Sentenza n. 18 del 2014

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SENTENZA N. 18

ANNO 2014

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano                  SILVESTRI                                                   Presidente

- Luigi                       MAZZELLA                                                   Giudice

- Sabino                     CASSESE                                                             ”

- Giuseppe                 TESAURO                                                            ”

- Paolo Maria             NAPOLITANO                                                    ”

- Giuseppe                 FRIGO                                                                  ”

- Alessandro              CRISCUOLO                                                       ”

- Paolo                       GROSSI                                                                ”

- Giorgio                    LATTANZI                                                           ”

- Aldo                        CAROSI                                                                ”

- Marta                      CARTABIA                                                          ”

- Sergio                      MATTARELLA                                                    ”

- Mario Rosario         MORELLI                                                             ”

- Giancarlo                CORAGGIO                                                         ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, dell’Allegato 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia − sezione distaccata di Lecce, nel procedimento vertente tra M.M.C. e il Ministero per i beni e le attività culturali ed altro, con ordinanza del 9 maggio 2013, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 2014 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza depositata il 9 maggio 2013 (r.o. n. 179 del 2013), il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia − sezione distaccata di Lecce − rilevata, in premessa, la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, in quanto effettuata presso la sede dell’Amministrazione dello Stato, autrice dei provvedimenti impugnati, e non presso il competente Ufficio dell’Avvocatura dello Stato, come prescritto dall’art. 11 del Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato); e considerato poi che, nella vicenda in esame l’applicazione del “principio generale”, di cui all’art. 291, primo comma, del codice di procedura civile, che consente la rinnovazione della notifica nulla in caso  di contumacia del convenuto, era impedita dall’art. 44, comma 4, dell’Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), il quale diversamente prevede che la rinnovazione della notifica nulla, ove il destinatario non si costituisca in giudizio, sia consentita solo quando il giudice ritenga che l’esito negativo dello stesso dipenda da «causa non imputabile al notificante» (il che nella specie era da escludersi) − ha sollevato, in quanto di conseguenza rilevante, questione di legittimità costituzionale del predetto art. 44, comma 4, dell’Allegato 1, del d.lgs. n. 104 del 2010, per violazione dell’art. 76 della Costituzione.

Ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata sembrerebbe, infatti, confliggere con la normativa di «delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo», recata dall’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), in particolare con il criterio direttivo, di cui al comma 1 del predetto art. 44, che prevede il coordinamento «con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali».

Ciò sul presupposto che tra tali «principi generali», cui il legislatore delegato avrebbe dovuto attenersi, rientri, appunto, quello di cui è espressione la disposizione recata dal comma primo del menzionato art. 291 cod. proc. civ.

2.− È intervenuta nel presente giudizio l’Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, ed ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per l’infondatezza della questione.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia − sezione distaccata di Lecce, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, dell’Allegato 1 (Codice del processo amministrativo), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), a tenore del quale «nei casi in cui, sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza».

La disposizione, così introdotta dal legislatore delegato, violerebbe, ad avviso del rimettente, l’art. 76 della Costituzione, per contrasto con la normativa di delega «per il riassetto della disciplina del processo amministrativo», di cui all’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), con riferimento in particolare al criterio direttivo, fissato nel comma 4 del predetto art. 44, che prevede il coordinamento con «le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali».

Al novero di tali principi, cui il Governo avrebbe dovuto attenersi, sarebbe riconducibile, infatti – sempre secondo del Tribunale a quo – la disposizione di cui al primo comma dell’art. 291 del codice di procedura civile, la quale, in caso di contumacia del convenuto, consente la rinnovazione della notifica nulla della citazione, senza subordinarla alla condizione di non imputabilità al notificante dell’esito negativo della stessa, per contro, introdotta dall’art. 44, comma 4, del Codice del processo amministrativo, per ciò, appunto, denunciato.

2.− L’Avvocatura dello Stato, per conto dell’intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, ha preliminarmente sostenuto che la questione sarebbe inammissibile per irrilevanza, in quanto «l’art. 291 primo comma, c.p.c. non potrebbe in nessun caso essere applicato alla fattispecie oggetto del giudizio a quo, neppure qualora dovesse essere dichiarato incostituzionale l’art. 44, quarto comma, c.p.a.».

Un tale assunto, non ulteriormente argomentato dalla difesa erariale, verosimilmente si ricollega alla mancata impugnazione, da parte del rimettente, della disposizione di cui all’art. 4, comma 1, numero 42), dell’Allegato 4 (Norme di coordinamento e abrogazioni), dello stesso d.lgs. n. 104 del 2010, la quale ha espressamente abrogato l’art. 46, comma 24, della citata legge n. 69 del 2009, recante «Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile», nel contesto delle quali si inseriva, appunto, la previsione che «il primo comma dell’articolo 291 del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi».

Ma l’eccezione, anche così intesa, è comunque, destituita di fondamento, in quanto il ripristino della disposizione estensiva dell’applicazione dell’art. 291 cod. proc. civ. nel giudizio amministrativo è estraneo al petitum della ordinanza di rinvio. Con la quale il rimettente, con riferimento alla denunciata diversa disciplina recata dall’art. 44, comma 1, del Codice amministrativo, chiede che sia  propriamente detta ultima disposizione ad essere emendata, con espunzione della condizione limitativa, ivi apposta, alla rinnovazione della notifica nulla del ricorso: condizione che si assume porsi, appunto, in contrasto con un principio generale rinvenibile nel menzionato art. 291 cod. proc. civ., con il quale il legislatore delegato avrebbe dovuto coordinare − e dal quale non avrebbe potuto, quindi, differenziare − la disciplina, in parte qua, del processo amministrativo.

3.− La questione è, però, nel merito, non fondata.

La prospettazione impugnatoria del Tribunale a quo muove, infatti, da una premessa, erronea – che ne vizia in radice l’ulteriore svolgimento – quella, cioè, di ritenere la disposizione di cui al primo comma dell’art. 291 del codice di procedura civile espressiva di un principio generale del processo, come tale compatibile anche con il giudizio amministrativo ed a questo, quindi, naturaliter riferibile.

Ma così non è.

La peculiare struttura del giudizio amministrativo è di per sé ostativa all’applicabilità della summenzionata regola processuale civilistica nel giudizio amministrativo. Atteso che – come reiteratamente, del resto, chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (per tutte, Sezione IV, sentenza n. 319 del 2007; Sezione VI, sentenza n. 5816 del 2004) – in detto ultimo giudizio, caratterizzato da brevi termini perentori per la sua introduzione e dall’assenza dell’istituto della contumacia, vige l’opposto principio per cui, ai fini della regolare instaurazione del rapporto processuale, il ricorso deve, entro il prescritto termine di decadenza, essere ritualmente notificato all’amministrazione resistente (ed almeno a un contro interessato).

Tale essendo, dunque, il contesto strutturale e normativo del processo amministrativo, legittimamente il legislatore, delegato al correlativo riordino, ha introdotto la disposizione, di cui al comma 4 dell’art. 44, a torto impugnata dal rimettente, con la quale si esplicita l’esistenza di un onere di diligenza, per il ricorrente, in sede di notifica del ricorso.

E coerentemente, lo stesso legislatore delegato, con l’art. 4, comma 1, numero 42), dell’Allegato 4, del citato d.lgs. n. 104 del 2010, ha abrogato, per incompatibilità, la disposizione che aveva precedentemente esteso al giudizio amministrativo l’applicabilità dell’art. 291, primo comma, cod. proc. civ.: disposizione, quest’ultima, che, seppur contenuta nella stessa legge n. 69 del 2009, non si inseriva però all’interno della delega di cui all’art. 44, bensì nel diverso quadro normativo del processo civile, di cui al successivo art. 46.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, dell’Allegato 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia − sezione distaccata di Lecce, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2014.