Ordinanza n. 323 del 2013

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ORDINANZA N. 323

ANNO 2013

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Luigi MAZZELLA                                  Presidente

Sabino CASSESE                                    Giudice

Giuseppe TESAURO                               “

Paolo Maria NAPOLITANO                   “

Giuseppe FRIGO                                     “

Alessandro CRISCUOLO                                   “

Paolo GROSSI                                         “

Giorgio LATTANZI                                 “

Aldo CAROSI                                         “

Marta CARTABIA                                  “

Sergio MATTARELLA                           “

Mario Rosario MORELLI                        “

Giancarlo CORAGGIO                           “

Giuliano AMATO                                    “

 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della asserita pretesa del Presidente della Repubblica di valutare, su diretta sollecitazione del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, la correttezza dell’operato della Procura della Corte dei conti di Bolzano, in relazione a due specifici procedimenti di responsabilità amministrativa e a seguito della successiva, asserita interferenza, da parte dello stesso Presidente della Repubblica, con l’esercizio dell’attività della Procura medesima, attraverso contatti ufficiosi con i vertici della Corte dei conti, promosso dalla Procura della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale del Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, con ricorso depositato in cancelleria il 21 marzo 2013 ed iscritto al n. 5 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2013, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che, con ricorso depositato in data 21 marzo 2013, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige/Südtirol, sede di Bolzano, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del Presidente della Repubblica, in riferimento alla asserita «pretesa» del Capo dello Stato di valutare, su sollecitazione del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, la correttezza dell’operato della Procura regionale della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige, con particolare riguardo a due specifici procedimenti di responsabilità amministrativa, nonché in riferimento ad una asserita «interferenza» nell’esercizio dei poteri esercitati dalla Procura stessa, che si sarebbe realizzata, da parte del Presidente della Repubblica, mediante una «informale presa di contatto con i vertici della Corte dei conti onde rappresentare agli stessi – avendole fatte proprie – le lamentele allo stesso [Presidente della Repubblica] presentate dal Presidente della Provincia autonoma di Bolzano»;

che la Procura ricorrente espone che, nel corso di una visita ufficiale presso il Quirinale, svoltasi in data 5 giugno 2012, il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto da egli stesso riferito nel corso di una successiva conferenza stampa, avrebbe consegnato al Presidente della Repubblica un «promemoria in forma privata», volto a lamentare l’eccessivo interventismo della Procura contabile, con particolare riferimento a due procedimenti di responsabilità amministrativa dalla stessa avviati;

che tale circostanza è stata smentita con una nota ufficiale dal Quirinale;

che le sollecitazioni del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano – sempre secondo la ricostruzione della Procura ricorrente, smentita dal Quirinale – avrebbero successivamente determinato un interessamento del Presidente della Repubblica, il quale avrebbe preso informalmente contatto, attraverso suoi consiglieri, con i vertici della Corte dei conti, nella persona del Procuratore generale, che avrebbe a sua volta richiesto al Procuratore regionale elementi di informazione circa l’attività della Procura stessa;

che la Procura regionale della Corte dei conti ritiene che sussistano i presupposti soggettivi e oggettivi ai fini dell’ammissibilità del conflitto: sotto il profilo soggettivo, data per pacifica la legittimazione del Presidente della Repubblica, sussisterebbe anche la legittimazione attiva della Procura della Corte dei conti, risultando quest’ultima, nell’esercizio delle proprie funzioni, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene; sotto il profilo oggettivo, sarebbe lamentata la menomazione delle prerogative di indipendenza che l’art. 108, secondo comma, della Costituzione assicura al pubblico ministero presso la Corte dei conti;

che, nel merito, la Procura ricorrente afferma che la condotta del Presidente della Repubblica, ricostruita nei termini più sopra sintetizzati, abbia leso l’autonomia e indipendenza garantita al pubblico ministero della Corte dei conti dall’art. 108, secondo comma, Cost., al fine di assicurare il corretto operato di tale organo, «liberandolo da impropri condizionamenti interni ed esterni»;

che, con atto depositato in data 16 maggio 2013, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige/Südtirol, sede di Bolzano, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Considerato che la rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, intervenuta nella fase di delibazione dell'ammissibilità del conflitto medesimo, determina la necessità di dichiarare, con assoluta precedenza, l’estinzione del processo (ex multis, ordinanze numeri 196, 197 e 198 del 2011).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2013.

F.to:

Luigi MAZZELLA, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2013.