Ordinanza n. 128 del 2013

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 128

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Franco                           GALLO                                                         Presidente

-           Luigi                             MAZZELLA                                                   Giudice

-           Gaetano                        SILVESTRI                                                            "

-           Sabino                           CASSESE                                                               "

-           Giuseppe                       TESAURO                                                              "

-           Paolo Maria                   NAPOLITANO                                                      "

-           Alessandro                    CRISCUOLO                                                         "

-           Paolo                             GROSSI                                                                  "

-           Giorgio                          LATTANZI                                                             "

-           Aldo                              CAROSI                                                                 "

-           Marta                            CARTABIA                                                            "

-           Sergio                            MATTARELLA                                                     "

-           Mario Rosario               MORELLI                                                              "

-           Giancarlo                      CORAGGIO                                                           "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 51, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso dal Giudice di pace di Milano nel giudizio vertente tra la Suisse s.r.l. e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano con ordinanza del 2 maggio 2012, iscritta al n. 242 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 maggio 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto che con ordinanza depositata il 2 maggio 2012 il Giudice di pace di Milano ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 54, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 51 (rectius: 51, secondo comma) del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace – che ritenga di non poter essere o di non poter apparire imparziale a causa del proprio trattamento economico fondato sul “cottimo”, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), cioè basato su un certo compenso per ogni procedimento definito o cancellato dal ruolo – possa astenersi senza autorizzazione del capo dell’ufficio;

che il rimettente, adito da una società di capitali con ricorso in opposizione ad un’ordinanza ingiunzione emessa dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano a sanzione della tardiva comunicazione della ricostituzione della pluralità dei soci, dovendo decidere l’eccezione d’incompetenza per materia, proposta dalla parte resistente, ritiene di dover sollevare preliminarmente la suddetta questione di legittimità costituzionale;

che il giudice a quo evidenzia che, ai sensi dell’art. 111, secondo comma, Cost., ogni processo deve svolgersi davanti «a giudice terzo e imparziale», il quale dovrebbe non solo essere, ma anche apparire tale;

che, a suo avviso, quanto previsto dell’art. 11, comma 2, della legge n. 374 del 1991 – secondo cui «Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un’indennità […] di euro 56,81 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo» – farebbe sorgere nel giudicante un interesse personale a decidere, nel minor tempo possibile, il maggior numero di cause, circostanza che ne pregiudicherebbe l’imparzialità;

che, dichiarandosi consapevole del difetto di rilevanza di una questione di legittimità costituzionale della norma sul trattamento economico dei giudici di pace, con riferimento alla quale sollecita comunque questa Corte ad esercitare il potere di autorimessione, il rimettente precisa che la questione da lui sollevata riguarda solo l’art. 51 cod. proc. civ., nella parte in cui, al di fuori dei casi espressamente previsti, non consentirebbe al giudice di astenersi senza autorizzazione del capo dell’ufficio, autorizzazione, questa, assolutamente discrezionale e che potrebbe essere negata;

che quanto alla non manifesta infondatezza, secondo il rimettente, l’art. 51 cod. proc. civ. – nella parte censurata – violerebbe, oltre all’art. 111, secondo comma, Cost., anche l’art. 3 Cost. (in quanto irragionevole) e l’art. 54, secondo comma, Cost. (in quanto i cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore);

che, con specifico riferimento al giudizio principale, osserva il giudice a quo che, pronunciando sull’eccezione d’incompetenza, potrebbe accoglierla – nel qual caso riceverebbe il «compenso» di euro 56,81 – o rigettarla, senza ricevere alcunché;

che, pertanto, a suo avviso, nel decidere sull’eccezione, non potrebbe «obiettivamente» essere o, quantomeno, apparire imparziale, ragione per cui considererebbe doveroso astenersi;

che, tuttavia, una sua eventuale istanza di astensione non verrebbe accolta;

che da tutto ciò deriverebbe la rilevanza della questione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza della questione;

che, ad avviso della difesa dello Stato, le norme sul trattamento economico dei giudici non assumerebbero rilevanza alcuna nella decisione delle controversie loro sottoposte né inciderebbero sull’indipendenza degli organi giudiziari dagli altri poteri, con conseguente irrilevanza della questione sollevata;

che, rammenta inoltre il Presidente del Consiglio, accanto ai casi tipici in cui ha già espresso la valutazione di esistenza di un pregiudizio all’imparzialità dell’organo giudicante, il legislatore ha previsto la possibilità di situazioni che rendono opportuna l’astensione per «gravi ragioni di convenienza», espressione così generica da comportare, in sede applicativa, una valutazione concreta di ricorrenza dei presupposti idonei ad integrarla, trattandosi di ragioni prettamente soggettive ed anormali che non potrebbero essere rappresentate dal trattamento economico riservato alla categoria;

che, infine, secondo l’intervenuto, la motivazione dell’ordinanza sarebbe illogica, non considerando che, quand’anche la questione fosse accolta ed il rimettente potesse dichiarare di astenersi, la controversia verrebbe assegnata ad un altro giudice di pace, che verserebbe nella medesima situazione di pregiudizio all’imparzialità dedotta dal rimettente;

che, pertanto, il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Considerato che il Giudice di pace di Milano ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 54, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 51 (rectius: 51, secondo comma) del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace – che ritenga di non poter essere o apparire imparziale a causa del proprio trattamento economico fondato sul “cottimo” ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), cioè basato su un certo compenso per ogni procedimento definito o cancellato dal ruolo – possa astenersi senza autorizzazione del capo dell’ufficio;

che, a suo avviso, quanto previsto dell’art. 11, comma 2, della legge n. 374 del 1991 – secondo cui «Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un’indennità […] di euro 56,81 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo» – farebbe sorgere nel giudicante un interesse personale a decidere, nel minor tempo possibile, il maggior numero di cause, circostanza che ne pregiudicherebbe l’imparzialità;

che, sostiene il rimettente, pronunciando sull’eccezione d’incompetenza per materia del giudice di pace, sollevata nel giudizio principale, potrebbe accoglierla – nel qual caso riceverebbe il «compenso» di euro 56,81 – o rigettarla, senza ricevere alcunché;

che, nel deciderla, afferma di non poter essere o, quantomeno, apparire imparziale, circostanza per cui considererebbe doveroso astenersi, facoltà che riterrebbe preclusa dal diniego del capo del suo ufficio;

che, conseguentemente, a suo avviso l’art. 51, secondo comma, cod. proc. civ. – nella parte denunciata – violerebbe l’art. 111, secondo comma, Cost., nonché l’art. 3 Cost. (in quanto irragionevole) e l’art. 54, secondo comma, Cost. (in quanto i cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore);

che il rimettente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale senza aver preventivamente formulato al capo dell’ufficio richiesta di autorizzazione all’astensione;

che ove a ciò avesse provveduto ed essa fosse stata accolta, il giudice si sarebbe spogliato del processo, ossia avrebbe ottenuto il medesimo risultato che auspica di realizzare attraverso la pronuncia invocata;

che conseguentemente la questione è priva di rilevanza, rivestendo il carattere dell’attualità solo a seguito dell’eventuale reiezione della richiesta;

che non sono sufficienti a giustificare la mancata presentazione dell’istanza né il fatto che l’autorizzazione avrebbe potuto essere respinta né la personale prognosi del rimettente circa il non accoglimento di tale istanza;

che la prospettazione della questione è, poi, contraddittoria, in quanto, in base alle stesse argomentazioni del rimettente, anche la richiesta di autorizzazione all’astensione sarebbe contrastata dall’interesse economico del giudicante a non astenersi per non perdere il compenso;

che un ulteriore profilo d’inammissibilità va ravvisato nella genericità delle argomentazioni con le quali il rimettente deduce la violazione dell’art. 3 Cost., espressivo del canone di «ragionevolezza», e dell’art. 54, secondo comma, Cost., di cui si limita a richiamare l’incipit «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore»;

che, infine, in un ambito, quale quello della disciplina del processo e della conformazione degli istituti processuali – caratterizzato dall’ampia discrezionalità spettante al legislatore col solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute – la questione risulta altresì inammissibile perché diretta a chiedere a questa Corte un intervento non costituzionalmente obbligato, oltre che largamente creativo, come tale riservato al legislatore (ex plurimis, ordinanza n. 240 del 2012);

che pertanto la questione di legittimità costituzionale sollevata è manifestamente inammissibile, restando assorbito ogni altro profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 51, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 54, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2013.