ORDINANZA N. 45
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco GALLO Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 1, lettera b), della legge della Regione Toscana 17 febbraio 2012, n. 6 (Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010, alla l.r. 49/1999, alla l.r. 56/2000, alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-26 aprile 2012, depositato in cancelleria il 27 aprile 2012 ed iscritto al n. 71 del registro ricorsi 2012.
Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;
udito nell’udienza pubblica del 27 febbraio 2013 il Presidente Franco Gallo, in luogo e con l’assenso del Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
uditi l’avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 20-26 aprile 2012, depositato il successivo 27 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 1, lettera b), della legge della Regione Toscana 17 febbraio 2012, n. 6, recante «Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010, alla l.r. 49/1999, alla l.r. 56/2000, alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005» (recte: dell’art. 41, comma 1, lettera b, della legge della Regione Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, recante «Norme in materia di valutazione ambientale strategica –VAS–, di valutazione di impatto ambientale –VIA– e di valutazione di incidenza», nel testo sostituito dal citato art. 34, comma 1);
che il citato art. 34, comma 1, ha sostituito l’art. 41 della legge della Regione Toscana n. 10 del 2010, stabilendo, al comma 1, lettera b), che, con riferimento alle opere diverse da quelle pubbliche, si intende per «progetto definitivo» il progetto che, «ai fini delle procedure previste dalla presente legge, presenta un livello di informazione e di dettaglio almeno equivalente a quello degli elaborati tecnici di cui al primo periodo della lettera a)», e cioè al livello di dettaglio e di informazioni proprio degli elaborati caratterizzanti i progetti preliminari di opere pubbliche;
che, secondo il ricorrente, siffatta definizione sarebbe difforme da quella posta dall’art. 5, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in virtù del quale, ai fini della valutazione ambientale, è definitivo quel progetto che «presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente» al progetto definitivo di opere pubbliche e, quindi, la norma regionale permetterebbe di sottoporre alla valutazione d’impatto ambientale il «progetto preliminare» e non quello «definitivo», in violazione dell’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, recando in tal modo vulnus all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.;
che nel giudizio si è costituita la Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, deducendo che la norma censurata «è frutto di un refuso» e chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto la disposizione è stata «corretta nella proposta di legge della Giunta regionale ora all’esame del Consiglio» e «l’ufficio V.I.A. competente» ha attestato che non è stata applicata;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 4 febbraio 2013, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, esponendo che il sopravvenuto art. 135 della legge della Regione Toscana 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012) ha modificato la norma impugnata, rendendola conforme alla sopra richiamata disposizione della legge statale, sicché sono «venute meno le ragioni» della proposta impugnazione;
che la Regione Toscana, con atto depositato il 15 febbraio 2013, ha formalmente accettato la rinuncia.
Considerato che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2013.