SENTENZA N. 189
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco GALLO Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 agosto 2012, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-8 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 10 ottobre 2012 ed iscritto al n. 138 del registro ricorsi 2012.
Udito nell’udienza pubblica del 21 maggio 2013 il Presidente Franco Gallo in luogo e con l’assenso del Giudice relatore Giorgio Lattanzi e sentito l’avvocato dello Stato Filippo Bucalo.
1.− Con ricorso notificato il 4 ottobre 2012 e depositato il successivo 10 ottobre 2012 (reg. ric. n. 138 del 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 agosto 2012, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)».
Sostiene il ricorrente che la disposizione impugnata, prevedendo la possibilità da parte della Giunta di approvare un nuovo calendario venatorio oltre il 15 giugno dell’anno in corso, «sentita la Commissione consiliare competente in materia», si pone in contrasto con la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
La legge statale richiamata, infatti, definirebbe «i criteri minimi generali di tutela della fauna selvatica, disciplinando le modalità di svolgimento dell’attività venatoria in materia differenziata sul territorio e assicurando un prelievo venatorio delle specie cacciabili strettamente controllato secondo criteri di sostenibilità». Il prelievo di capi delle varie specie dovrebbe essere collegato all’accertata disponibilità di fauna e alla capacità della stessa di riprodursi, previo costante monitoraggio e verifica, sotto la supervisione dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
Secondo il ricorrente, la prevista autorizzazione ad adottare un nuovo calendario venatorio senza il prescritto parere tecnico-scientifico dell’ISPRA di cui all’art. 18, commi 2 e 4, della legge n. 157 del 1992 «costituisce evidente violazione degli standard (minimi e uniformi) di tutela della fauna selvatica omeoterma validi su tutto il territorio nazionale, considerato anche che la norma regionale risulta priva del necessario richiamo al rispetto di quanto stabilito dai commi precedenti, relativi a periodi di caccia e specie cacciabili». Di conseguenza la norma in questione sarebbe suscettibile di determinare l’adozione del nuovo calendario anche in deroga a tali disposizioni e, quindi, a quanto previsto dal citato art. 18 della legge n. 157 del 1992, del quale le stesse costituiscono attuazione.
In conclusione, la disposizione regionale censurata, violando la norma statale quadro che costituisce standard minimo di tutela della fauna selvatica, risulterebbe invasiva della competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, riservata allo Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
2.− La Regione Liguria non si è costituita.
1.− Con ricorso notificato il 4 ottobre 2012 e depositato il successivo 10 ottobre 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 agosto 2012, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)».
La norma impugnata ha inserito nell’art. 34 della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), il comma 4-bis, il quale stabilisce che, «in caso intervenga un provvedimento sospensivo dell’efficacia del calendario venatorio durante la stagione venatoria, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, è autorizzata ad approvare, con provvedimento motivato, un nuovo calendario venatorio riferito all’anno in corso, entro dieci giorni dalla data del provvedimento sospensivo».
Secondo il ricorrente, la possibilità da parte della Giunta di approvare, in seguito a un provvedimento sospensivo dell’efficacia del calendario venatorio, un nuovo calendario senza il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e in deroga alle altre disposizioni dell’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), viola l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e in particolare la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
2.− La questione non è fondata.
Come risulta dai lavori preparatori della legge regionale n. 27 del 2012, la disposizione impugnata è stata approvata in seguito alla sentenza di questa Corte n. 105 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1, lettere A), B), C), D), numero 1), E), F), G), H), I), L), M), 2 e 3, della legge della Regione Liguria 1° giugno 2011, n. 12, recante «Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni».
Questa Corte aveva ritenuto che tali disposizioni fossero costituzionalmente illegittime perché con esse il calendario venatorio era stato approvato nelle forme della legge anziché con atto secondario, come prevede invece l’art. 18 della legge n. 157 del 1992.
A seguito di quella decisione, si era perciò prospettata alla Regione sia la necessità di provvedere celermente all’approvazione di un nuovo calendario, sia l’eventualità che esso potesse venire sospeso dal giudice della tutela cautelare, una volta assunta la dovuta veste di atto impugnabile. È solo a tali esigenze che intende dare risposta la disposizione censurata, mentre, al contrario, essa non legittima letture volte alla elusione delle prescrizioni cui l’autonomia regionale resta pur sempre vincolata, con riguardo all’area di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).
In particolare, diversamente da quanto sostiene l’Avvocatura dello Stato, il comma 4-bis impugnato non prevede, neanche implicitamente, l’esclusione del parere dell’ISPRA, ove necessario, e non consente l’inosservanza delle norme di tutela della fauna selvatica.
Per convincersi di ciò va considerata innanzitutto la collocazione del comma 4-bis, il quale si inserisce in un articolo che disciplina il calendario venatorio, prevedendo, sia le specie protette e i periodi di attività venatoria (comma 1), sia, al comma 4, il procedimento ordinario per l’approvazione del calendario, il quale è adottato dal Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria, su proposta della Giunta regionale, sentiti la Commissione faunistico-venatoria regionale e l’ISPRA. È chiaro infatti che l’adozione da parte della Giunta regionale, in via di urgenza, del calendario venatorio, a norma del comma 4-bis, presuppone l’esistenza di tutte le condizioni richieste dal precedente comma 4 tra le quali il rilascio del parere dell’ISPRA. Naturalmente, i principi di efficacia e di economicità del procedimento amministrativo (art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi») operano nel senso di escludere la necessità di acquisire nuovamente il parere, quanto ai profili del calendario di cui tale parere ha già tenuto conto, e che non sono stati incisi, né dal provvedimento del giudice, né dal nuovo testo del calendario medesimo.
La deroga alla procedura ordinaria riguarda perciò solo l’organo regionale competente ad adottare il calendario (profilo che in sé non è oggetto di censura da parte dello Stato), del quale rimangono inalterate le condizioni. In particolare il nuovo calendario non potrà prescindere da un puntuale raffronto con le ragioni di illegittimità del primo.
Questa Corte, quando ha affermato che il calendario venatorio deve essere adottato con atto amministrativo anziché con legge, ha precisato che il giudice comune ben può inserire le proprie misure cautelari nel flusso dell’attività dell’amministrazione, «prescrivendo che essa sia prontamente riesercitata secondo i criteri che di volta in volta vengono somministrati, affinché, in luogo del vuoto di normazione, che conseguirebbe alla mera sospensione della legge-provvedimento, si realizzi celermente una determinazione del calendario della caccia, compatibile con i tempi imposti dall’incalzare delle stagioni, e avente natura definitiva» (sentenza n. 20 del 2012).
È in questa prospettiva che si colloca la norma impugnata, sicché il provvedimento della Giunta regionale deve considerare e far venire meno il motivo di illegittimità per il quale è intervenuta la sospensione del calendario. Questa nuova valutazione può riguardare, tra l’altro, aspetti procedimentali o prescrizioni dell’art. 18 della legge n. 157 del 1992 o anche, eventualmente, questioni connesse con il parere dell’ISPRA. In tale caso il parere deve essere nuovamente richiesto, mentre negli altri casi l’adozione del nuovo calendario può avvenire sulla base del parere già rilasciato per il calendario di cui è stata disposta la sospensione.
La questione di legittimità costituzionale pertanto non è fondata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 agosto 2012, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)», promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2013.