Ordinanza letta
all’udienza del 27 marzo 2013 Allegata
all’ordinanza 18 luglio 2013, n. 206
ORDINANZA
Rilevato che, nel presente giudizio di legittimità
costituzionale, sono intervenuti, mediante un unico atto, il CODACONS -
Coordinamento di associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti di
utenti e consumatori e l’Associazione per la difesa dei diritti civili della
scuola;
che tali soggetti non sono parti del
giudizio a quo;
che, ai sensi dell’art. 4, commi 3 e 4,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’atto
di intervento deve essere depositato non oltre venti giorni dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’atto introduttivo del giudizio;
che, per la costante giurisprudenza di
questa Corte, detto termine deve essere considerato perentorio (sentenze n. 81 del 2012,
n. 257 del 2007
e n. 190 del
2006);
che, nella specie, l’ordinanza con la
quale il Tribunale ordinario di Trento ha promosso il giudizio di legittimità
costituzionale è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, prima serie speciale, n. 11 del 14 marzo 2012, mentre l’atto di
intervento del CODACONS - Coordinamento di associazioni per la tutela
dell’ambiente e dei diritti di utenti e consumatori e della Associazione per la
difesa dei diritti civili della scuola è stato depositato il 21 dicembre 2012;
che detto atto di intervento è, perciò,
tardivo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l’intervento del CODACONS -
Coordinamento di associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti di
utenti e consumatori e della Associazione per la difesa dei diritti civili
della scuola nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Trento con
ordinanza del 15 novembre 2011, iscritta al n. 32 del reg. ord.
2012.
F.to: Franco GALLO, Presidente