ORDINANZA N. 308
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 6, lettere b), punti 2 e 3, d) ed e), 3 e 4, della delibera legislativa della Regione siciliana, recante «Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti» (disegno di legge n. 900 – Norme stralciate), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 7 agosto 2012, depositato in cancelleria il 14 agosto 2012 ed iscritto al n. 113 del registro ricorsi 2012.
Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 7 agosto 2012 e depositato il 14 agosto 2012, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto – in riferimento agli articoli 3, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 6, lettere b), punti 2 e 3, d) ed e), 3 e 4 della delibera legislativa della Regione siciliana, recante «Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti» (disegno di legge n. 900 – Norme stralciate), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012;
che, secondo il ricorrente, il citato art. 1, recante modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 (Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), in materia di partecipazione dei comuni alle S.R.R. (società di regolamentazione rifiuti), di gestione liquidatoria dei consorzi e delle società d’ambito e di affidamento provvisorio delle gestioni, al comma 6, lettera b), punto 3, dispone che all’art. 19, comma 2-bis, della legge regionale n. 9 del 2010, sono apportate le seguenti modifiche: «le parole da “Le gestioni cessano il 30 settembre 2012” sino a “si estinguono entro il 31 dicembre 2012.” sono sostituite dalle seguenti: “Le gestioni cessano al momento della trasmissione del piano d’ambito di cui al comma 4 dell’articolo 10 all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. In merito alla gestione liquidatoria si applica quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni. Gli attuali consorzi e società d’ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2012”»; il comma 6, lettera e), di detta norma stabilisce, invece, che il comma 12 dell’art. 19 della legge regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente: «12. Fino all’effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge, e comunque fino all’inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 15, i soggetti già deputati, a qualunque titolo, alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano ad assicurare, alle medesime condizioni, l’integrale e regolare prosecuzione delle attività»;
che, a suo avviso, dette norme violerebbero gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto introdurrebbero discipline tra loro incompatibili e sarebbe «di tutta evidenza che soggetti “ope legis” estinti» alla data del 31 dicembre 2012 «non potranno mantenere la capacità giuridica con conseguente impossibilità per gli stessi di porre in essere qualsiasi attività giuridicamente rilevante quale ad esempio la stipula dei contratti e la fatturazione dei servizi resi»;
che l’impugnato art. 1, comma 6, lettera b), punto 2, modifica l’art. 19, comma 2-bis, della legge regionale n. 9 del 2010, autorizzando «il Dipartimento regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità ad anticipare risorse finanziarie anche ai consorzi e alle società d’ambito in liquidazione, per far fronte ai propri debiti o anticipazioni concessi a seguito di istanza corredata da un piano finanziario di rimborso approvato dal consorzio o dalla società d’ambito ed asseverato dai comuni soci, a valere sui trasferimenti erogati dalla Regione in favore di questi ultimi», ai sensi dell’articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002), o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli enti locali;
che, secondo il Commissario dello Stato, siffatta norma violerebbe gli artt. 81, quarto comma, e 97 Cost., poiché non indica né l’ammontare complessivo delle anticipazioni autorizzabili da parte del competente Dipartimento regionale, né le risorse finanziarie con le quali farvi fronte e dare copertura ai maggiori oneri posti a carico del bilancio regionale e la circostanza che tale norma integra l’art. 19, comma 2-bis, della legge regionale n. 9 del 2010, il cui primo capoverso autorizza detto Dipartimento ad anticipare le risorse finanziarie a valere sulle disponibilità di cui all’U.P.B. 5.2.1.3.99 cap 243311 e all’U.P.B. 7.3.1.3.2 cap 191304, non escluderebbe la violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost., dal momento che neppure risulta accertata «l’eventuale esistenza di risorse disponibili nelle dotazioni dei capitoli in questione, già destinati ad interventi disposti da precedenti norme e, conseguentemente, a stornare i fondi non impegnati per la nuova finalità», mentre il nomenclatore del capitolo 191304 indica tra le leggi regionali che autorizzano la spesa alcune che «non dispongono l’erogazione di anticipazioni o finanziamenti alle società degli ambiti territoriali ottimali né, tanto meno, indicano le risorse con cui farvi fronte»;
che, a suo avviso, siffatta disposizione regionale, anche in relazione ai rilievi svolti dalla Corte dei conti in sede di parifica del rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2011, potrebbe celare l’intento di regolarizzare ex post erogazioni di anticipazioni a soggetti non ammessi al beneficio in questione dalla normativa vigente, sicché l’estensione della disciplina delle anticipazioni, originariamente ristretta ai comuni ed agli enti locali, «potrebbe non essere sostenuta da interessi di preminente importanza generale legislativamente rilevanti», con conseguente violazione degli artt. 3 e 97 Cost.;
che il citato art. 1, comma 6, lettera d), dispone che nel comma 8 dell’art. 19 della legge regionale n. 9 del 2010 «dopo le parole “Il personale di cui ai commi 6 e 7 è assunto” sono inserite le seguenti: “all’esito delle procedure di costituzione delle S.R.R. e della trasmissione della dotazione organica di cui al comma 9 dell’articolo 7, nonché”», con la conseguenza che tutto il personale di cui ai commi 6 e 7 di tale articolo sarebbe assunto «all’esito della procedura di costituzione delle S.R.R. e della trasmissione delle rispettive dotazioni organiche senza attendere l’approvazione delle stesse con decreto dell’assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità»;
che, ad avviso del ricorrente, questa siffatta norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., poiché sarebbe incompatibile con l’art. 7, comma 9, della legge regionale n. 9 del 2010, «in base alla quale la mancata definizione del procedimento di approvazione della dotazione organica da parte dell’Assessore impedisce alle S.R.R. di ricorrere “a qualsiasi assunzione”, oltre che all’instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterno, nonché di rapporti di lavoro disciplinati» dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), non apparendo comprensibile come dette società «possano assumere il personale in base alla adozione della propria dotazione organica quando poi alle stesse è impedito di procedere a “qualsiasi assunzione” prima della conclusione del procedimento di approvazione di quest’ultima» e potendo derivare dall’applicazione della stessa l’assunzione di dipendenti senza il previo espletamento di una procedura selettiva;
che, pertanto, detta disposizione si porrebbe in contrasto con il principio del concorso pubblico, in quanto non permette di distinguere procedure e modalità di assunzione diverse a seconda che si tratti del personale addetto già in servizio presso le società o i consorzi d’ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione (oggetto del comma 6) ovvero di quello indicato dal comma 7, proveniente anche dalle società a parziale partecipazione pubblica, a qualsiasi titolo in servizio alla data del 31 dicembre 2009, mentre il mancato ricorso alla forma ordinaria di reclutamento non sarebbe giustificato da alcuna ragione straordinaria e costituirebbe un mero privilegio, con conseguente violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.;
che l’impugnato art. 3 ha aggiunto dopo il comma 11 dell’art. 7 della legge regionale n. 9 del 2010, il comma 11-bis, il quale dispone: «in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 19, il consorzio o la società d’ambito, ove il territorio del nuovo ambito territoriale individuato ai sensi dell’articolo 5 coincida esattamente con quello del precedente, può, previa revoca della liquidazione, procedere alla trasformazione in S.R.R., a condizione che nell’ambito sia in funzione da almeno due anni un patrimonio impiantistico destinato al servizio della raccolta differenziata»;
che, secondo il ricorrente, tale norma renderebbe possibile la trasformazione di società d’ambito o consorzi, previa revoca della liquidazione, in S.R.R., senza disciplinare gli aspetti finanziari dei relativi rapporti attivi e passivi e il finanziamento della spesa per l’estinzione delle passività pregresse e tale omissione comporterebbe la violazione dell’art. 97 Cost., in quanto sarebbe «foriera di incertezza, che si può tradurre in cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della pubblica amministrazione», avendo, inoltre, questa Corte affermato «l’obbligatorietà, nel trasferimento di compiti da un soggetto pubblico ad un altro, della scelta di tenere indenne l’ente subentrante dalle passività maturate nella gestione di quello sostituito, soppresso o trasformato», al fine di garantire che le strutture pubbliche oggetto di interventi di riforma (quali le S.R.R.) incomincino ad operare, senza essere gravate dal peso delle precedenti gestioni;
che, infine, l’impugnato art. 4 autorizza l’Irfis-Fin Sicilia s.p.a., società a partecipazione regionale, a rilasciare garanzie fideiussorie, senza specificazione alcuna sulla natura ed i limiti delle stesse, non solo riguardo ai debiti dei consorzi e delle società d’ambito sinora accertati, ma anche a quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2012, nei confronti di terzi creditori per le anticipazioni su crediti che a questi ultimi siano stati concessi dalle banche, prevedendo, inoltre, la concessione di contributi in conto interessi, per le operazioni di cessione di crediti effettuate dalle banche, comprese le società di factoring e di leasing, senza determinare l’ammontare delle spese autorizzate;
che, ad avviso del ricorrente, la lettera della disposizione e la mancata fissazione di limiti o criteri di determinazione degli oneri, sia per l’erogazione dei contributi, sia per l’adempimento della garanzia prestata, comporterebbe la violazione degli artt. 81 e 97 Cost., in quanto non è sufficiente a far ritenere adempiuto l’obbligo di copertura degli oneri previsti il mero riferimento ad autorizzazioni di spesa già esistenti nel bilancio regionale, ma destinate a finalità diverse, dal momento che questa Corte, con la sentenza n. 115 del 2012, ha affermato che «la riduzione o l’utilizzo di precedenti autorizzazioni di spesa deve infatti essere sempre espressa ed analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa»;
che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio.
Considerato che, successivamente all’impugnazione, la delibera legislativa della Regione siciliana, recante «Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti» (disegno di legge n. 900 – Norme stralciate), approvata dall’Assemblea regionale siciliana con deliberazione del 30 luglio 2012, è stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (parte I) n. 41 del 28 settembre 2012, come legge della Regione siciliana 19 settembre 2012, n. 49 (Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, il quale viene esercitato necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (per tutte, tra le più recenti, ordinanze n. 228, n. 157 e n. 137 del 2012);
che, pertanto, si è determinata la cessazione della materia del contendere.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.