Ordinanza n. 169 del 2012

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ORDINANZA N. 169

ANNO 2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso                    QUARANTA                                                  Presidente

- Franco                     GALLO                                                             Giudice

- Luigi                        MAZZELLA                                                           ”

- Gaetano                   SILVESTRI                                                            ”

- Sabino                     CASSESE                                                              ”

- Giuseppe                 TESAURO                                                             ”

- Paolo Maria             NAPOLITANO                                                     ”

- Giuseppe                 FRIGO                                                                   ”

- Alessandro               CRISCUOLO                                                        ”

- Paolo                       GROSSI                                                                 ”

- Giorgio                    LATTANZI                                                            ”

- Aldo                        CAROSI                                                                ”

- Marta                      CARTABIA                                                           ”

- Sergio                      MATTARELLA                                                     ”

- Mario Rosario          MORELLI                                                              ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) promosso dal Consiglio di Stato - sezione VI giurisdizionale, nel procedimento vertente tra T.M.R. ed altra e il Ministero della pubblica istruzione ed altri con ordinanza del 30 giugno 2011, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto  l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che il Consiglio di Stato - sezione VI giurisdizionale ha sollevato, con ordinanza del 30 giugno 2011, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato)  ‒ a tenore del quale «L’impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l’ufficio cui è destinato. Il capo dell’ufficio, per rilevanti ragioni, può autorizzare l’impiegato a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento d’ogni altro suo dovere» − denunciandone il contrasto con gli articoli 3, 16, 97 e 98 della Costituzione;

che, come emerge dall’ordinanza di rimessione, il giudice a quo è chiamato a pronunciarsi sul ricorso di due insegnanti pubbliche proposto per ottenere, al fine della indennizzabilità di un grave “infortunio in itinere”, da loro subìto, il riconoscimento della causa di servizio, negato dall’amministrazione di appartenenza in ragione del fatto che esse risiedevano, senza averne chiesto l’autorizzazione, in luogo (sia pur di pochi chilometri) distante dal comune ove era la scuola di loro destinazione;

che, ad avviso del rimettente, la censurata disposizione – in quanto legata ad un contesto, urbano, delle comunicazioni e della disponibilità di mezzi propri, ormai superato e non più attuale – sancirebbe (per di più per le sole categorie di pubblici dipendenti non interessati da successive sue parziali abrogazioni) un obbligo divenuto ora “irragionevole” e «inconferente al fine di assicurare il rispetto del canone di buona amministrazione», dal che, appunto, l’evocata violazione dell’art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della non giustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee e della irragionevolezza per sopravvenuto anacronismo, e degli artt. 97 e 98 Cost., oltreché l’ipotizzato vulnus al precetto dell’art. 16 Cost., «perché ormai senza una plausibile ragione restringe[rebbe] anche la libertà di circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l’infondatezza, in ogni suo profilo, della questione, per essere la disposizione denunciata tuttora giustificata da «preminenti esigenze istituzionali e di servizio generale, il cui soddisfacimento trova naturale supporto nella pronta reperibilità [del pubblico dipendente] in situazioni in cui si renda necessaria la sua presenza».

Considerato che, in relazione al sopra evidenziato oggetto del giudizio a quo, siccome assunto nell’ordinanza di rimessione, il rimettente dà per presupposto che la violazione dell’obbligo di residenza, di cui al citato articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), oltre alle possibili ricadute sul piano disciplinare, abbia anche, di per sé, effetto ostativo alla indennizzabilità dell’infortunio subìto, per recarsi al lavoro, dal pubblico dipendente;

che, tuttavia, così opinando, il giudice a quo ha omesso di prendere in esame, anche ai fini di una eventuale estensione dell’oggetto della denuncia di illegittimità costituzionale, sia la normativa di riferimento (e, prima di tutte, quella applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto di cognizione) sul riconoscimento della causa di servizio del dipendente pubblico, che, in ipotesi, dovrebbe giustificare  l’incidenza della situazione di rilievo disciplinare supposta dalla norma  impugnata ai fini di detto riconoscimento, sia la stessa disciplina in materia di infortunio in itinere, che, dopo una risalente elaborazione giurisprudenziale, si è tradotta in apposita disposizione inserita, da parte dell’articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), nel corpo dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), così che risulta trascurata anche quella giurisprudenza (segnatamente, della Corte di cassazione) che, quanto all’infortunio in itinere, nel delibare l’esistenza del nesso eziologico tra l’evento e la percorrenza del tragitto normale tra il luogo di lavoro e quello di “abitazione”, per tale ha inteso, in termini di effettività, non solo il luogo di personale dimora del lavoratore ma anche quello (ove diverso) in cui si trovi la sua famiglia;

che, dunque, la prospettata questione va dichiarata manifestamente inammissibile per carenza di motivazione sulla sua rilevanza e non manifesta infondatezza.

            Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 16, 97 e 98 della Costituzione, dal Consiglio di Stato - sezione VI giurisdizionale, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2012.