SENTENZA N. 201
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 3, della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 25 (Procedure per l’autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l’11-15 novembre 2011, depositato in cancelleria il successivo 21 novembre ed iscritto al n. 137 del registro ricorsi 2011.
Udito nell’udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore Sergio Mattarella;
udito l’avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 4, comma 3, della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 25 (Procedure per l’autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 16 settembre del 2011.
La disposizione censurata ha il seguente contenuto: «Qualsiasi modifica strutturale che comporti, rispetto al progetto depositato, modifiche delle dimensioni lineari dei singoli elementi strutturali superiori al 20 per cento e trasversali superiori al 15 per cento deve essere oggetto di variante progettuale da denunciare preventivamente nel rispetto della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale. Qualsiasi modifica planimetrica che comporti la variazione delle caratteristiche meccaniche del terreno proprie del sito originario o una variazione significativa della pericolosità sismica del sito deve essere oggetto di variante progettuale da denunciare preventivamente nel rispetto della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale. Qualsiasi modifica architettonica che comporti un diverso approccio, una diversa applicazione della normativa vigente o un aumento dei carichi superiore al 20 per cento rispetto al progetto depositato deve essere oggetto di variante progettuale da denunciare preventivamente nel rispetto della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale. Le modifiche strutturali, planimetriche ed architettoniche che restano al di sotto o nell’ambito dei limiti previsti nel presente comma comportano, nell’ambito delle responsabilità proprie della direzione dei lavori, l’obbligo del deposito della verifica strutturale».
L’Avvocatura dello Stato censura tale intera disposizione in relazione all’art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo Stato una potestà normativa concorrente in materia di protezione civile, facendo particolare riferimento a quanto previsto dai periodi terzo e quarto del comma in questione. Secondo il ricorrente, infatti, l’art. 88 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), prevede quale principio fondamentale che il potere di derogare all’osservanza delle norme tecniche relative alla costruzione nelle zone sismiche spetti soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti. Il punto 8.4.1, lettera c), del d.m. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), dispone che qualsiasi modifica con incrementi dei carichi globali superiori al 10 per cento del progetto originario richiede la valutazione di sicurezza.
La norma regionale censurata, invece – imponendo l’obbligo di redazione della variante al progetto originario nella sola ipotesi di modifica architettonica che comporti un aumento dei carichi superiori al 20 per cento – avrebbe introdotto una deroga alla disciplina statale riguardante le zone sismiche, violando il principio fondamentale di cui al menzionato art. 88 del d.P.R. n. 380 del 2001.
A sostegno di tale ricostruzione, l’Avvocatura dello Stato richiama le sentenze di questa Corte n. 254 del 2010 e n. 182 del 2006, le quali hanno riconosciuto che l’art. 88 citato costituisce espressione di un principio fondamentale ed hanno stabilito che il complesso delle norme tecniche relative alle costruzioni in zone sismiche costituisce una normativa unitaria per tutto il territorio nazionale.
2.— La Regione Molise non si è costituita nel giudizio davanti a questa Corte.
Considerato in diritto
1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dell’articolo 4, comma 3, della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 25 (Procedure per l’autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica).
In particolare, la seconda parte dell’impugnata disposizione – la quale, nei periodi terzo e quarto, prevede, in caso di modifica architettonica che comporti un aumento dei carichi superiore al 20 per cento, l’obbligo di redazione di una variante progettuale, da depositare preventivamente con riferimento al progetto originario, restando le modifiche inferiori a detto limite soggette al deposito della sola verifica strutturale nell’ambito delle responsabilità proprie della direzione dei lavori – violerebbe il parametro costituzionale richiamato, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale di cui all’art. 88 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A). Tale disposizione, infatti, consente soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti, all’esito di apposita istruttoria, la possibilità di concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche; norme tecniche le quali, dettate con d.m. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), impongono di procedere alla preventiva valutazione della sicurezza in presenza di variazioni che comportino incrementi dei carichi globali superiori al 10 per cento (punto 8.4.1, lettera c).
2.— La questione è fondata.
La normativa regionale impugnata, occupandosi degli interventi edilizi in zone sismiche e della relativa vigilanza, rientra nella materia della protezione civile, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.
La disposizione dell’art. 88 del d.P.R. n. 380 del 2001, richiamata dall’Avvocatura dello Stato nell’odierno ricorso, riconosce soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti, come si è detto, la possibilità di concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche; e questa Corte, nella sentenza n. 254 del 2010, ha già precisato che simile previsione – dettata allo scopo di garantire «una disciplina unitaria a tutela dell’incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale» – costituisce la chiara espressione di un principio fondamentale, come tale vincolante anche per le Regioni.
Ne consegue che le previsioni dettate dalle norme tecniche contenute nel d.m. 14 gennaio 2008 non sono derogabili da parte delle Regioni. Il punto 8.4.1, lettera c), di tali norme tecniche, relativo alle costruzioni esistenti nelle aree sismiche, fissa il limite del 10 per cento per le variazioni che comportino incrementi di carico globali, al di sopra del quale occorre procedere alla valutazione della sicurezza. La disposizione regionale impugnata, invece, impone, nel suo terzo periodo, l’obbligo della variante progettuale, da denunciare preventivamente con espresso riferimento al progetto principale, soltanto per le modifiche architettoniche che comportino un incremento dei carichi superiore al 20 per cento e, nel quarto periodo, prevede che, al di sotto o nell’ambito dei limiti indicati, sia sufficiente, «nell’ambito delle responsabilità proprie della direzione dei lavori», il deposito della verifica strutturale. La norma, in tal modo, si pone in contrasto con un principio fondamentale dettato dalla normativa statale.
La disposizione censurata, contenuta nel terzo e nel quarto periodo, dell’impugnato comma 3 dell’art. 4, è, quindi, costituzionalmente illegittima. Va affermata, di conseguenza, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale anche del primo e del secondo periodo del medesimo comma 3; essi, infatti, privati del riferimento al quarto periodo, rimarrebbero incompleti e privi di possibilità di applicazione e, comunque, dispongono, anche detti periodi, nell’ambito di previsioni derogatorie riservate alla competenza statale.
3.— Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge reg. Molise n. 25 del 2011, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 3, della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 25 (Procedure per l’autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2012.