ORDINANZA N. 44
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco GALLO Presidente
- Gaetano SILVESTRI Giudice
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’articolo 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e dall’articolo 44, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, promosso dal Giudice di pace di Roma, nel procedimento vertente tra Marino Rosalba e l’Intesa San Paolo s.p.a., con ordinanza del 23 febbraio 2012, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2012.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’INPS;
udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2013 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile (di non precisato contenuto), l’adito Giudice di pace di Roma – premesso di condividere la prospettazione delle parti «che hanno rilevato una disparità di trattamento tra coloro che agiscono in executivis nei confronti di privati cittadini e coloro che azionano procedure esecutive nei confronti dell’INPS» – ha sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’articolo 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e dall’articolo 44, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per contrasto con gli articoli 3, 24, 36 e 38 della Costituzione, nella parte in cui dispone che l’ordinanza di assegnazione, ai sensi dell’art. 553 del codice di procedura civile, perde efficacia se il creditore procedente non provvede all’esazione delle somme assegnate entro un anno dalla emissione dell’ordinanza;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito l’inammissibilità della questione, poiché «manca nell’ordinanza del giudice a quo qualsiasi esposizione dei fatti di causa» e, in subordine, ne ha dedotto la non fondatezza, stante «la sostanziale diversità di natura e di disciplina delle categorie poste a confronto»;
che anche l’INPS ha depositato atto di intervento.
Considerato, preliminarmente, che non è ammissibile l’intervento dell’INPS, che non è parte del giudizio principale;
che la sollevata questione è manifestamente inammissibile per assoluto difetto di motivazione, in punto sia di rilevanza – solo apoditticamente affermata dal rimettente, ma non verificabile, stante la totale mancanza di esposizione dei fatti di causa – sia di non manifesta infondatezza, risultando del pari omesso qualsiasi autonomo sviluppo argomentativo relativamente agli evocati parametri costituzionali, rispetto ai quali neppure è stata previamente verificata, come doveroso, la possibilità di una interpretazione costituzionalmente conforme della norma denunciata.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’articolo 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancia annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e dall’articolo 44, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 36 e 38 della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2013.