Ordinanza n. 75 del 2013

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ORDINANZA N. 75

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Franco                         GALLO                                            Presidente

-           Luigi                           MAZZELLA                                     Giudice

-           Gaetano                       SILVESTRI                                             ”

-           Sabino                         CASSESE                                                ”

-           Giuseppe                     TESAURO                                               ”

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       ”

-           Giuseppe                     FRIGO                                                     ”

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                          ”

-           Paolo                           GROSSI                                                   ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Sergio                          MATTARELLA                                       ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della deliberazione della Giunta della Regione autonoma Valle d’Aosta del 23 marzo 2012, n. 584 (Autorizzazione, ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 21/1980, alla Banca di Credito Cooperativo Valdostana ad apportare modificazioni ed integrazioni al proprio Statuto sociale, previo recepimento dei rilievi evidenziati dall’Amministrazione regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 22-28 maggio 2012, depositato in cancelleria il 25 maggio 2012 ed iscritto al n. 6 del registro conflitti tra enti 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;

udito nell’udienza pubblica del 26 febbraio 2013 il Presidente Franco Gallo in luogo e con l’assenso del Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l’avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato a mezzo posta il 22-28 maggio 2012 e depositato il 25 maggio 2012 (reg. confl. enti n. 6 del 2012), previa delibera del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2012, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, per l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale del 23 marzo 2012, n. 584 (Autorizzazione, ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 21/1980, alla Banca di Credito Cooperativo Valdostana ad apportare modificazioni ed integrazioni al proprio Statuto sociale, previo recepimento dei rilievi evidenziati dall’Amministrazione regionale), in riferimento agli articoli 11, 41, terzo comma, 47, primo comma, 97, primo comma, 117, primo, secondo comma, lettera e), e terzo comma, e 118 della Costituzione, all’art. 3, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), alla legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d’Aosta), all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed in relazione agli artt. 1 e 11 della legge 5 giugno «2005» [recte: 2003], n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), agli artt. 10 e 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), all’art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale), ed alla direttiva 89/646/CEE (Seconda direttiva del Consiglio relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE);

che, riferisce il ricorrente, nel mese di settembre del 2011 la Banca di Credito Cooperativo Valdostana aveva sottoposto alla Banca d’Italia un progetto di modifica dello statuto sociale, nel quale, tra l’altro, si attribuiva alla Giunta della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste il potere di nominare un componente in ciascuno degli organi collegiali della Banca; la Banca d’Italia aveva ritenuto tale modifica in contrasto con la «sana e prudente gestione» e con il principio di imprenditorialità dell’attività bancaria previsto espressamente dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993, di attuazione della normativa comunitaria, violando in particolare gli artt. 33 e 150-bis del decreto citato;

che la Banca di Credito Cooperativo Valdostana si era adeguata alle suddette osservazioni e, con nota del 6 marzo 2012, aveva sottoposto alla Banca d’Italia un nuovo testo conforme a quanto rilevato dall’Autorità di vigilanza, sul quale quest’ultima aveva espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 159, comma 2, del testo unico in materia bancaria, e, con nota del 14 marzo 2012, lo aveva trasmesso alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, competente ad autorizzare le modifiche statutarie ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 13 maggio 1980, n. 21 (Istituzione della Cassa rurale e artigiana di Gressan);

che la Giunta regionale della Valle d’Aosta, nella seduta del 23 marzo 2012, con delibera pubblicata nell’Albo in data 26 marzo 2012, ha subordinato l’autorizzazione alle modifiche statutarie al previo recepimento di due rilievi concernenti: a) la nomina (e non solo la designazione) da parte della Regione dei propri rappresentanti in seno ai tre organi sociali della Banca di Credito Cooperativo Valdostana; b) le modalità per la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione;

che, a giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri, la delibera impugnata sarebbe stata adottata in violazione del riparto costituzionale delle competenze in materia di poteri di vigilanza prudenziale sul sistema bancario, come risultante dalle norme sui vincoli posti dall’ordinamento comunitario (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), sui controlli dell’iniziativa privata (art. 41, terzo comma, Cost.), sulla tutela del risparmio e sul controllo dell’esercizio del credito (art. 47, primo comma, Cost.), sul buon andamento e sull’efficienza della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), sulla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di moneta, tutela del risparmio e dei mercati finanziari (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.), sulla competenza concorrente in materia di casse di risparmio, casse rurali e aziende di credito a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.), sulla spettanza allo Stato delle funzioni amministrative in materia di vigilanza bancaria per assicurarne l’esercizio unitario (art. 118 Cost.), nonché dall’art. 3, lettera b), della legge cost. n. 4 del 1948 e dall’art. 25 della legge n. 196 del 1978 – ove non troverebbe fondamento la delibera impugnata –, dall’art 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e dagli artt. 1 e 11 della legge n. 131 del 2003 e dalla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 385 del 1993 (in particolare dall’art. 159 sull’attribuzione allo Stato della vigilanza prudenziale e sul carattere vincolante del parere della Banca d’Italia) in attuazione della normativa comunitaria, e, infine, dall’art. 3 del d.lgs. n. 171 del 2006;

che, secondo il ricorrente, in base alla citata normativa la titolarità delle attribuzioni in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, anche a carattere regionale, competerebbe allo Stato – e per esso alla Banca d’Italia – e non alla Regione, quand’anche a statuto speciale, spettando a quest’ultima solamente un potere residuale e formale da esercitarsi previo parere vincolante della Banca d’Italia;

che, a giudizio del Presidente del Consiglio, la delibera della Giunta regionale impugnata, nel prescrivere modifiche statutarie in contrasto con il parere della Banca d’Italia, integrerebbe un’arbitraria invasione nelle attribuzioni statali e sarebbe oggettivamente idonea a condizionare la modifica statutaria in contrasto con il potere statuale di controllo, quindi autonomamente suscettibile di violare la ripartizione delle rispettive competenze;

che il 28 giugno 2012 si è costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto inammissibile ed infondato;

che la resistente in via preliminare eccepisce l’inammissibilità del conflitto per difetto del «tono costituzionale», poiché la competenza statale asseritamente lesa non troverebbe il proprio fondamento in alcuna norma costituzionale, e per genericità del richiamo dei parametri costituzionali violati, in assenza di motivazione in ordine ad ogni singola violazione;

che, nel merito, a giudizio della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste il ricorso dovrebbe ritenersi infondato, poiché l’atto impugnato costituirebbe mero esercizio di poteri autorizzatori riconosciuti ad essa resistente dalla legge regionale n. 21 del 1980, adottata nell’ambito della competenza legislativa relativa all’«istituzione di enti di credito di carattere locale», spettante alla Regione in base all’art. 3, comma 1, lettera b), del proprio statuto ed all’art. 25 della legge n. 196 del 1978, che contiene le relative norme di attuazione e riconoscerebbe espressamente alla Giunta valdostana il potere di designare un membro di ciascun organo collegiale degli enti di credito di carattere regionale.

Considerato che, con nota depositata in data 16 ottobre 2012, la Giunta della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha informato di aver disposto – anche al fine di evitare l’incremento dei costi correlati al prosieguo del contenzioso promosso contro l’atto impugnato, anche dinnanzi al Tribunale amministrativo della Regione Valle d’Aosta – l’annullamento d’ufficio della deliberazione della Giunta regionale del 23 marzo 2012, n. 584 (Autorizzazione, ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 21/1980, alla Banca di Credito Cooperativo Valdostana ad apportare modificazioni ed integrazioni al proprio Statuto sociale, previo recepimento dei rilievi evidenziati dall’Amministrazione regionale), motivando nel senso della spettanza alla Banca d’Italia del potere di vigilanza sugli enti creditizi, e contestualmente ha precisato di aver provveduto ad autorizzare le modificazioni allo statuto sociale come richieste dalla Banca di Credito Cooperativo Valdostana, in conformità al parere favorevole espresso dalla Banca d’Italia;

che, con memoria depositata in data 10 gennaio 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente al conflitto di attribuzione sollevato avverso la predetta deliberazione n. 584 del 2012 della Giunta della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;

che successivamente, in data 31 gennaio 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione, affermando che era venuta meno ogni ragione per l’ulteriore contendere, stante l’intervenuto annullamento d’ufficio della delibera impugnata e la disposta autorizzazione alle richieste modifiche statutarie secondo il vincolante parere della Banca d’Italia;

che tale rinuncia è stata formalmente accettata dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, con atto depositato in data 8 febbraio 2013;

che, ai sensi dell’art. 25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2013.