Ordinanza n. 13 del 2013

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ORDINANZA N. 13

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Franco                         GALLO                                            Presidente

-           Gaetano                       SILVESTRI                                       Giudice

-           Sabino                         CASSESE                                                 "

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                        "

-           Giuseppe                     FRIGO                                                      "

-           Paolo                           GROSSI                                                    "

-           Giorgio                        LATTANZI                                               "

-           Aldo                            CAROSI                                                    "

-           Marta                           CARTABIA                                              "

-           Sergio                          MATTARELLA                                        "

-           Mario Rosario              MORELLI                                                 "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 3 agosto 2010, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse nel libro intitolato «Lo sbirro e lo Stato» dall’onorevole Raffaele Iannuzzi nei confronti del dottor Guido Lo Forte ed altri, promosso dal Tribunale ordinario di Roma, con ricorso depositato in cancelleria il 9 agosto 2012 ed iscritto al n. 6 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2012, fase di ammissibilità.

         Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2013 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 9 agosto 2012, il Giudice monocratico della quinta sezione penale del Tribunale ordinario di Roma, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 3 agosto 2010 (Doc. IV-ter, n.17-A) con la quale l’Assemblea ha dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse da Raffaele Iannuzzi, all’epoca dei fatti senatore della Repubblica, nei confronti di Guido Lo Forte, Giancarlo Caselli, Antonio Ingroia e Ignazio De Francisci;

che oggetto del giudizio de quo sono le affermazioni (analiticamente trascritte nei singoli capi di imputazione) contenute nel libro dello Iannuzzi intitolato «Lo sbirro e lo Stato», pubblicato nel 2008 (con il quale l’autore ha tra l’altro riproposto un suo precedente articolo, apparso su «Il Giornale» del 7 novembre 2004 e intitolato «Mafia: 13 anni di scontri tra PM e Carabinieri»), che hanno determinato l’instaurazione a carico del predetto del processo per il reato di diffamazione a mezzo stampa, previsto dagli artt. 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), e 61, numero 10, del codice penale, in ragione del fatto che nel contesto della pubblicazione – in cui si afferma, altresì, che le vicende giudiziarie alle quali avevano preso parte, per le loro funzioni, i querelanti erano conseguenza o comunque espressione di una “guerra” promossa dalla Procura di Palermo contro il ROS dei Carabinieri per delegittimare importanti esponenti dell’Arma, con finalità diverse da quella istituzionale – i suddetti magistrati vengono definiti «professionisti dell’antimafia», e si assume che la loro attività sarebbe stata improntata a dolosa faziosità e ad intenti persecutori, e comunque ispirata da finalità illecite attuate mediante comportamenti devianti;

che – riferite le vicende processuali, nel corso delle quali, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio dello Iannuzzi, il giudice per le indagini preliminari aveva ordinato (su eccezione della difesa ed opposizione delle parti civili costituite) la trasmissione di copia degli atti al Senato e sospeso il procedimento penale, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia dei processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato); procedimento poi ripreso una volta trascorso il novantesimo giorno dalla ricezione degli atti da parte del Senato, e quindi definito con il rinvio a giudizio – il ricorrente deduce che, nel frattempo, con la citata delibera del 3 agosto 2010, l’Assemblea del Senato non ha approvato la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (secondo la quale le dichiarazioni in esame non ricadevano nell’ipotesi dell’art. 68, primo comma, Cost.), e ne ha affermato così l’insindacabilità;

che – secondo quanto riferito nel ricorso –, a seguito di tale delibera, la difesa dell’imputato ha invocato una pronuncia di non doversi procedere, mentre il pubblico ministero ed il difensore delle parti civili hanno chiesto sollevarsi conflitto di attribuzione ai sensi dell’art. 134 Cost.;

che, in accoglimento di quest’ultima richiesta, il ricorrente rileva che, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, se è indubbio che la garanzia dell’insindacabilità si estende anche alle dichiarazioni rese da un appartenente al Parlamento della Repubblica fuori dall’ambito parlamentare, è però necessario che sussista un nesso funzionale tra le affermazioni extra moenia e le funzioni in concreto svolte dal parlamentare che ne è stato l’artefice, non essendo sufficiente (per qualificare ciò che altrimenti realizzerebbe l’esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall’art. 21 Cost.) un semplice collegamento di argomento e/o di contesto politico tra l’attività parlamentare e le dichiarazioni rese, le quali viceversa debbono essere riproduttive delle opinioni sostenute in sede parlamentare, al fine di renderle note ai cittadini;

che pertanto, ad avviso del giudice a quo, la garanzia costituzionale della insindacabilità non opera sulla base di un mero collegamento con lo status di parlamentare in sé considerato (diversamente trasformandosi l’istituto previsto dall’art. 68 Cost. in un ingiustificato privilegio personale incompatibile con il principio di eguaglianza e con il diritto di accesso alla giustizia da parte dei cittadini lesi dalle dichiarazioni), ma necessita che le dichiarazioni siano effettivamente e sostanzialmente corrispondenti ai contenuti di attività tipicamente parlamentari e costituiscano divulgazione o comunicazione all’esterno di atti già compiuti nell’ambito della stretta funzione parlamentare;

che, ciò premesso, il ricorrente osserva sia che il disegno di legge avente ad oggetto la «Istituzione di una commissione di inchiesta sulla gestione di coloro che collaborano con la giustizia» (A.S. 2292 delle XIV legislatura) – indicato dal medesimo Iannuzzi, nel corso della sua audizione da parte della Giunta per le autorizzazioni, quale attività parlamentare alla quale le opinioni espresse nel libro sarebbero funzionalmente collegate – riguarda il tema di carattere generale della gestione dei pentiti e delle conseguenze delle dichiarazioni da loro rese; sia che neppure nella relazione che accompagna il disegno di legge vi è qualsivoglia riferimento alle specifiche vicende giudiziarie, cui viceversa si riferiscono le accuse contenute nel libro;

che dunque, secondo il ricorrente – dato anche l’ampio lasso di tempo intercorrente tra la presentazione del disegno di legge (23 giugno 2003) e la pubblicazione del libro (risalente al febbraio 2008), tale da farne escludere il carattere divulgativo –, la condotta addebitabile all’imputato esulerebbe dall’esercizio delle funzioni parlamentari, non presentando alcun legame con atti parlamentari, anche nella loro accezione più ampia;

che, peraltro, per il giudice a quo, non ricorre (come invece eccepito dalla difesa dell’imputato) alcuna ipotesi di bis in idem per il fatto che il libro «Lo sbirro e lo Stato» riproduce anche un articolo già pubblicato nel 2004 sul quotidiano «Il Giornale» – in relazione al quale si era svolto altro procedimento penale, avanti al Tribunale di Milano, a carico del senatore Iannuzzi, per il reato di diffamazione col mezzo della stampa, e sul cui contenuto il Senato aveva deliberato l’insindacabilità delle opinioni espresse dall’autore; delibera da cui era conseguita la proposizione di altro conflitto di attribuzione, ammesso da questa Corte, ma poi dichiarato improcedibile per tardivo deposito dell’atto introduttivo notificato, con successivo proscioglimento, ad opera del GIP, del senatore dal reato ascrittogli –, giacché oggetto dell’attuale procedimento non sono le affermazioni contenute nell’articolo del 2004, ma quelle riportate nel libro del 2008, il contenuto del quale non si esaurisce nel precedente scritto;

che, in conclusione, il giudice a quo (sospeso il processo) chiede che la Corte, «dichiari ammissibile il presente conflitto», «dichiari che non spettava al Senato della Repubblica la valutazione della condotta addebitabile al senatore Iannuzzi in quanto estranea alla previsione di cui all’art. 68 Cost.» e, di conseguenza, «annulli la delibera del Senato della Repubblica adottata il 3 agosto 2010».

Considerato che, in questa fase del giudizio, la Corte è chiamata, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto vi sia la «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo e restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;

che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del Giudice monocratico del Tribunale ordinario di Roma (quinta sezione penale) a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell’esercizio delle funzioni attribuitegli;

che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione del Senato della Repubblica (cui apparteneva l’imputato all’epoca dei fatti) ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, proposto dal Giudice monocratico della quinta sezione penale del Tribunale ordinario di Roma, nei confronti del Senato della Repubblica;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al predetto giudice, che ha proposto il conflitto di attribuzione;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2013.