Ordinanza n. 210 del 2012

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ORDINANZA N. 210

ANNO 2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Alfonso                  QUARANTA                                      Presidente

-    Franco                    GALLO                                                 Giudice

-    Luigi                      MAZZELLA                                               ”

-    Gaetano                 SILVESTRI                                                ”

-    Sabino                    CASSESE                                                   ”

-    Giuseppe                TESAURO                                                  ”

-    Paolo Maria            NAPOLITANO                                          ”

-    Giuseppe                FRIGO                                                        ”

-    Alessandro           CRISCUOLO                                               ”

-    Paolo                      GROSSI                                                      ”

-    Giorgio                   LATTANZI                                                 ”

-    Aldo                       CAROSI                                                     ”

-    Marta                     CARTABIA                                                ”

-    Sergio                     MATTARELLA                                         ”

-    Mario Rosario        MORELLI                                                  ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 54, comma 6, 55, comma 3, 65, comma 1, 70, comma 1, 72, 73, 87, comma 1, 89, comma 3, 91, comma 2, 124, comma 1, e 136, comma 1, della legge della Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-23 novembre 2011, depositato in cancelleria il 28 novembre 2011 ed iscritto al n. 163 del registro ricorsi 2011.

Visto l’atto di costituzione della Regione Umbria; 

udito nell’udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Presidente Alfonso Quaranta, in luogo e con l’assenso del Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

udito l’avvocato dello Stato Barbara Tidore per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ricorso spedito per la notifica il 21 novembre 2011 e depositato il successivo 28 novembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge della Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali);

che, in particolare, il ricorrente ritiene costituzionalmente illegittime le norme impugnate nei termini di seguito specificati:

- articolo 54, comma 6, che introduce il comma 10-bis nell’art. 5 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia), per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di governo del territorio;

- art. 55, comma 3, nella parte in cui aggiunge il comma 7-octies all’art. 6 della legge regionale n. 1 del 2004, per violazione dell’art. 117, commi primo e secondo, lettera s), Cost.;

- art. 65, comma 1, che sostituisce l’art. 17 della legge regionale n. 1 del 2004, limitatamente al comma 12 del novellato art. 17, ed all’art. 70, comma l, che sostituisce l’art. 21 della legge regionale n. 1 del 2004, limitatamente al comma 8 del novellato art. 21, per violazione dell’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost.;

- art. 72, che sostituisce l’art. 22 della legge regionale n. 1 del 2004, limitatamente ai commi 2, 3 e 4, per violazione dell’art.117, comma secondo, lettera s), Cost.;

- art. 73, nella parte in cui inserisce l’art. 22-ter e l’art. 22-quinquies nella legge regionale n. 1 del 2004, per violazione dell’art.117, comma secondo, lettera s), Cost.;

- art. 87, comma 1, che inserisce l’articolo 8-bis nella legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), per violazione del1’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost.;

- art. 89, comma 3, che sostituisce il comma 11 dell’art. 24 della legge regionale n. 11 del 2005, per violazione dell’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost.;

- art. 91, comma 2, che aggiunge il comma 9-bis all’art. 28 della legge regionale n. 11 del 2005, per violazione dell’art. 117, commi primo e secondo, lettera s), Cost.;

- art. 124, comma 1, che aggiunge l’art. 71-bis alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale), per violazione dell’art.117, comma secondo, lettera s), Cost.;

- art. 136, comma 1, che inserisce il comma 4-bis nell’art. 3 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12, recante «Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell’articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni», per violazione dell’art. l17, commi primo e secondo, lettera s), Cost.;

che si è costituita la Regione Umbria, in persona della Presidente pro tempore della giunta Regionale, chiedendo la declaratoria di non fondatezza;

che la difesa regionale premette che, nella seduta della Giunta Regionale del 16 dicembre del 2011, l’Assessore competente per materia ha evidenziato l’opportunità di adeguarsi ai rilievi del Governo relativamente alle norme impugnate, con l’unica eccezione relativa all’art. 124, comma 1, della legge regionale censurata, relativamente al quale la Giunta Regionale ha deciso di costituirsi in giudizio per difenderne la legittimità costituzionale;

che, invece, prosegue la resistente, per le restanti norme, oggetto di impugnazione, si è deciso di procedere alla predisposizione di una nuova formulazione delle stesse e di inviare il testo stesso al Consiglio Regionale sotto forma di disegno di legge, per la successiva approvazione;

che, infatti, le norme impugnate sono state oggetto di abrogazione e/o modifica nel senso indicato dal Governo con gli artt. 10, 11, 13 e 19 della legge della Regione Umbria 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);

che con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 13 giugno 2012, l’Avvocatura dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato di rinunciare integralmente all’impugnazione della legge della Regione Umbria n. 8 del 2011, per sopravvenuta carenza di interesse, allegando estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2012;

che tale rinuncia è stata formalmente accettata dalla Regione Umbria in data 18 giugno 2012.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge della Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), specificamente dei seguenti articoli: 54, comma 6; 55, comma 3; 65, comma 1; 70, comma 1; 72; 73; 87, comma 1; 89, comma 3; 91, comma 2; 124, comma 1, e 136, comma 1, in riferimento all’art. 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, nonché dell’art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241; dell’art. 94 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); degli artt. 2, 3, numeri 2 e 3, della direttiva CE del 27 giugno 2001, n. 42 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente); degli artt. 142, commi 2 e 4, 146, commi da 1 a 5, 9, 11, e dell’art. 157 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); all’art. 4, comma 16, lettera e), numero 6, e all’art. 5, comma 3, lettera c), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106; degli artt. 5, lettere p) e q); 6, commi 2 e 3, da 11 a 15, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); delle direttive CE del 5 aprile 2006, n. 12 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti), e del 19 novembre 2008, n. 98 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive – Testo rilevante ai fini del SEE); e della sentenza Corte di giustizia 22 settembre 2011, in causa C-295/10;

che, successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione Umbria, con legge regionale 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), in particolare con gli artt. 10, 11, 13 e 19, ha abrogato e/o modificato nel senso indicato dal Governo le disposizioni impugnate;

che, proprio in considerazione delle modifiche apportate dalla Regione alle norme impugnate, il ricorrente, con delibera del Consiglio dei ministri in data 7 giugno 2012, depositata nella cancelleria di questa Corte il 13 giugno e notificata alla Regione Umbria, nella persona del Presidente, in data 15 giugno 2012, ha rinunciato al ricorso, affermando che tali modifiche hanno sostanzialmente recepito le censure proposte;

che tale rinuncia è stata formalmente accettata dalla Regione Umbria con la delibera della giunta regionale del 18 giugno 2012, depositata presso la cancelleria di questa Corte a mezzo fax il 20 giugno 2012 e a mezzo posta il 27 giugno 2012;

che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2012.