Ordinanza n. 253 del 2013

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 253

ANNO 2013

 

[ELG:COLLEGIO]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Gaetano                      SILVESTRI                           Presidente

-           Luigi                           MAZZELLA                           Giudice

-           Sabino                        CASSESE                                      "

-           Giuseppe                    TESAURO                                    "

-           Paolo Maria                NAPOLITANO                             "

-           Giuseppe                    FRIGO                                           "

-           Alessandro                 CRISCUOLO                                "

-           Paolo                          GROSSI                                        "

-           Giorgio                       LATTANZI                                   "

-           Aldo                           CAROSI                                        "

-           Marta                          CARTABIA                                  "

-           Sergio                         MATTARELLA                            "

-           Mario Rosario             MORELLI                                     "

-           Giancarlo                    CORAGGIO                                 "

-           Giuliano                      AMATO                                        "

[ELG:PREMESSA]

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 4, 9, comma 1, e 10, comma 1, della legge della Regione Veneto 29 giugno 2012, n. 23 (Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato a mezzo posta il 3-6 settembre 2012, depositato in cancelleria l’11 settembre 2012 e iscritto al n. 119 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2013 il Giudice relatore Marta Cartabia.

[ELG:FATTO]

[ELG:DIRITTO]

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato a mezzo posta il 3-6 settembre 2012, depositato in cancelleria l’11 settembre 2012 e iscritto al n. 119 del registro ricorsi del 2012, ha promosso giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 4, 9, comma 1, e 10, comma 1, della legge della Regione Veneto 29 giugno 2012, n. 23 (Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016);

che l’art. 1, comma 4, della legge reg. Veneto n. 23 del 2012 è censurato in quanto individua la figura del direttore generale alla sanità e al sociale e prevede che questi sia nominato dal Consiglio regionale su proposta del Presidente della Giunta regionale e abbia il compito di realizzare gli obiettivi sociosanitari di programmazione, indirizzo e controllo, nonché di coordinare le strutture e i soggetti afferenti al settore;

che, data la formulazione generica e poco chiara, la norma censurata istituirebbe una nuova figura senza precisarne adeguatamente la collocazione organizzativa;

che la medesima disposizione impugnata, prevedendo che sia il Consiglio regionale a nominare tale direttore, comporterebbe una violazione degli artt. 46 e 58 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 (Statuto del Veneto) e degli artt. 97, 121 e 123 della Costituzione;

che il Presidente del Consiglio censura, inoltre, gli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, della legge reg. n. 23 del 2012;

che l’art. 9, comma 1, stabilisce che l’adeguamento al Piano socio sanitario regionale delle schede di dotazione ospedaliera sia effettuato dalla Giunta, previo parere obbligatorio e vincolante della competente commissione consiliare;

che l’art. 10, comma 1, dispone che le schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie siano approvate dalla Giunta, ugualmente previo parere obbligatorio e vincolante della commissione consiliare competente;

che, di conseguenza, per le medesime ragioni già esposte in riferimento  all’art. 1, comma 4, della legge reg. Veneto n. 23 del 2012, anche gli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, censurati si porrebbero in contrasto con gli artt. 46 e 58 dello statuto e con gli artt. 97, 121 e 123 Cost.;

che la Regione Veneto si è costituita in giudizio con atto depositato nella cancelleria della Corte il giorno 10 ottobre 2012, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso;

che, con legge della Regione Veneto 3 dicembre 2012, n. 46 (Modifiche di disposizioni regionali in materia di programmazione ed organizzazione socio-sanitaria e di tutela della salute) è sopravvenuta una modifica di ciascuna delle norme censurate; in particolare l’art. 1 della legge reg. n. 46 del 2012 ha previsto che il direttore generale alla sanità e al sociale sia nominato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Giunta, mentre con riferimento alle schede di dotazione ospedaliera e territoriale l’art. 2 ha sostituito la previsione del parere obbligatorio e vincolante della competente commissione consiliare con il solo parere obbligatorio di quest’ultima;

che, con memoria depositata il giorno 15 aprile 2013, la Regione Veneto ha sostenuto che, a causa delle intervenute modifiche legislative regionali, le ragioni di doglianza sarebbero cessate e che, medio tempore, la legislazione censurata non avrebbe avuto alcuna applicazione, chiedendo pertanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;

che l’Avvocatura dello Stato, il giorno 15 aprile 2013, ha depositato richiesta di rinvio a nuovo ruolo della trattazione del giudizio, inizialmente fissata per il 7 maggio 2013, al fine di consentire di valutare se permanesse l’interesse alla coltivazione del ricorso, e che la difesa regionale, con atto depositato il 18 aprile 2013, ha aderito all’istanza di rinvio;

che, con atto depositato il 3 giugno 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione, a causa della intercorsa modifica legislativa che ha emendato le disposizioni impugnate in senso satisfattivo;

che, con atto depositato il 23 luglio 2013, la Regione Veneto ha accettato la citata rinuncia all’impugnazione.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 3 giugno 2013, a seguito delle modifiche apportate alle disposizioni della legge della Regione Veneto 3 dicembre 2012, n. 23 (Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016), ha rinunciato al ricorso;

che la Regione Veneto, in data 23 luglio 2013, ha depositato atto di accettazione della rinuncia;

che, ai sensi dell’articolo 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita da accettazione della controparte, estingue il processo.

[ELG:DISPOSITIVO]

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2013.

[ELG:FIRME]

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2013.

 

[ELG:ALLEGATO]