ORDINANZA N. 247
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 8-bis della legge della Regione Calabria 4 novembre 2011, n. 41 (Norme per l’abitare sostenibile), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 5/12 gennaio 2012, depositato in cancelleria il 12 gennaio 2012 ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 2012.
Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria;
udito nell’udienza pubblica del 9 ottobre 2012 il Presidente Alfonso Quaranta, in luogo e con l’assenso del Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
uditi l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giuseppe Naimo per la Regione Calabria.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 5/12 gennaio 2012, depositato il 12 gennaio 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento all’articolo 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, ed in relazione agli articoli 184-ter e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed alle direttive 15 luglio 1975, n. 75/442/CEE (Direttiva del Consiglio relativa ai rifiuti) e 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti), questione di legittimità costituzionale dell’art. 8-bis (recte: art. 8-bis, comma 1, lettere c e g) della legge della Regione Calabria 4 novembre 2011, n. 41 (Norme per l’abitare sostenibile), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, supplemento straordinario dell’11 novembre 2011, n. 3;
che il citato art. 8-bis ha ad oggetto, come precisa la rubrica, la «Gestione del ciclo dei rifiuti derivanti dai processi edili» e dispone, al comma 1, che «la Giunta regionale, ai fini della presente legge, individua i criteri e le modalità di gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti da demolizione, costruzione e sbancamento in un’ottica di funzionalità, efficienza ed efficacia, in particolare attraverso: (…) c) la definizione e l’individuazione delle modalità e dei criteri per il ciclo di recupero dei rifiuti nel più ampio processo edilizio pubblico e privato; (…) g) i criteri tecnici di selezione e trattamento dei materiali derivanti dal processo di riciclo per la reimmissione come materie prime all’interno dei processi di fabbricazione e la loro definizione come materiali ecosostenibili; (…)», stabilendo, al comma 2, che «criteri di cui al comma 1 sono definiti con apposito regolamento»;
che, secondo il ricorrente, la norma impugnata ha ad oggetto la disciplina dei rifiuti, la quale si colloca nell’ambito della tutela dell’ambiente, materia spettante alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e si porrebbe in contrasto con i parametri sopra richiamati, poiché la lettera c) della stessa é «priva del richiamo alla normativa statale di settore» e non prevede che debba essere osservato l’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, concernente l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), «che, al punto 7 dell’allegato 1, sub-allegato 1, individua le caratteristiche, la provenienza e le attività di recupero consentite ai fini dell’ammissione di tale tipologia di rifiuto alle procedure semplificate di recupero»;
che la lettera g) del citato art. 8-bis, comma, 1, violerebbe, invece, i suindicati parametri costituzionali, poiché non fa riferimento all’art. 184-ter del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale reca la disciplina della «cessazione della qualifica di rifiuto» e stabilisce «le condizioni da rispettare affinché un rifiuto, sottoposto ad un’operazione di recupero, cessi di essere tale», ed inoltre illegittimamente «esclude dalla qualifica di rifiuti, in modo generalizzato, i materiali derivanti dal processo di riciclo», mentre, «in base alla normativa comunitaria e nazionale, non sono consentite esclusioni generalizzate o presunzioni assolute di esclusione dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti»;
che nel giudizio si è costituita la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, chiedendo che il ricorso sia dichiarato non fondato;
che, a suo avviso, il mancato richiamo del d.lgs. n. 152 del 2006 sarebbe giustificato dal fatto che la norma impugnata concerne profili della disciplina dei rifiuti attribuiti dall’art. 196 di detto decreto legislativo alla competenza legislativa delle Regioni e, comunque, «una lettura incrociata delle norme di cui all’articolo 8-bis» in esame con il citato art. 196 dimostrerebbe «che il rispetto della competenza statale in materia di gestione dei rifiuti» è «per il legislatore regionale un canone vincolante», con conseguente inesistenza della denunciata violazione;
che, con atto depositato nella Cancelleria di questa Corte il 12 settembre 2012, l’Avvocatura generale dello Stato ha dichiarato di rinunciare al ricorso, sulla base della corrispondente delibera adottata dal Consiglio dei ministri il 3 agosto 2012, deducendo che l’art. 1 della legge della Regione Calabria 30 maggio 2012, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 41), ha modificato la norma censurata, determinando il «venire meno delle motivazioni poste a base del ricorso»;
che il difensore della Regione Calabria in data 9 ottobre 2012 ha depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso da parte del Presidente della Giunta regionale della Calabria, sulla base della corrispondente delibera della stessa del 28 settembre 2012.
Considerato che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo (tra le molte, ordinanze n. 41 e n. 4 del 2012).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2012.