Sentenza n. 22 del 2013

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SENTENZA N. 22

ANNO 2013

 

Commento alla decisione di

 

Andrea Ridolfi

La Corte costituzionale continua (giustamente) a non prendere sul serio il federalismo demaniale: osservazioni a proposito della sentenza n. 22/2013

 

(per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali)

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                     GALLO                                                         Presidente

- Gaetano                  SILVESTRI                                                     Giudice

- Sabino                     CASSESE                                                             ”

- Paolo Maria             NAPOLITANO                                                    ”

- Giuseppe                 FRIGO                                                                  ”

- Paolo                       GROSSI                                                                ”

- Giorgio                    LATTANZI                                                           ”

- Aldo                        CAROSI                                                                ”

- Marta                      CARTABIA                                                          ”

- Sergio                      MATTARELLA                                                    ”

- Mario Rosario    MORELLI                                                             ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio), nonché, in specie, degli articoli 1, 4, 5, 6, 7, comma 3, 8, 11, lettera c), 14, 15, commi 2 e 3, 16, 17, 26, 38, comma 5, lettere a) e c), e 47, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 13-17 aprile 2012, depositato in cancelleria il 18 aprile 2012 ed iscritto al n. 70 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nell’udienza pubblica del 15 gennaio 2013 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi l’avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Lucio Laurita Longo per la Regione Liguria.

Ritenuto in fatto

1.— Con ricorso spedito il 13 aprile 2012, notificato il 17 aprile 2012 e depositato il 18 aprile 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso avverso l’intera legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio), pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 15 febbraio 2012, nonché avverso gli articoli 1, 4, 5, 6, 16 e 17 della stessa legge nel loro insieme; e ancora avverso gli artt. 7, comma 3; 8; 11, lettera c); 14; 15, comma 3; e, inoltre, l’art. 15, comma 2; l’art. 26; l’art. 38, comma 5, lettere a) e c); e l’art. 47, in riferimento, complessivamente, all’art. 117, secondo comma, lettere e), l), s), nonché terzo comma, della Costituzione e ad alcune disposizioni interposte.

Sottolinea il ricorrente come l’intera legge regionale impugnata si ponga, già «nella sua impostazione sistematica», in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto interviene in materia di demanio e patrimonio, «ossia in una materia riguardante l’ordinamento civile», la cui disciplina sarebbe riservata in via esclusiva allo Stato. In particolare, per quanto riguarda il demanio marittimo, si rammenta la sentenza di questa Corte n. 427 del 2004, ove si pose in evidenza il fatto che le prerogative dello Stato precedono la ripartizione delle competenze che ineriscono alla capacità giuridica dell’ente, con la conseguenza che la competenza regionale deve arrestarsi davanti a quella statale.

Ricordato il trasferimento alle Regioni di funzioni amministrative – operato, dapprima con l’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (Norme sull’ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione) e, poi, con l’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382) –, il ricorrente assume che dalle citate disposizioni emergerebbe la separazione tra le funzioni amministrative delegate alle Regioni e l’aspetto dominicale dei beni, di competenza dello Stato. Tale separazione sarebbe ancora attuale pur in presenza dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) – il quale prevede il trasferimento alle Regioni dei beni del demanio marittimo –, in quanto, essendo tale trasferimento subordinato alla adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri non ancora emanati, il trasferimento stesso non sarebbe ancora operativo, con la conseguenza di porre la disciplina denunciata in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Gli artt. 1, 4, 5, 6, 16 e 17 della legge impugnata violerebbero detto parametro, in quanto tesi a disciplinare «aspetti dominicali» che esorbitano dalle competenze regionali, limitate alla gestione amministrativa dei beni, secondo le indicate disposizioni relative al trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni.

Per le stesse ragioni sarebbero in contrasto con il medesimo parametro anche: 1) l’art. 7, comma 3, riguardante l’istituto della consegna, disciplinato dal codice della navigazione, in quanto attinente ad aspetti che coinvolgono il profilo dominicale del demanio marittimo, essendo quell’istituto relativo alle modalità di uso diretto da parte dello Stato quale proprietario; 2) l’art. 11, con riferimento ai beni demaniali marittimi, in quanto, a norma dell’art. 5, comma 2, del già citato d. lgs. n. 85 del 2010, sono esclusi dal trasferimento in proprietà agli enti territoriali tutta una serie di beni riferiti, appunto, al demanio marittimo; 3) l’art. 14, in riferimento al potere di autotutela amministrativa di cui la Regione si dichiara titolare proprio in virtù del contestato principio di dominicalità; 4) l’art. 15, comma 3, ove si prevede che il transito di beni demaniali marittimi in altro patrimonio possa avvenire anche con procedure diverse da quelle previste dall’art. 35 del codice della navigazione.

Quanto alle altre disposizioni impugnate – e ai motivi di ricorso esposti nel dettaglio –, l’art. 15, comma 2, nel prevedere una certa procedura di sdemanializzazione dei beni asserviti al servizio idrico integrato, si porrebbe in contrasto con l’art. 143, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e dunque violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che riserva in via esclusiva allo Stato la materia della tutela dell’ambiente; l’art. 26, nella parte in cui non specifica le modalità di affidamento della gestione delle acque minerali al richiedente la concessione né la durata massima di tale affidamento, risulterebbe in contrasto con l’art. 4, comma 3, del d.P.R. 13 settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato), violando così le lettere e) ed s) del secondo comma dell’art. 117 Cost., che riservano allo Stato le materie della tutela della concorrenza e dell’ambiente, nonché il terzo comma del medesimo articolo 117, che riserva allo Stato, tra l’altro, la determinazione dei princìpi fondamentali in tema di governo del territorio; l’art. 38, comma 5, il quale, nel prevedere i casi in cui è possibile alienare gli immobili regionali a trattativa privata con unico interlocutore – in particolare alle lettere a) e c) – si porrebbe in contrasto con quanto dispongono l’art. 3, primo comma, della legge 24 dicembre 1908, n. 783 (Unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimonio dello Stato) e il relativo regolamento esecutivo, approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454 (ove sono disciplinati i casi di vendita a trattativa privata), violando, in tal modo, l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva allo Stato la tutela della materia della concorrenza; l’art. 47, in tema di uso particolare dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, nello stabilire, al comma 9, che le norme in materia di sub-concessione saranno determinate con apposito regolamento, contrasterebbe con l’art. 5, comma 3, del richiamato d.P.R. n. 296 del 2005, violando, dunque, sia la lettera l) del secondo comma dell’art. 117 Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, sia il terzo comma del medesimo articolo.

2.— La Regione Liguria ha depositato memoria di costituzione con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile o respingersi il ricorso, e di pronunciare, altresì, la cessazione della materia del contendere in riferimento alle norme nel frattempo modificate con discipline successive.

La Regione sottolinea innanzi tutto la difficile comprensione del petitum, posto che alcune norme sono menzionate in epigrafe ma non vengono riprodotte nelle conclusioni (in particolare, gli artt. 15, comma 2, e 38, comma 5). L’art. 26 della legge regionale, poi, viene menzionato e censurato nel corpo del ricorso, ma non nella epigrafe né nelle conclusioni dell’atto. L’art. 8, infine, viene menzionato tanto nella epigrafe che nelle conclusioni, ma nel ricorso non viene svolta alcuna censura. Carenze, quelle evidenziate, che non si ritengono sanabili da parte della Corte.

Quanto, poi, alla impugnativa della intera legge, con cui esordisce il ricorso facendo riferimento alla sua «impostazione sistematica», la stessa sarebbe inammissibile per genericità.

Sul primo motivo di ricorso, che coinvolge in blocco gli artt. 1, 4, 5, 6, 16 e 17, reputati in contrasto con il parametro che riserva allo Stato la materia dell’ordinamento civile, il motivo sarebbe da un lato perplesso e contraddittorio, dall’altro infondato. Per un verso, infatti, non sarebbe chiaro se le doglianze si riferiscano al solo demanio marittimo o se la pretesa violazione derivi dal fatto che la Regione abbia legiferato in materia di demanio e patrimonio, materia che di per sé coinvolgerebbe, secondo il ricorrente, l’ordinamento civile; per altro verso la censura sarebbe infondata, in quanto la legge impugnata «non contiene alcuna disposizione con cui la Regione si arroga poteri di tipo dominicale su beni statali – in generale – e su beni del demanio marittimo ed idrico, in particolare». In ogni caso, a seguito della modifica apportata dall’art. 4, comma 5, della legge regionale 26 aprile 2012, n. 15 (Disposizioni in materia tributaria) – intervenuta in tempi tali da aver reso inapplicata la precedente disciplina – potrebbe «essere dichiarata, sul punto, la cessazione della materia del contendere».

Infondata sarebbe la censura riguardante l’art. 7, comma 3, posto che dalla disciplina transitoria della legge regionale (art. 51, comma 5) emerge che la normativa può entrare in funzione solo dopo l’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del trasferimento dei beni alle Regioni: d’altra parte, le puntualizzazioni introdotte ora con la legge regionale n. 15 del 2012 dovrebbero, anche per tale aspetto, condurre ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere.

A proposito della censura riferita all’art. 11, si contesta che la norma introduca una deroga rispetto ai divieti di trasferimento statali e si sottolinea che essa espressamente prevede la condizione che i beni appartengano alla Regione: il che «consente di considerare estranei all’elenco regionale proprio i beni esclusi dal trasferimento».

Analoghi rilievi riguardano anche le doglianze riferite all’art. 14, posto che l’autotutela è configurata solo in riferimento ai beni regionali.

Parimenti errata sarebbe la lettura che lo Stato ha dato dell’art. 15 in tema di sdemanializzazione, giacché, con l’espresso richiamo all’art. 4, comma 1, del d. lgs. n. 85 del 2010, la Regione ha riconosciuto con chiarezza la prevalenza della norma statale che esclude dal trasferimento alle Regioni proprio quei beni appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati al regime previsto dal codice civile e dal codice della navigazione.

Quanto all’art. 26, a parte i già evidenziati rilievi in punto di ammissibilità, la doglianza sarebbe infondata nel merito, in quanto la concessione delle acque è disciplinata dall’art. 22, che prevede l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica. A proposito, poi, della mancata previsione di un termine per la gestione temporanea, lo stesso sarebbe raccordato ai tempi procedurali di affidamento della nuova concessione: tempi predeterminati per legge.

A proposito dell’art. 38, si osserva che la disposizione non figura nelle conclusioni del ricorso e che comunque essa ha subito modifiche ad opera della legge regionale n. 15 del 2012.

L’art. 47, poi, è stato abrogato dalla medesima legge n. 15 del 2012.

Per ciò che riguarda l’art. 8, la impugnativa sarebbe inammissibile in quanto – come già detto – nel ricorso non viene spiegata alcuna censura.

3.— Con atto depositato il 14 dicembre 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, ha presentato, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, sulla base della deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 novembre 2012, rinunzia al ricorso limitatamente agli articoli 15, commi 2 e 3; 26, comma 2; 38, comma 5, lettera c), per intervenuto adeguamento della Regione ai rilievi governativi.

Ha dichiarato che «permangono ancora validi, invece, gli altri motivi di ricorso».

4.— In vista dell’udienza, il 20 dicembre 2012 la Regione Liguria ha depositato memoria con la quale ha ribadito la richiesta di declaratoria di inammissibilità e/o di infondatezza del ricorso, nonché di estinzione o cessazione della materia del contendere relativamente alle norme impugnate oggetto di sostituzione ad opera delle leggi regionali n. 15, già ricordata, e 9 agosto 2012, n. 29 (Adeguamento di disposizioni di carattere finanziario e modifiche di altre norme regionali). Ha anche precisato che la rinuncia parziale del Governo «è stata accettata da parte del Presidente della Giunta Regionale ligure, con atto depositato unitamente alla delibera autorizzativa» e depositato presso la cancelleria di questa Corte il 14 gennaio 2013.

Quanto ai restanti motivi di impugnazione, la Regione ha ribadito come il ricorso del Governo muova dalla erronea premessa di ritenere che la Regione medesima abbia preteso di disciplinare aspetti dominicali riguardanti il demanio statale, mentre la normativa censurata sarebbe stata adottata, nella prospettiva dell’attuazione del cosiddetto “federalismo demaniale”, in esclusivo riferimento al demanio regionale. Ciò emergerebbe chiaramente dalle modifiche apportate all’art. 2 della legge impugnata, ove espressamente si identifica, quale oggetto della disciplina, il demanio e il patrimonio della Regione nonché il demanio marittimo «qualora acquisito a seguito dell’attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85»; chiarendo, per ciò che attiene alle funzioni amministrative, che nulla muterà fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti statali di attuazione del predetto d. lgs. n. 85 del 2010.

A proposito, poi, delle censure relative agli artt. 7, comma 3, 11 e 14, la Regione nella sostanza ribadisce le argomentazioni già svolte nell’atto di costituzione.

Per ciò che riguarda la impugnativa relativa all’art. 47, comma 9, si sottolinea come la norma stessa sia stata abrogata dall’art. 4, comma 10, della legge regionale n. 15 del 2012 e che il regolamento ivi menzionato non è stato sino ad oggi approvato.

Relativamente all’impugnazione dell’art. 8, se ne ribadisce l’inammissibilità per assenza di censure nello sviluppo del ricorso.

Considerato in diritto

1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso avverso l’intera legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) nonché avverso gli articoli 1, 4, 5, 6, 16 e 17 della stessa legge nel loro insieme; e ancora avverso gli articoli 7, comma 3; 8; 11, lettera c); 14; 15, comma 3; e, inoltre, l’art. 15, comma 2; l’art. 26; l’art. 38, comma 5, lettere a) e c); e l’art. 47, in riferimento, complessivamente, all’art. 117, secondo comma, lettere e), l), s), nonché terzo comma, della Costituzione e ad alcune disposizioni interposte.

A parere del ricorrente, l’intera legge sarebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., riguardando una materia, come il demanio e patrimonio, che, in quanto riconducibile a quella dell’ordinamento civile, sarebbe riservata in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato.

Risulterebbero nel loro insieme in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., anche gli artt. 1, 4, 5, 6, 16 e 17 della legge impugnata, «nelle parti in cui la Regione Liguria disciplina aspetti dominicali del demanio, così esorbitando dalle sue competenze che sono limitate alla gestione amministrativa dei beni, alla stregua di quanto stabilito dalla legge n. 382/1975, dal d.P.R. n. 616/1977 e dal decreto legislativo n. 85/2010».

Il medesimo parametro sarebbe violato anche dall’art. 7, comma 3, riguardante l’istituto della consegna, disciplinato dal codice della navigazione, in quanto attinente ad aspetti che coinvolgono il profilo dominicale del demanio marittimo, dal momento che quell’istituto è relativo alle modalità di uso diretto del bene demaniale da parte dello Stato quale proprietario.

Ugualmente in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., si porrebbero l’art. 11, con riferimento ai beni demaniali marittimi, in quanto, a norma dell’art. 5, comma 2, del già citato d. lgs. n. 85 del 2010, sarebbero esclusi dal trasferimento in proprietà agli enti territoriali tutta una serie di beni riferiti, appunto, al demanio marittimo; nonché l’art. 14, in relazione al potere di autotutela amministrativa di cui la Regione si dichiarerebbe titolare proprio in virtù del contestato «principio di dominicalità».

Quanto alle altre disposizioni impugnate, l’art. 15 violerebbe, al comma 2, l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e, al comma 3, l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.; l’art. 26 violerebbe le lettere e) ed s) del secondo comma dell’art. 117 Cost., nonché il terzo comma del medesimo articolo 117; l’art. 38, comma 5, violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.; l’art. 47, contrasterebbe sia con la lettera l) del secondo comma, dell’art. 117 Cost., sia con il terzo comma del medesimo articolo.

2.— Occorre preliminarmente rilevare che, per quanto attiene all’impugnativa degli artt. 15, commi 2 e 3; 26, comma 2; e 38, comma 5, lettera c), il ricorrente ha depositato atto di rinuncia parziale e che questa è stata accettata dalla Regione resistente.

Atteso che, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo, deve essere dichiarata l’estinzione del processo in riferimento alle relative questioni di legittimità costituzionale.

3.— Inammissibile è, invece, sulla base del consolidato orientamento di questa Corte, la questione proposta «con riferimento all’intera legge regionale», censurata globalmente «nella sua impostazione sistematica» per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost: considerata la notevole varietà dei temi coinvolti nella articolata disciplina legislativa – in una materia nella quale la Regione Liguria era intervenuta già con la legge 26 novembre 1991, n. 33 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) e poi con la legge 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale) – risulta impossibile individuare uno specifico e chiaro oggetto di censura.

4.— Al medesimo epilogo occorre pervenire anche per ciò che concerne l’impugnativa riferita, nel loro complesso, agli artt. 1, 4, 5, 6, 16 e 17 della legge censurata, dal momento che, trattandosi di disposizioni a contenuto assai vario e disomogeneo, risulta non esaurientemente chiarito l’oggetto della doglianza: non sono, infatti, enunciati specifici profili di contrasto delle singole disposizioni censurate con il parametro di riferimento unicamente evocato; senza che, a tal fine, possa reputarsi sufficiente un generico richiamo alla disciplina di non meglio indicati «aspetti dominicali del demanio».

A rimarcare l’oscurità del motivo di ricorso, con la conseguente impossibilità di identificare la censura sotto il profilo della lamentata eccedenza della competenza regionale, vale, d’altra parte, il rilievo, eccepito dalla Regione resistente, secondo il quale la legge oggetto di impugnativa non soltanto riserva, in generale, il proprio spazio di intervento al solo demanio e patrimonio regionale – secondo le «Finalità» chiaramente enunciate all’art. 1 (la legge «disciplina la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale e i contratti di acquisizione e di disposizione dei beni, in armonia con la disciplina comunitaria e statale vigente, nel rispetto dell’autonomia patrimoniale del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria») – ma subordina poi la concreta operatività della disciplina del demanio marittimo soltanto alla completa attuazione del richiamato d. lgs. n. 85 del 2010.

5.— Del pari inammissibile, come per costante giurisprudenza, è la questione relativa all’art. 8 della legge impugnata: detta disposizione, infatti, ancorché menzionata nella premessa e nelle conclusioni del ricorso, non ha poi formato oggetto di specifico rilievo nel corpo motivazionale, restando non esplicitata alcuna ragione di censura.

6.— Quanto, poi, alla impugnativa concernente l’art. 47, circoscritta, in realtà, al solo comma 9, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere: il comma 9 dell’art. 47, infatti, è stato abrogato dall’art. 4, comma 10, della legge della Regione Liguria 26 aprile 2012, n. 15 (Disposizioni in materia tributaria e finanziaria), senza che risulti abbia avuto applicazione: nella memoria depositata per l’udienza, la Regione ha, infatti, dichiarato che il regolamento ivi previsto non è stato emanato.

Ad identico esito è destinata l’impugnativa concernente l’art. 38, comma 5, lettera a): successivamente alla notifica del ricorso, infatti, questa disposizione è stata modificata ad opera dell’art. 4, comma 7, della richiamata legge regionale n. 15 del 2012, in chiara sintonia con i rilievi prospettati dal Governo; la modifica, d’altra parte, appare adottata, per espressa dichiarazione resa dalla Regione nella memoria di costituzione, «in tempi tali da impedire ogni applicazione della pregressa normativa per il periodo antecedente».

7.— L’esame del merito va dunque limitato alle questioni riguardanti i soli artt. 7, comma 3; 11, lettera c), e 14 della legge impugnata.

7.1.— L’art. 7, comma 3, stabilisce che «I beni appartenenti al demanio marittimo possono essere assegnati in consegna ai sensi dell’art. 34 cod. nav. e 36 del regolamento per la navigazione marittima a comuni, province ed enti del settore regionale allargato per usi di pubblico interesse». Il ricorrente lamenta, come si è accennato, che la Regione avrebbe indebitamente ecceduto dalla sua competenza nella disciplina di una materia esclusivamente riservata allo Stato, in quanto la norma in esame risulti destinata a interessare il profilo dominicale del demanio marittimo.

L’assunto non è fondato, muovendo da una erronea premessa interpretativa. La norma impugnata non può essere interpretata come devolutiva alla Regione di esorbitanti attribuzioni “dominicali” o di funzioni non ancora trasferite, atteso che la disposizione transitoria di cui all’art. 51, comma 5, della legge in discorso esclude espressamente che le funzioni statali esercitate sui beni di cui al d. lgs. n. 85 del 2010 possano essere esercitate dalla Regione prima dell’emanazione dei previsti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. D’altra parte, l’art. 2, comma 1, della legge impugnata, come modificato dalla richiamata legge regionale n. 15 del 2012 (art. 4, comma 5), ha anch’esso espressamente limitato l’applicabilità della propria disciplina al demanio e al patrimonio della Regione Liguria e al demanio marittimo «qualora acquisito a seguito dell’attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85».

7.2.— Non dissimili, nella sostanza, appaiono le considerazioni da svolgere anche in ordine alla impugnativa dell’art. 11, posto che il Governo ne censura la disciplina con riferimento a quei beni del demanio marittimo che, a norma dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 85 del 2010, sono esclusi dal trasferimento agli enti territoriali.

Nell’individuare i diversi beni destinati a comporre il «demanio regionale» (locuzione, questa, che già di per sé permette di escludere dal perimetro normativo beni assoggettati ad un diverso regime dominicale), la disposizione censurata, infatti, chiaramente puntualizza che gli stessi entrano a far parte di quel regime soltanto «se appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo». E’, pertanto, evidente che non potranno considerarsi “appartenenti” al demanio regionale quei beni che, a norma del richiamato art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 85 del 2010, sono esclusi dal trasferimento alle Regioni.

7.3.— Gli stessi argomenti possono essere, infine, adottati anche per disattendere la fondatezza dei rilievi svolti dal Governo a proposito dell’art. 14: le misure ivi stabilite a tutela dei beni, fra le quali quelle adottabili in sede di autotutela, si riferiscono, infatti, esclusivamente ai beni del «demanio regionale» nei sensi dianzi chiariti, vale a dire a quelli che a questo demanio possano considerarsi acquisiti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara estinto il giudizio in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 15, commi 2 e 3; 26, comma 2; e 38, comma 5, lettera c), della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio), promosse, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere e), l), s), della Costituzione, nonché all’art. 117, terzo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 5, lettera a), nonché dell’art. 47 della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio), promosse, in riferimento, rispettivamente, all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nonché all’art. 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) nonché degli articoli 1, 4, 5, 6, 16, 17, e dell’art. 8 della medesima legge, promosse, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 7, comma 3; 11, lettera c), e 14 della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio), promosse in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2013.