Sentenza n. 136 del 2014

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SENTENZA N. 136

ANNO 2014

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Gaetano                       SILVESTRI                                     Presidente

-           Luigi                            MAZZELLA                                      Giudice

-           Sabino                         CASSESE                                                ”

-           Giuseppe                     TESAURO                                               ”

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       ”

-           Giuseppe                     FRIGO                                                     ”

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                          ”

-           Paolo                           GROSSI                                                   ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Sergio                          MATTARELLA                                       ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                               ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

-           Giuliano                       AMATO                                                   ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 25 giugno 2013, n. 11 (Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-22 agosto 2013, depositato in cancelleria il 29 agosto 2013 ed iscritto al n. 86 del registro ricorsi 2013.

Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte; 

udito nell’udienza pubblica del 15 aprile 2014 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

udito l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso spedito per la notificazione il 20 agosto 2013, ricevuto il successivo 22 agosto e depositato il 29 agosto 2013 (reg. ric. n. 86 del 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 25 giugno 2013, n. 11 (Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La disposizione impugnata sostituisce il comma 2 dell’art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), stabilendo che «l’esercizio venatorio nelle aree contigue, ai sensi dell’articolo 32 della legge 394/1991, si svolge nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all’accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini su cui insiste l’area contigua all’area naturale protetta». Il testo originario della norma permetteva tale caccia, invece, ai soli cacciatori residenti nei Comuni dell’area protetta e dell’area contigua.

Il ricorrente richiama la sentenza n. 315 del 2010 di questa Corte, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione regionale analoga a quella impugnata, nella parte in cui consentiva la caccia nelle cosiddette aree contigue anche a soggetti non residenti nelle medesime: l’art. 25, comma 18, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

Come in quel caso, la norma censurata sarebbe in contrasto con l’art. 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che permette la caccia controllata all’interno delle aree contigue ai soli residenti. Posto che lo Stato, in tal modo, avrebbe dettato un inderogabile standard di tutela ambientale, l’art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte n. 11 del 2013, avrebbe violato la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

2.– Si è costituita la Regione Piemonte, concludendo per il rigetto del ricorso.

La Regione dà atto che la sentenza n. 315 del 2010 della Corte costituzionale ha avuto per oggetto una disposizione analoga a quella impugnata e si limita ad auspicare un superamento di questo precedente; inoltre sostiene che la caccia controllata e programmata garantisce la preservazione delle aree contigue, anche se per esercitarla vi hanno accesso le persone indicate dalla norma impugnata.

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 25 giugno 2013, n. 11 (Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La disposizione impugnata sostituisce il comma 2 dell’art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), stabilendo che «l’esercizio venatorio nelle aree contigue, ai sensi dell’articolo 32 della legge 394/1991, si svolge nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all’accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini su cui insiste l’area contigua all’area naturale protetta».

Il testo originario della norma, in conformità all’art. 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), permetteva tale caccia ai soli cacciatori residenti nei Comuni dell’area protetta e dell’area contigua, e il ricorrente reputa che il nuovo criterio introdotto dal legislatore regionale, in quanto difforme dalla previsione dell’art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991, leda la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

2.– La questione è fondata.

Con la sentenza n. 315 del 2010 questa Corte ha accolto una questione analoga, dichiarando l’illegittimità costituzionale di una disposizione della Regione Liguria di contenuto sostanzialmente identico a quello della disposizione impugnata.

In quell’occasione, la Corte ha osservato che l’art. 32, comma 3, della legge        n. 394 del 1991, con il quale la norma della Regione Liguria era in contrasto, esprime uno standard di tutela ambientale che si impone al legislatore regionale, e che trova applicazione anche nell’ambito del regime di caccia programmata introdotto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Lo stesso contrasto è ravvisabile tra l’art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991 e la norma impugnata, poiché i cacciatori che accedono all’ambito territoriale su cui insiste l’area contigua all’area naturale protetta possono anche non risiedere in uno dei Comuni di queste aree.

In tal senso depongono non solo l’art. 14, comma 5, della legge n. 157 del 1992, ma anche l’art. 1, comma 11, della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), e l’art. 19 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che, nel definire i criteri di ammissione dei cacciatori per ogni ambito territoriale, non esigono che essi siano ivi residenti.

Gli atti adottati sulla base dell’art. 1, comma 11, della legge regionale n. 53 del 1995 e sulla base dell’art. 19 della legge regionale n. 70 del 1996, pure a seguito dell’abrogazione di tali disposizioni, «conservano validità ed efficacia» per effetto dell’art. 40, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012). Si tratta, in particolare, delle delibere di giunta recanti i criteri di ammissione agli ambiti territoriali, tra cui, da ultimo, la delibera della Giunta regionale 19 marzo 2012, n. 90-3600, che continua a non richiedere la residenza nell’ambito territoriale, al fine di potervi cacciare.

Deve concludersi che l’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2013, si pone in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e che va perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo, nei limiti di cui al dispositivo della presente sentenza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 25 giugno 2013, n. 11 (Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19), nella parte in cui consente la caccia nelle cosiddette aree contigue anche a cacciatori non residenti nelle aree medesime.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2014.