ORDINANZA N. 195
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Sabino CASSESE Presidente
- Giuseppe TESAURO Giudice
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), promossi dal Tribunale ordinario di Napoli con ordinanze del 12 dicembre e del 13 novembre 2013, iscritte ai nn. 36 e 37 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2014.
Udito nella camera di consiglio dell’11 giugno 2014 il Giudice relatore Paolo Grossi.
Ritenuto che, con due ordinanze di analogo contenuto, del 13 novembre 2013 e del 12 dicembre 2013, il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato, in riferimento all’art. 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nella parte in cui prevede, in caso di mancata registrazione del contratto di locazione per uso abitativo entro il termine di legge, un meccanismo di sostituzione sanzionatoria dell’importo del canone e della durata del contratto;
che, a parere del Tribunale rimettente, la disciplina oggetto di censura si porrebbe in contrasto con l’art. 42 Cost., in quanto, nell’introdurre gravi limitazioni all’autonomia privata attraverso la previsione di nuovi termini di durata del contratto e di un canone palesemente inferiore a quello di mercato, apparirebbe sicuramente finalizzata al perseguimento di un interesse generale – quale quello dell’obbligo di pagamento dei tributi – ma costituirebbe espressione di una compressione del diritto di proprietà non corrispondente a quella utilità sociale che tale diritto è chiamato a garantire, vale a dire la funzione sociale della cosa locata.
Considerato che il Tribunale ordinario di Napoli, con due ordinanze di analogo contenuto, ha sollevato, in riferimento all’art. 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nella parte in cui prevede, in caso di mancata registrazione del contratto di locazione per uso abitativo entro il termine di legge, un meccanismo di sostituzione sanzionatoria dell’importo del canone e della durata del contratto;
che, avendo le ordinanze ad oggetto la medesima questione, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un’unica pronuncia;
che, successivamente alla pronuncia dei provvedimenti di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 50 del 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011;
che, peraltro, dopo la predetta dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertendo, con modificazioni, il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), ha stabilito, all’art. 5, comma 1-ter, che «sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
che, alla luce di tale nuova disposizione, palesemente destinata a regolare, in via transitoria, situazioni giuridiche conseguenti alla richiamata pronuncia di questa Corte, sul piano della validità e dell’efficacia di «contratti di locazione registrati ai sensi» di una disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima, occorre che il giudice rimettente valuti se e in quali termini il prospettato dubbio di costituzionalità presenti rilevanza attuale ai fini della definizione dei giudizi a quibus;
che occorre, per questo, restituire gli atti al giudice rimettente medesimo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2014.
F.to:
Sabino CASSESE, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2014.