Ordinanza n. 284 del 2013

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ORDINANZA N. 284

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Gaetano                      SILVESTRI                           Presidente

-           Luigi                           MAZZELLA                           Giudice

-           Sabino                         CASSESE                                      "

-           Giuseppe                    TESAURO                                    "

-           Paolo Maria                NAPOLITANO                             "

-           Giuseppe                    FRIGO                                           "

-           Alessandro                 CRISCUOLO                                "

-           Paolo                          GROSSI                                        "

-           Giorgio                       LATTANZI                                   "

-           Aldo                           CAROSI                                        "

-           Marta                          CARTABIA                                  "

-           Sergio                         MATTARELLA                            "

-           Mario Rosario             MORELLI                                     "

-           Giancarlo                    CORAGGIO                                 "

-           Giuliano                      AMATO                                        "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 3; 19, comma 3; 20, comma 2; 22, commi 2 e 3; 28, comma 1; 30, comma 3, e 32, comma 3, della legge della Regione Umbria 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del servizio sanitario regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 14-16 gennaio 2013, depositato in cancelleria il 16 gennaio 2013 ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2013.

Visto l’atto di costituzione della Regione Umbria;

udito nell’udienza pubblica del 5 novembre 2013 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

udito l’avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ricorso notificato a mezzo posta il 14-16 gennaio 2013 e depositato in cancelleria il 16 gennaio 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale di alcuni articoli della legge della Regione Umbria 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del servizio sanitario regionale), pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Umbria 15 novembre 2012, n. 50, edizione straordinaria;

che, in particolare, il ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 3, di detta legge per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui disciplina l’elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie regionali, stabilendo che «La Giunta regionale ai fini della selezione dei candidati per l’inserimento nell’elenco degli idonei si avvale di una commissione costituita in prevalenza da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dalla Regione medesima»;

che detta norma contrasterebbe con l’art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), secondo il quale la commissione indicata dovrebbe essere costituita da esperti individuati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, «di cui uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali»: nella parte in cui l’art. 17, comma 3, non prevede la partecipazione alla commissione dell’esperto designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali si configurerebbe un contrasto con la citata norma statale, da considerare quale principio fondamentale in materia di tutela della salute, con conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.;

che è poi dedotta l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 3, della legge reg. Umbria n. 18 del 2012, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui, in caso di revoca del direttore generale, affida alla Giunta regionale la competenza alla attribuzione di funzioni o alla nomina di un commissario straordinario;

che tale disposizione contrasterebbe con l’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 502 del 1992, secondo cui «In caso di vacanza dell’ufficio o nei casi di assenza o d’impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l’assenza o l’impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione»;

che, infatti, la disposizione regionale, dettando una procedura difforme da quella statale in caso di vacanza dell’ufficio di direttore generale, si porrebbe contro i principi fondamentali della legislazione dello Stato in materia di tutela della salute;

che il ricorrente censura l’art. 20, comma 2, della legge reg. Umbria n. 18 del 2012, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui esclude le aziende ospedaliero-universitarie dall’applicazione delle norme sulla nomina e valutazione del direttore generale delle ASL, ponendosi in contrasto con la disciplina statale di cui agli artt. 3 e seguenti del d.lgs. n. 502 del 1992 e, quindi, con i principi fondamentali contenuti in tali norme;

che, in particolare, il contrasto sussisterebbe con l’art. 3-bis del menzionato decreto legislativo, come modificato dall’art. 4 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, il quale dispone – per quanto concerne la nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale (e quindi anche delle aziende ospedaliero-universitarie) – che la Regione provveda «attingendo obbligatoriamente all’elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

che la difesa statale denunzia, altresì, l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, commi 2 e 3, della legge regionale in questione, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., relativamente alla disciplina della composizione del collegio sindacale, rispettivamente, delle ASL e delle aziende ospedaliero-universitarie, composizione fissata in tre membri;

che tale previsione contrasterebbe con la normativa statale di riferimento, in quanto l’art. 3-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 e l’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), da considerare principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, stabiliscono che i collegi sindacali dei suddetti organi sono costituiti da cinque membri, sicché le disposizioni censurate riducono sensibilmente il numero dei componenti statali nei collegi sindacali delle aziende sanitarie;

che, inoltre, i commi 2 e 3 dell’art. 22, prevedendo che uno dei tre componenti dei detti collegi sindacali sia «designato dallo Stato», senza specificare tuttavia che tale componente statale debba partecipare in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze, contrasterebbe con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica costituito dall’art. 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), che ha individuato come necessaria, negli organi collegiali di revisione contabile delle amministrazioni pubbliche, la presenza di un rappresentante del menzionato Ministero, al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 122 del 2011, n. 370 del 2010 e n. 376 del 2003);

che è censurato, poi, l’art. 28, comma 1, della citata legge regionale, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui disciplina l’incarico di direttore di distretto, prevedendo che esso possa essere conferito dal direttore generale «ad un dirigente dell’azienda che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un’adeguata formazione nella loro organizzazione»;

che tale disposizione contrasterebbe con l’art. 3-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, ai sensi del quale l’incarico in questione può essere attribuito ad «un medico convenzionato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria»;

che, ancora, è denunziato l’art. 30, comma 3 (recte: comma 4), della legge reg. Umbria n. 18 del 2012, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che al presidio ospedaliero sono preposti un dirigente medico e un dirigente amministrativo;

che detta disposizione contrasterebbe con l’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, modificato dall’art. 15, comma 13, lettera f-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in forza del quale «nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario […] e del dirigente medico di cui all’articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge»;

che, pertanto, la disposizione regionale in esame, attribuendo al presidio ospedaliero due dirigenti in luogo dell’unico previsto dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, verrebbe a porsi in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica;

che, infine, il Presidente del Consiglio dei ministri censura l’art. 32, comma 3, (recte: comma 1), della legge reg. Umbria n. 18 del 2012 per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui disciplina la figura del direttore del dipartimento di prevenzione;

che la norma denunziata prevede che detta figura professionale sia nominata dal direttore generale tra i “dirigenti” con almeno cinque anni di anzianità di funzione, così entrando in contrasto con l’art. 7-quater, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal d.l. n. 158 del 2012, «secondo cui tale incarico può essere conferito non già ai meri dirigenti, bensì ai “direttori di struttura complessa del dipartimento”», con conseguente violazione del menzionato parametro costituzionale;

che, con memoria depositata il 19 febbraio 2013, si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale la Regione Umbria, in persona della Presidente pro tempore della Giunta Regionale, dichiarando di voler resistere in giudizio «solo per quanto concerne la impugnativa dell’articolo 30, considerato che la direzione regionale competente ha manifestato l’intenzione di adeguarsi ai rilievi del Governo» in ordine all’impugnazione delle altre disposizioni normative;

che il ricorso avverso l’art. 30 della legge reg. Umbria n. 18 del 2012 sarebbe inammissibile ed infondato, perché detta norma sarebbe chiaramente riferita ai presidi ospedalieri non costituiti in azienda autonoma ed inseriti, quindi, nell’organizzazione delle Unità sanitarie locali dell’Umbria, sicché non sussisterebbe alcun contrasto tra la norma impugnata e l’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 2012.

Considerato che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale – in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione – degli artt. 17, comma 3; 19, comma 3; 20, comma 2; 22, commi 2 e 3; 28, comma 1; 30, comma 3 (recte: comma 4); 32, comma 3 (recte: comma 1), della legge della Regione Umbria 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del sistema sanitario regionale);

che la Regione, costituita nel giudizio di legittimità costituzionale soltanto per resistere all’impugnativa dell’art. 30 della legge reg. Umbria citata, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o non fondato;

che, con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 10 ottobre 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri (previa delibera dello stesso Consiglio adottata nella riunione del 4 ottobre 2010) ha dichiarato formalmente «di rinunciare all’impugnazione della legge della Regione Umbria 12 novembre 2012, n. 18, pubblicata nel Regione Umbria n. 50 del 15 novembre 2012 e recante il titolo “Ordinamento del servizio sanitario regionale”»;

che il menzionato atto di rinunzia al ricorso risulta ritualmente notificato alla resistente che, con deliberazione della Giunta regionale n. 1150 del 21 ottobre 2013, ha accettato la detta rinunzia;

che la rinunzia del ricorrente al ricorso, cui faccia seguito l’accettazione della parte resistente, comporta l’estinzione del processo (art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2013.