Ordinanza n. 262 del 2014

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ORDINANZA N. 262

ANNO 2014

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                               Presidente

-           Giuseppe                     FRIGO                                             Giudice

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                          ˮ

-           Paolo                           GROSSI                                                   ˮ

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ˮ

-           Aldo                            CAROSI                                                   ˮ

-           Marta                           CARTABIA                                             ˮ

-           Sergio                          MATTARELLA                                       ˮ

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ˮ

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ˮ

-           Giuliano                       AMATO                                                   ˮ

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 190 del 23 giugno-4 luglio 2014.

Udito nella camera di consiglio del 5 novembre 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Considerato che nella motivazione della sentenza n. 190 del 2014 (punto 3.1. del «Considerato in diritto») è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri avente ad oggetto l’art. 21, comma 3, della legge della Provincia di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11 (Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione), per violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto l’unità previsionale di base alla quale fa riferimento la disposizione impugnata non risulterebbe indicata nella tabella A allegata alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 – Legge finanziaria 2013);

che, per mero errore materiale, tale dichiarazione di inammissibilità non è stata inserita altresì nel dispositivo della medesima sentenza n. 190 del 2014;

ravvisata la necessità di correggere l’anzidetto errore materiale.

Visto l’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che nella sentenza n. 190 del 2014 sia corretto il seguente errore materiale:

− nel dispositivo, dopo il punto 2), è inserito il seguente:

«3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;».

− conseguentemente, nel medesimo dispositivo, il precedente punto 3) leggasi punto 4).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2014.

F.to:

Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2014.