Ordinanza n. 233 del 2014

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ORDINANZA N. 233

 

ANNO 2014

 

 

Commento alla decisione di

 

 

Piera Vipiana

 

Un'altra volta la Corte costituzionale esamina specificamente (ma non nel merito) un’istanza di sospensiva di una legge

 

 

per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

-           Giuseppe                     TESAURO                                       Presidente

 

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                 Giudice

 

-           Giuseppe                     FRIGO                                                     ”

 

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                          ”

 

-           Paolo                           GROSSI                                                   ”

 

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

 

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

 

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

 

-           Sergio                          MATTARELLA                                                  ”

 

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

 

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

 

-           Giuliano                       AMATO                                                   ”

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

sullʼistanza di sospensione proposta nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera e), e dell’art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 ‒ Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-12 agosto 2014, depositato in cancelleria il 14 agosto 2014 ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2014.

 

            Udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato.

 

Ritenuto che, con ricorso depositato il 14 agosto 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 117, terzo comma, e 122 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 1, comma 1, lettera e), e dell’art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 ‒ Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale);

 

che, unitamente al ricorso, la Presidenza del Consiglio ha avanzato istanza di sospensione dell’efficacia delle disposizioni impugnate, ai sensi dell’art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e dell’art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

che, con decreto dell’8 settembre 2014, il Presidente di questa Corte ha fissato la discussione sull’istanza di sospensione nella camera di consiglio del 24 settembre 2014;

 

che nessuno si è costituito nell’ambito della presente fase cautelare del giudizio.

 

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera e), e dell’art 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 ‒ Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 117, terzo comma, e 122 della Costituzione;

 

che il 13 settembre 2014 è entrata in vigore la legge regionale 12 settembre 2014, n. 19 (Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 ‒ Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), la quale ha novellato numerose disposizioni della legge elettorale regionale, comprese quelle censurate, con il dichiarato fine di «dirimere il contenzioso con il Governo, in vista delle imminenti elezioni regionali»;

 

che il 17 settembre 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia all’istanza di sospensione dell’efficacia delle disposizioni impugnate;

 

che, pertanto, non vi è luogo a provvedere in ordine all’istanza di sospensione dell’efficacia delle disposizioni impugnate.

 

Per Questi Motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non luogo a provvedere in ordine all’istanza di sospensione dell’efficacia dell’art. 1, comma 1, lettera e), e dell’art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 ‒ Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, unitamente al ricorso iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2014.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2014.

 

F.to:

 

Giuseppe TESAURO, Presidente

 

Giuliano AMATO, Redattore

 

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

 

Depositata in Cancelleria il 10 ottobre 2014.