Ordinanza n. 208 del 2013

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ORDINANZA N. 208

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Franco                        GALLO                                  Presidente

-           Luigi                           MAZZELLA                           Giudice

-           Gaetano                      SILVESTRI                                   "

-           Sabino                        CASSESE                                      "

-           Giuseppe                    TESAURO                                    "

-           Paolo Maria                NAPOLITANO                             "

-           Giuseppe                    FRIGO                                           "

-           Alessandro                 CRISCUOLO                                "

-           Paolo                          GROSSI                                        "

-           Giorgio                       LATTANZI                                   "

-           Aldo                           CAROSI                                        "

-           Sergio                         MATTARELLA                            "

-           Mario Rosario             MORELLI                                     "

-           Giancarlo                    CORAGGIO                                 "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 5, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24-29 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 29 ottobre 2012 ed iscritto al n. 173 del registro ricorsi 2012.

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella.

Ritenuto che con ricorso del 22 ottobre 2012, spedito per la notifica il successivo 25 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 12, comma 5, della legge della Regione Valle D’Aosta 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche);

che la disposizione censurata prevede che «Il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche della produzione del certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni, previsto all’articolo 62 del d.P.R. 380/2001»;

che secondo la parte ricorrente tale disposizione sarebbe in contrasto con il principio fondamentale in materia di protezione civile di cui all’art. 62 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), in base al quale per gli edifici costruiti in cemento armato è richiesto un certificato rilasciato dall’ufficio tecnico della Regione che accerti la rispondenza dell’opera eseguita rispetto alle norme in materia di costruzione in zone sismiche;

che la Regione Valle D’Aosta non si è costituita in giudizio;

che, con successivo atto del 16 maggio 2013, spedito per la notifica il 17 maggio seguente, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, rilevando che, con legge della Regione Valle D’Aosta 8 marzo 2013, n. 6 (Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 – Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta, alla legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 – Disciplina per l’installazione, la localizzazione e l’esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radio telecomunicazioni, e alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 – Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche), la censurata disposizione è stata abrogata;

che la parte ricorrente ha quindi chiesto alla Corte costituzionale di pronunciare i conseguenti provvedimenti.

Considerato che la rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione in giudizio della controparte, determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del giudizio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013.