Ordinanza n. 155 del 2012

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ORDINANZA N. 155

ANNO 2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alfonso                       QUARANTA                                   Presidente

-           Franco                         GALLO                                              Giudice

-           Luigi                            MAZZELLA                                           ”

-           Gaetano                       SILVESTRI                                            ”

-           Sabino                         CASSESE                                               ”

-           Giuseppe                     TESAURO                                              ”

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                      ”

-           Giuseppe                     FRIGO                                                    ”

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                         ”

-           Paolo                           GROSSI                                                  ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                             ”

-           Aldo                            CAROSI                                                  ”

-           Marta                           CARTABIA                                            ”

-           Sergio                          MATTARELLA                                      ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                               ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 76, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), aggiunto dall’art. 12-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, promosso dalla Corte d’appello di Milano sull’istanza proposta da S.F. con ordinanza depositata il 7 settembre 2011, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 7 settembre 2011 (r.o. n. 260 del 2011), la Corte d’appello di Milano, terza sezione penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, nonché in relazione all’articolo 6, comma 3, lettera c), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dell’articolo 76, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), introdotto dall’art. 12-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione (art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125), «nella parte in cui impone che il reddito degli imputati» già condannati con sentenza definitiva per il reato previsto dall’art. 73, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), «sia da ritenersi superiore ai limiti previsti per essere ammessi al gratuito patrocinio»;

che la Corte rimettente premette che, nell’ambito di un procedimento per il reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 6, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, P.G. è stato ammesso, con provvedimento del Tribunale di Milano del 30 settembre 2004, al gratuito patrocinio e ha nominato un difensore di fiducia;

che, il 21 gennaio 2011, il difensore ha presentato richiesta di liquidazione dei compensi per la sua attività professionale relativa al giudizio di cassazione e al giudizio di rinvio successivo all’annullamento della precedente sentenza di appello;

che, secondo quanto riferisce ancora la Corte rimettente, prima dell’apertura del dibattimento del giudizio di rinvio è entrato in vigore l’art. 12-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, che ha introdotto il comma 4-bis dell’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale P.G., già condannato con due sentenze definitive per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, «non potrebbe beneficiare del patrocinio a spese dello Stato con riferimento alla causa penale in oggetto»;

che, con separato decreto del 20 giugno 2011, la Corte rimettente ha ritenuto che l’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non abbia effetto retroattivo e conseguentemente ha liquidato il compenso spettante al difensore di fiducia per tutte le attività svolte prima dell’entrata in vigore della norma stessa, riservandosi la decisione sulla richiesta relativa al compenso per l’attività difensiva svolta successivamente;

che su quest’ultima richiesta non si potrebbe decidere senza affrontare la questione di legittimità costituzionale della norma in esame, perché «se si ritiene che tale norma sia costituzionalmente legittima, nulla potrebbe essere liquidato ulteriormente per patrocinio gratuito, mentre, se tale norma fosse costituzionalmente illegittima, la Corte dovrebbe procedere, secondo gli usuali criteri, a determinare e liquidare il residuo compenso al difensore»;

che, richiamati l’art. 6, comma 3, lettera c), della CEDU e l’art. 24, terzo comma, Cost., la Corte rimettente sottolinea come entrambe le norme colleghino «l’istituto del patrocinio gratuito alla sola, sufficiente, condizione di precarietà economica dell’interessato», laddove l’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che per coloro che sono già stati condannati per i reati di cui agli artt. 74, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, «il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per essere ammessi al gratuito patrocinio, introducendo una presunzione iuris et de iure, quindi assoluta e quindi resistente a qualsiasi prova contraria», e che in tal modo, assistita da una presunzione assoluta, la norma «nega a quei pregiudicati la possibilità, in ogni caso, di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato»;

che, a parere della Corte rimettente, sia la norma costituzionale, sia quella della CEDU «non distinguono, ai fini del beneficio, tra accusati in ragione dei loro precedenti», in quanto, posta l’inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, esse «collegano la gratuita disponibilità dei mezzi per agire o difendersi in giudizio non all’esistenza di precedenti condanne definitive per determinati delitti, bensì, come è ragionevole che sia, alla sola, ed attuale, indisponibilità di risorse economiche del richiedente»;

che sarebbe dubbia la legittimità costituzionale di una disposizione che «sancisca in concreto l’esclusione del patrocinio gratuito tout court, in ragione di una presunzione assoluta», che «appare forzare il dato delle norme di rango superiore, dato coniugabile invece con l’introduzione di una presunzione iuris tantum, che, onerando di prova il richiedente, consenta al giudice una verifica, anche attraverso gli organi deputati ai controlli, della situazione concreta legittimante, costituita dalla permanente indisponibilità di mezzi per approntare la propria difesa»;

che è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che l’Avvocatura dello Stato ha rilevato che, con la sentenza n. 139 del 2010, la Corte costituzionale si è già pronunciata su una questione analoga a quella sollevata dalla Corte di appello di Milano e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l’ammissione al patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria;

che, secondo l’Avvocatura dello Stato, alla luce di tale pronuncia, il rimettente è in grado di adottare un’interpretazione della norma che ne assicuri la compatibilità con la Costituzione, sicché la questione dovrebbe essere dichiarata non fondata.

Considerato che la Corte d’appello di Milano, terza sezione penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, nonché in relazione all’articolo 6, comma 3, lettera c), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dell’articolo 76, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), introdotto dall’art. 12-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione (art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125), «nella parte in cui impone che il reddito degli imputati» già condannati con sentenza definitiva per il reato previsto dall’art. 73, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), «sia da ritenersi superiore ai limiti previsti per essere ammessi al gratuito patrocinio»;

che la Corte rimettente ha affermato, per un verso, che la disposizione censurata stabilisce che, per coloro che sono già stati condannati per i reati indicati, «il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per essere ammessi al gratuito patrocinio, introducendo una presunzione iuris et de iure, quindi assoluta e quindi resistente a qualsiasi prova contraria» e, per altro verso, che i parametri evocati sarebbero compatibili con «l’introduzione di una presunzione iuris tantum, che, onerando di prova il richiedente, consenta al giudice una verifica, anche attraverso gli organi deputati ai controlli, della situazione concreta legittimante, costituita dalla permanente indisponibilità di mezzi per approntare la propria difesa»;

che la questione è manifestamente inammissibile;

che, come ha ricordato l’Avvocatura dello Stato, questa Corte, con la sentenza n. 139 del 2010, ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l’ammissione al patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria»;

che questa Corte ha rilevato che «non può ritenersi irragionevole che, sulla base della comune esperienza, il legislatore presuma che l’appartenente ad una organizzazione criminale, come quelle indicate nella norma censurata, abbia tratto dalla sua attività delittuosa profitti sufficienti ad escluderlo in permanenza dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato», ma contrasta con i principi costituzionali «il carattere assoluto di tale presunzione, che determina una esclusione irrimediabile, in violazione degli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, Cost.»;

che «si deve quindi ritenere che la norma censurata sia costituzionalmente illegittima nella parte in cui non ammette la prova contraria»;

che sempre, secondo la sentenza n. 139 del 2010, «l’introduzione, costituzionalmente obbligata, della prova contraria, non elimina dall’ordinamento la presunzione prevista dal legislatore, che continua dunque ad implicare una inversione dell’onere di documentare la ricorrenza dei presupposti reddituali per l’accesso al patrocinio. Spetterà al richiedente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di “non abbienza”, e spetterà al giudice verificare l’attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine»;

che la Corte rimettente ha omesso qualsiasi valutazione di tale sentenza, che, con la declaratoria di illegittimità costituzionale, ha determinato un assetto dell’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 immune dalle censure formulate dal giudice a quo, «frutto esclusivamente della erronea ricostruzione normativa operata dal rimettente» (ordinanza n. 334 del 2007);

che preliminare a qualsiasi altra valutazione (anche relativa all’art. 6 della CEDU richiamato senza far riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.) è il rilievo che tale erronea ricostruzione normativa comporta la manifesta inammissibilità della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 76, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), aggiunto dall’art. 12-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, nonché in relazione all’articolo 6, comma 3, lettera c), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalla Corte d’appello di Milano con l’ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2012.