI                                        ”

-           Marta                          CARTABIA                                  ”

-           Sergio                         MATTARELLA                            ”

-           Mario Rosario             MORELLI                                     ”

-           Giancarlo                    CORAGGIO                                 ”

-           Giuliano                      AMATO                                        ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 4, 5, 7, 8 e 13, 3 e 9 della legge della Regione Liguria 18 marzo 2013, n. 4 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 – Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali – e ulteriori disposizioni in materia di alberghi), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-22 maggio 2013, depositato in cancelleria il 27 maggio 2013 ed iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2013.

Visti l’atto di costituzione della Regione Liguria, nonché gli atti di intervento della Belsoggiorno s.n.c. di Gianfranco e Gabriella Maccario e della Maccario Giuseppe Srl;

udito nella camera di consiglio del 5 novembre 2014 il Giudice relatore Sergio Mattarella.

Ritenuto che con ricorso spedito per la notifica il 20 maggio 2013, ricevuto dalla resistente il successivo 22 maggio, e depositato nella cancelleria di questa Corte il 27 maggio 2013 (reg. ric. n. 63 del 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 4, 5, 7, 8 e 13, 3 e 9, della legge della Regione Liguria 18 marzo 2013, n. 4 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 – Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali – e ulteriori disposizioni in materia di alberghi);

che il ricorrente rileva che le norme impugnate modificano la disciplina regionale degli strumenti urbanistici comunali, in relazione alla valorizzazione degli alberghi e dell’offerta turistico-ricettiva;

che, a giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni censurate, semplificando il procedimento di trasformazione della destinazione d’uso degli immobili soggetti a vincolo alberghiero, si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali in materia di «governo del territorio», espressi dall’art. 2, comma 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), e dagli artt. 4 e 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), i quali attribuiscono ai comuni la pianificazione urbanistica e gli interventi relativi alle destinazioni d’uso degli immobili;

che, secondo il ricorrente, le norme impugnate, consentendo la trasformazione della destinazione d’uso degli alberghi in immobili frazionati ad uso residenziale, attraverso procedure che vanificano le valutazioni urbanistiche comunali circa la conformità agli standard previsti dai piani regolatori, determinerebbero lo svuotamento della tutela penale prevista dal combinato disposto degli artt. 30 e 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, i quali disciplinano le fattispecie di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio e le relative sanzioni penali;

che la Regione Liguria si è costituita nel presente giudizio con atto del 21 giugno del 2013, depositato il successivo 28 giugno nella cancelleria di questa Corte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, o comunque, nel merito, infondato;

che, a giudizio della resistente Regione Liguria, le norme impugnate si limiterebbero ad introdurre una semplificazione del procedimento di svincolo degli immobili adibiti ad uso alberghiero senza precludere la potestà pianificatoria dell’ente locale, né incidere sulla tutela penale;

che, successivamente all’instaurazione del presente giudizio, le disposizioni impugnate sono state oggetto di modificazioni intervenute in via sopravvenuta, apportate dalla legge della Regione Liguria 13 marzo 2014, n. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia), le quali assicurano il coinvolgimento dell’ente locale nelle procedure di svincolo degli immobili adibiti ad uso alberghiero, secondo quanto previsto dalle norme interposte evocate nel presente giudizio;

che, nell’imminenza dell’udienza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato istanza di rinvio della trattazione del ricorso a seguito della richiesta da parte della Regione Liguria di riesaminare la questione alla luce delle modifiche introdotte alle norme impugnate dalla legge reg. Liguria n. 5 del 2014;

che tale istanza è stata accolta ed il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo;

che, a seguito del riesame, il ricorrente, previa delibera del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2014, ha ritualmente depositato atto di rinuncia integrale al ricorso in epigrafe, manifestando il proprio consenso all’estinzione del giudizio;

che la rinuncia totale al ricorso è stata formalmente accettata dalla Regione Liguria, con delibera della Giunta regionale, depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 21 ottobre 2014.

Considerato che all’avvenuta accettazione della rinuncia totale al ricorso consegue l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, secondo cui «la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo».

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2014.

F.to:

Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2014.