ORDINANZA N. 227
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Lazio, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Campania, Lombardia e della Regione autonoma della Sardegna, notificati il 14-18, il 14-16, il 14, il 15, il 17, il 15-17 e il 15 novembre 2011, depositati in cancelleria il 17, il 18, il 23 ed il 24 novembre 2011, rispettivamente iscritti ai nn. 133, 134, 141, 144, 145, 146, 147, 153, 155 e 160 del registro ricorsi 2011.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 19 giugno 2012 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per le Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Liguria, Massimo Luciani per la Regione autonoma della Sardegna, Renato Marini per la Regione Lazio, Marcello Cecchetti per le Regioni Toscana e Puglia, Luigi Manzi per la Regione Veneto, Beniamino Caravita di Toritto per le Regioni Campania e Lombardia e l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Visti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Toscana (r.r. n. 133 del 2011), dalla Regione Lazio (r.r. n. 134 del 2011), dalla Regione Puglia (r.r. n. 141 del 2011), dalla Regione Emilia-Romagna (r.r. n. 144 del 2011), dalla Regione Veneto (r.r. n. 145 del 2011), dalla Regione Liguria (r.r. n. 146 del 2011), dalla Regione Umbria (r.r. n. 147 del 2011), dalla Regione Campania (r.r. n. 153 del 2011), dalla Regione Lombardia (r.r. n. 155 del 2011) e dalla Regione autonoma della Sardegna (r.r. n. 160 del 2011);
ritenuto che con i suddetti ricorsi è stato impugnato, tra gli altri, l’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
che, in particolare, le impugnazioni sono state dirette contro numerosi commi del detto art. 16;
che le questioni di legittimità costituzionale, promosse con i ricorsi sopra indicati in riferimento alla citata norma, discusse all’udienza pubblica del 19 giugno 2012, non sono state ancora decise;
che, nelle more, è intervenuto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in pari data, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e presentato alle Camere per la conversione in legge;
che tra le norme introdotte con il citato decreto-legge vi è l’art. 19, recante la rubrica «Funzioni fondamentali dei Comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali»;
che il comma 2 del menzionato articolo sostituisce i commi da 1 a 16 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, come convertito, cioè buona parte delle disposizioni censurate con i ricorsi indicati in epigrafe;
che il decreto-legge n. 95 del 2012 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui art. 19, comma 2, in parte qua non modificato, ha ribadito la sostituzione suddetta;
che il comma 1 del nuovo art. 16 (come sostituito), così dispone:«Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l’ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l’applicazione, possono esercitare in forma associata tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un’unione di comuni cui si applica, in deroga all’articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo».
Considerato che – avuto riguardo alle notevoli modifiche normative introdotte e alla circostanza che le questioni non sono state ancora decise – è opportuno rimettere sul ruolo i giudizi di legittimità costituzionale introdotti con i ricorsi indicati in epigrafe allo scopo di consentire ai difensori di dedurre in ordine alle modifiche stesse e all’incidenza che esse possono avere sulle questioni oggetto delle impugnazioni proposte con i ricorsi medesimi;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i ricorsi,
ordina il rinvio dei relativi giudizi a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 ottobre 2012.