Ordinanza n. 235 del 2012

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ORDINANZA N. 235

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alfonso                       QUARANTA                                   Presidente

-           Franco                         GALLO                                            Giudice

-           Luigi                            MAZZELLA                                        "

-           Gaetano                       SILVESTRI                                         "

-           Sabino                         CASSESE                                            "

-           Giuseppe                     TESAURO                                           "

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                   "

-           Giuseppe                     FRIGO                                                 "

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                      "

-           Paolo                           GROSSI                                               "

-           Giorgio                        LATTANZI                                          "

-           Aldo                            CAROSI                                               "

-           Marta                           CARTABIA                                         "

-           Sergio                          MATTARELLA                                              "

-           Mario Rosario              MORELLI                                            "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 42), sostituito dall’art. 37, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Testo A), promosso dalla Corte d’appello di Firenze nel procedimento vertente tra la Tosco Edil Costruzioni Srl e il Comune di Monsummano Terme, con ordinanza del 18 novembre 2011, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2012.

            Udito nella camera di consiglio del 19 settembre 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

            Ritenuto che la Corte d’appello di Firenze, con ordinanza del 18 novembre 2011 (reg. ord. n. 64 del 2012), ha sollevato, in riferimento agli articoli 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 6 ed all’articolo 1, del primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 42), oggi articolo 37, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Testo A), nella parte in cui, in caso di omessa dichiarazione/denuncia ICI o di dichiarazione/denuncia di valori assolutamente irrisori, non stabilisce un limite alla riduzione dell’indennità di esproprio, idoneo ad impedire la totale elisione di qualsiasi ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l’ammontare della indennità, pregiudicando, in tal modo, anche il diritto ad un serio ristoro spettante all’espropriato;

            che il rimettente è investito di un procedimento, con il quale la Tosco Edil Costruzioni s.r.l. ha convenuto in giudizio il Comune di Monsummano Terme (Pistoia) per opporsi alla determinazione dell’indennità di espropriazione di un appezzamento di terreno edificabile;

            che il Comune convenuto ritiene congruo l’indennizzo determinato, in considerazione del valore indicato nella dichiarazione ICI 1996, essendo tardive le successive dichiarazioni e la procedura di ravvedimento operoso di cui si era avvalso il soggetto espropriato;

            che il giudice a quo richiama, citandola integralmente, l’ordinanza della Corte di cassazione n. 8489 del 14 aprile 2011, iscritta al reg. ord. n. 158 del 2011, in relazione alla quale la Corte, con sentenza n. 338 del 2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, nonché l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell’articolo 37, comma 7, del d.P.R. n. 327 del 2001;

            che il rimettente, inoltre, assume che attraverso la sanzione rappresentata dall’abbattimento dell’indennità di espropriazione, il legislatore tenderebbe ad esercitare un controllo fiscale a fini ICI, senza che emerga una relazione logica fra il comportamento del contribuente al momento della dichiarazione e la corretta determinazione dell’indennità secondo i parametri costituzionali.

            Considerato che la Corte d’appello di Firenze, dubita, in riferimento agli artt. 42, terzo comma e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’articolo 6 ed all’articolo 1, del primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, della legittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 42), oggi art. 37, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Testo A), nella parte in cui, in caso di omessa dichiarazione/denuncia ICI o di dichiarazione/denuncia di valori assolutamente irrisori, non stabilisce un limite alla riduzione dell’indennità di esproprio, idoneo ad impedire la totale elisione di qualsiasi ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l’ammontare della indennità, pregiudicando, in tal modo, anche il diritto ad un serio ristoro spettante all’espropriato;

            che questa Corte, con la sentenza n. 338 del 2011, successiva alla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione, ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 1, del d.lgs n. 504 del 1992, nonché l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell’articolo 37, comma 7, del d.P.R. n. 327 del 2001;

            che, dunque, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile, essendo divenuta priva di oggetto.

            Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

[ELG:DISPOSITIVO]

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

            dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 42) e dell’art. 37, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Testo A), sollevata, in riferimento agli artt. 42, terzo comma e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di Firenze, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2012.