Ordinanza n. 150 del 2013

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ORDINANZA N. 150

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Franco                         GALLO                                            Presidente

-           Luigi                            MAZZELLA                                      Giudice

-           Gaetano                       SILVESTRI                                              "

-           Sabino                         CASSESE                                                 "

-           Giuseppe                     TESAURO                                                "

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                        "

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                           "

-           Paolo                           GROSSI                                                    "

-           Giorgio                        LATTANZI                                               "

-           Aldo                            CAROSI                                                    "

-           Marta                           CARTABIA                                              "

-           Sergio                          MATTARELLA                                        "

-           Mario Rosario              MORELLI                                                 "

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                             "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 574-bis del codice penale promosso dal Tribunale ordinario di Firenze nel procedimento penale a carico di F.M. con ordinanza del 17 aprile 2012, iscritta al n. 216 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2012.

         Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

         udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2013 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, con ordinanza del 17 aprile 2012, il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato – in riferimento agli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, nonché – in relazione all’articolo 10 Cost. – alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), (e, in particolare, agli artt. 3, 7 e 8) – questione di legittimità costituzionale dell’art. 574-bis del codice penale, «nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e trattenimento di minore all’estero, consegua di diritto la sospensione della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto»;

che, sull’eccezione di illegittimità costituzionale proposta dalla difesa di una persona imputata, il giudice a quo ha ritenuto la questione rilevante – sul presupposto che in caso di condanna lo stesso giudice «si troverebbe necessariamente ad applicare all’imputata anche la sanzione accessoria della sospensione della potestà genitoriale» – e non manifestamente infondata in rapporto a vari parametri, peraltro enunciati solo in parte motiva;

che la norma violerebbe l’art. 2 Cost., dal momento che tra i diritti inviolabili del fanciullo dovrebbe necessariamente intendersi annoverato anche quello di crescere con i genitori e di essere educato da questi, salvo che ciò comporti grave pregiudizio;

che ciò discenderebbe anche dagli artt. 30 e 31 Cost. e dall’art. 147 del codice civile nonché, in relazione all’art. 10 Cost., da alcune norme di diritto internazionale, contenute nella Convezione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (e, in particolare, nell’art. 7, che attribuisce al bambino il diritto di conoscere i genitori e di essere allevato da essi; nell’art. 8, che obbliga gli Stati a preservare le relazioni familiari del fanciullo, fermo restando il suo superiore interesse – di cui all’art. 3 – a tutela del quale possono essere adottate misure di allontanamento);

che, pertanto, gli eventuali provvedimenti di sospensione o di decadenza dalla potestà genitoriale dovrebbero essere adottati valutando le concrete fattispecie, al fine di stabilire se quei provvedimenti soddisfino il preminente interesse del minore;

che ciò, quindi, escluderebbe che la sospensione della potestà genitoriale possa essere adottata in via automatica a seguito di condanna per un reato (sottrazione e trattenimento del minore all’estero) che, a differenza di quello di cui all’art. 609-bis cod. pen. (violenza sessuale), non sarebbe di per sé sintomatico di una generalizzata pericolosità del genitore;

che dovrebbe, dunque, procedersi ad una verifica caso per caso della migliore soluzione in concreto per il minore, «ben potendo risultare irragionevole e, quindi, in contrasto con l’art. 3 Cost., l’applicazione automatica della pena accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale a seguito di condotte (in ipotesi) ispirate proprio da una finalità di tutela del figlio, a causa di comportamenti pregiudizievoli posti in essere dall’altro genitore»;

che, in tema di automatismi, il giudice a quo richiama la sentenza n. 253 del 2003 di questa Corte, con la quale venne censurato l’art. 222 cod. pen. – che imponeva l’applicazione della misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario in caso di proscioglimento per infermità psichica – proprio perché non consentiva di bilanciare le esigenze di cura con quelle derivanti dalla pericolosità sociale;

che, d’altra parte, l’adozione delle misure di sospensione o di decadenza dalla potestà dei genitori, da parte del Tribunale per i minorenni, a norma degli artt. 330 e 333 cod. civ., postula una approfondita analisi della situazione e il riconoscimento della sussistenza di un pregiudizio cagionato dai genitori nei confronti dei figli, derivante dalla inosservanza dei doveri nascenti dalla titolarità della potestà;

che, a giudizio del rimettente, «non può che condividersi» il principio – affermato da questa Corte nella sentenza n. 31 del 2012 in relazione alla declaratoria di illegittimità costituzionale della pena accessoria prevista dall’art. 569 cod. pen. – secondo il quale, «quando si decide in tema di potestà dei genitori, si incide anche sull’interesse del minore oggetto di tale potestà»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che la questione sarebbe inammissibile per non avere il giudice a quo  enunciato i parametri costituzionali di riferimento nel dispositivo dell’ordinanza, senza che possano valere quelli indicati dalla difesa, i quali non sarebbero peraltro corrispondenti con quelli menzionati nella motivazione dell’ordinanza medesima;

che, nel merito, la norma censurata non prevedrebbe la sospensione della potestà genitoriale, ma solo quella dal relativo esercizio;

che la titolarità di questa potestà verrebbe meno, o si affievolirebbe, solo in presenza di specifiche pronunce che dichiarassero la decadenza o la parziale ablazione della potestà medesima e d’altra parte essa non sempre coinciderebbe con il relativo esercizio, come nei casi in cui il genitore non sia convivente;

che la condanna del genitore per il delitto di cui all’art. 574-bis cod. pen. determinerebbe, dunque, soltanto una temporanea privazione dell’esercizio della potestà genitoriale e non della titolarità della stessa, con tutti i connessi diritti e doveri (mantenimento, cura, istruzione ed educazione del minore);

che ciò differenzierebbe il caso di specie rispetto a quello scrutinato da questa Corte nella sentenza n. 31 del 2012, riguardando quest’ultimo la perdita – e non la sospensione – della potestà genitoriale;

che le doglianze proposte non sarebbero, pertanto, fondate, risultando frutto di una erronea sovrapposizione «del contenuto tecnico-giuridico della potestà genitoriale con l’esercizio della stessa»;

che, quanto al profilo dell’automatismo della pena accessoria, la natura temporanea della stessa e le circostanze appena richiamate renderebbero la previsione «ragionevolmente proporzionata» e, perciò, in linea con i princìpi espressi dalla giurisprudenza costituzionale in tema di previsioni sanzionatorie rigide.

Considerato che il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato – in riferimento agli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, nonché – in relazione all’articolo 10 Cost. – alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), (in particolare, artt. 3, 7 e 8) – questione di legittimità costituzionale dell’art. 574-bis del codice penale, «nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e trattenimento di minore all’estero, consegua di diritto la sospensione della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto»;

che, a parere del giudice a quo, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli articoli 2, 30 e 31 Cost., in quanto tra i diritti inviolabili del fanciullo vi sarebbe quello di crescere con i genitori e di essere educato da questi, salvo che ciò comporti un grave pregiudizio;

che vulnerato risulterebbe pure l’art. 3 Cost., giacché, contrariamente all’automatismo che caratterizza l’applicazione della pena accessoria, dovrebbe procedersi ad una verifica caso per caso di quale sia in concreto la migliore tutela per il minore, «ben potendo risultare irragionevole e, quindi, in contrasto con l’art. 3 Cost., l’applicazione automatica della pena accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale a seguito di condotte (in ipotesi) ispirate proprio da una finalità di tutela del figlio, a causa di comportamenti pregiudizievoli posti in essere dall’altro genitore»;

che si deduce, inoltre, la violazione degli artt. 3, 7 e 8 della predetta Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, in riferimento all’art. 10 Cost., dal momento che l’art. 7 di detta Convenzione attribuisce al bambino il diritto di conoscere i genitori e di essere allevato da essi, mentre l’art. 8 obbliga gli Stati a preservare le relazioni familiari del fanciullo, fermo restando il suo interesse superiore (art. 3), a tutela del quale possono essere adottate misure di allontanamento: princìpi, questi, che verrebbero compromessi dal denunciato automatismo della pena accessoria, prescindendo esso da qualsiasi valutazione del caso concreto, ai fini del soddisfacimento del preminente interesse del minore;

che l’assenza, nella ordinanza di rimessione, di qualsiasi anche minimo accenno ai fatti di causa impedisce a questa Corte di procedere al doveroso scrutinio anche in punto di rilevanza della questione proposta, essendosi il giudice rimettente limitato ad enunciare che «il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» e a rilevare soltanto che «in caso di condanna si troverebbe necessariamente ad applicare all’imputata anche la sanzione accessoria della sospensione della potestà genitoriale»;

che tale omissione appare, peraltro, tanto più significativa in quanto viene sollecitata una pronuncia attraverso la quale possa essere consentito al giudice proprio di effettuare una valutazione in concreto dell’incompatibilità del previsto automatismo rispetto alle esigenze effettive di tutela del minore nella vicenda specifica sottoposta al suo giudizio;

che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che la omessa descrizione, da parte del giudice rimettente, della fattispecie concreta sottoposta a giudizio si traduce in un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, che conduce alla declaratoria di inammissibilità della stessa (ex plurimis, sentenze n. 301 e n. 272 del 2012).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 574-bis del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, nonché – in relazione all’articolo 10 della Costituzione – agli articoli 3, 7 e 8 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), dal Tribunale ordinario di Firenze con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2013.