ORDINANZA N. 197
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 15, comma 1, e 40 della legge della Regione Liguria 12 agosto 2011, n. 23, recante «Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 16 dell’anno 2011, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-21 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 26 ottobre 2011 ed iscritto al n. 126 del registro ricorsi 2011.
Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;
udito nell’udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Presidente Alfonso Quaranta, in luogo e con l’assenso del Giudice relatore Paolo Grossi;
uditi l’avvocato dello Stato Barbara Tidore per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Gianpaolo Torselli per la Regione Liguria.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 17-21 ottobre 2011 e depositato il successivo 26 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato in via principale (unitamente all’articolo 51, comma 1) gli articoli 15, comma 1, e 40 della legge della Regione Liguria 12 agosto 2011, n. 23 (pubblicata nel B.U.R. n. 16 del 17 agosto 2011), recante «Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno»;
che l’art. 15, comma 1 – il quale, modificando l’art. 28 della citata legge regionale n. 1 del 2007, stabilisce che l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggi dati in concessione che in forma itinerante, «è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune a persone fisiche, a società di persone regolarmente costituite o cooperative ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13» del medesimo art. 28 –, viene censurato in quanto omette di includere anche le società di capitale, ponendosi in contrasto con l’art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), modificato dall’art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), che prevede che l’autorizzazione all’esercizio di attività di commercio su aree pubbliche possa essere rilasciata, oltre che a persone fisiche, a società di persone e cooperative, anche a società di capitali regolarmente costituite;
che, pertanto, ponendo una disciplina derogatoria più restrittiva rispetto a quella posta dal legislatore nazionale, in un àmbito che attiene alla tutela della concorrenza di esclusiva competenza statale, la norma violerebbe l’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione.
che, per violazione del secondo comma, lettera e), dell’art. 117 Cost., il ricorrente impugna altresì l’art. 40 della medesima legge regionale che – inserendo l’art. 116-bis nella legge regionale n. 1 del 2007, prevede che «i distributori automatici possono rimanere aperti fino ad un massimo di ventiquattro ore, salvo diverse determinazioni dei Comuni adottate attraverso forme di consultazione e di confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese interessate»;
che la censura si basa sul rilievo che (pur essendo la disciplina riconducibile alla materia «commercio», di competenza regionale) tuttavia, nel caso di specie, la possibilità di limitare l’orario di apertura dei distributori automatici, che perseguono il fine di estendere il servizio vendita ad àmbiti orari diversi, oltre che con diverse modalità, è tale da determinare possibili effetti anticoncorrenziali, dando luogo ad una sorta di ausilio (pur se involontario) agli esercizi tradizionali;
che si è costituita la Regione Liguria, in persona del Presidente, sottolineando la volontà di adeguarsi ai rilievi governativi in ordine agli impugnati artt. 15 e 40 della legge regionale n. 23 del 2011;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto notificato il 6 giugno 2012, ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione limitatamente agli artt. 15, comma 1, e 40, essendo venuto meno l’interesse allo scrutinio di costituzionalità delle predette disposizioni, perché rispettivamente modificate dai commi 1 e 3 dell’art. 19 della sopravvenuta legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012);
che la Regione Liguria, con atto depositato all’udienza pubblica, ha formalmente accettato tale rinuncia parziale;
che la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale relative a tali disposizioni viene qui separata da quella riguardante l’art. 51, comma 1, della medesima legge regionale n. 23 del 2011, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con lo stesso ricorso, la discussione della quale, su concorde richiesta delle parti, è stata rinviata a nuovo ruolo con provvedimento del Presidente della Corte pronunciato nel corso dell’udienza.
Considerato che la rinuncia, anche parziale, al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separata pronuncia la decisione della questione di legittimità costituzionale, riguardante l’articolo 51, comma 1, della legge della Regione Liguria 12 agosto 2011, n. 23, recante «Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno», promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara l’estinzione del giudizio limitatamente alle questioni riguardanti gli articoli 15, comma 1, e 40 della medesima legge regionale n. 23 del 2011.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2012.