ORDINANZA N. 253
ANNO 2013
[ELG:COLLEGIO]
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gaetano SILVESTRI Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
- Giuliano AMATO "
[ELG:PREMESSA]
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 4, 9, comma 1, e 10, comma 1, della legge della Regione Veneto 29 giugno 2012, n. 23 (Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato a mezzo posta il 3-6 settembre 2012, depositato in cancelleria l’11 settembre 2012 e iscritto al n. 119 del registro ricorsi 2012.
Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2013 il Giudice relatore Marta Cartabia.
[ELG:FATTO]
[ELG:DIRITTO]
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato a mezzo posta il 3-6 settembre 2012, depositato in cancelleria l’11 settembre 2012 e iscritto al n. 119 del registro ricorsi del 2012, ha promosso giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 4, 9, comma 1, e 10, comma 1, della legge della Regione Veneto 29 giugno 2012, n. 23 (Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016);
che l’art. 1, comma 4, della legge reg. Veneto n. 23 del 2012 è censurato in quanto individua la figura del direttore generale alla sanità e al sociale e prevede che questi sia nominato dal Consiglio regionale su proposta del Presidente della Giunta regionale e abbia il compito di realizzare gli obiettivi sociosanitari di programmazione, indirizzo e controllo, nonché di coordinare le strutture e i soggetti afferenti al settore;
che, data la formulazione generica e poco chiara, la norma censurata istituirebbe una nuova figura senza precisarne adeguatamente la collocazione organizzativa;
che la medesima disposizione impugnata, prevedendo che sia il Consiglio regionale a nominare tale direttore, comporterebbe una violazione degli artt. 46 e 58 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 (Statuto del Veneto) e degli artt. 97, 121 e 123 della Costituzione;
che il Presidente del Consiglio censura, inoltre, gli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, della legge reg. n. 23 del 2012;
che l’art. 9, comma 1, stabilisce che l’adeguamento al Piano socio sanitario regionale delle schede di dotazione ospedaliera sia effettuato dalla Giunta, previo parere obbligatorio e vincolante della competente commissione consiliare;
che l’art. 10, comma 1, dispone che le schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie siano approvate dalla Giunta, ugualmente previo parere obbligatorio e vincolante della commissione consiliare competente;
che, di conseguenza, per le medesime ragioni già esposte in riferimento all’art. 1, comma 4, della legge reg. Veneto n. 23 del 2012, anche gli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, censurati si porrebbero in contrasto con gli artt. 46 e 58 dello statuto e con gli artt. 97, 121 e 123 Cost.;
che la Regione Veneto si è costituita in giudizio con atto depositato nella cancelleria della Corte il giorno 10 ottobre 2012, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso;
che, con legge della Regione Veneto 3 dicembre 2012, n. 46 (Modifiche di disposizioni regionali in materia di programmazione ed organizzazione socio-sanitaria e di tutela della salute) è sopravvenuta una modifica di ciascuna delle norme censurate; in particolare l’art. 1 della legge reg. n. 46 del 2012 ha previsto che il direttore generale alla sanità e al sociale sia nominato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Giunta, mentre con riferimento alle schede di dotazione ospedaliera e territoriale l’art. 2 ha sostituito la previsione del parere obbligatorio e vincolante della competente commissione consiliare con il solo parere obbligatorio di quest’ultima;
che, con memoria depositata il giorno 15 aprile 2013, la Regione Veneto ha sostenuto che, a causa delle intervenute modifiche legislative regionali, le ragioni di doglianza sarebbero cessate e che, medio tempore, la legislazione censurata non avrebbe avuto alcuna applicazione, chiedendo pertanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
che l’Avvocatura dello Stato, il giorno 15 aprile 2013, ha depositato richiesta di rinvio a nuovo ruolo della trattazione del giudizio, inizialmente fissata per il 7 maggio 2013, al fine di consentire di valutare se permanesse l’interesse alla coltivazione del ricorso, e che la difesa regionale, con atto depositato il 18 aprile 2013, ha aderito all’istanza di rinvio;
che, con atto depositato il 3 giugno 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione, a causa della intercorsa modifica legislativa che ha emendato le disposizioni impugnate in senso satisfattivo;
che, con atto depositato il 23 luglio 2013, la Regione Veneto ha accettato la citata rinuncia all’impugnazione.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 3 giugno 2013, a seguito delle modifiche apportate alle disposizioni della legge della Regione Veneto 3 dicembre 2012, n. 23 (Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016), ha rinunciato al ricorso;
che la Regione Veneto, in data 23 luglio 2013, ha depositato atto di accettazione della rinuncia;
che, ai sensi dell’articolo 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita da accettazione della controparte, estingue il processo.
[ELG:DISPOSITIVO]
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2013.
[ELG:ALLEGATO]