Ordinanza dibattimentale 27 marzo (sent. n. 206)

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Ordinanza letta all’udienza del 27 marzo 2013  Allegata all’ordinanza 18 luglio 2013, n. 206

 

ORDINANZA

Rilevato che, nel presente giudizio di legittimità costituzionale, sono intervenuti, mediante un unico atto, il CODACONS - Coordinamento di associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti di utenti e consumatori e l’Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola;

che tali soggetti non sono parti del giudizio a quo;

che, ai sensi dell’art. 4, commi 3 e 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’atto di intervento deve essere depositato non oltre venti giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’atto introduttivo del giudizio;

che, per la costante giurisprudenza di questa Corte, detto termine deve essere considerato perentorio (sentenze n. 81 del 2012, n. 257 del 2007 e n. 190 del 2006);

che, nella specie, l’ordinanza con la quale il Tribunale ordinario di Trento ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 11 del 14 marzo 2012, mentre l’atto di intervento del CODACONS - Coordinamento di associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti di utenti e consumatori e della Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola è stato depositato il 21 dicembre 2012;

che detto atto di intervento è, perciò, tardivo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l’intervento del CODACONS - Coordinamento di associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti di utenti e consumatori e della Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Trento con ordinanza del 15 novembre 2011, iscritta al n. 32 del reg. ord. 2012.

F.to: Franco GALLO, Presidente