Ordinanza n. 152 del 2012

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ORDINANZA N. 152

ANNO 2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso                   QUARANTA                                                Presidente

- Franco                     GALLO                                                           Giudice

- Luigi                       MAZZELLA                                                         ”

- Gaetano                  SILVESTRI                                                          ”

- Sabino                     CASSESE                                                             ”

- Giuseppe                 TESAURO                                                            ”

- Paolo Maria             NAPOLITANO                                                    ”

- Giuseppe                 FRIGO                                                                  ”

- Alessandro              CRISCUOLO                                                       ”

- Paolo                       GROSSI                                                                ”

- Giorgio                    LATTANZI                                                           ”

- Aldo                        CAROSI                                                                ”

- Marta                      CARTABIA                                                          ”

- Sergio                      MATTARELLA                                                    ”

- Mario Rosario         MORELLI                                                             ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettera l), della legge della Regione Campania 5 gennaio 2011, n. 1, recante «Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9 marzo 2011, depositato in cancelleria il 18 marzo 2011 ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2011.

Visto l’atto di costituzione della Regione Campania;

udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 9 marzo 2011 e depositato il successivo 18 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettera l), della legge della Regione Campania 5 gennaio 2011, n. 1, recante «Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio)», in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

che la norma censurata modifica la legge regionale n. 19 del 2009, in particolare, mediante l’inserimento di un nuovo art. 2-bis, la cui rubrica recita: «Disciplina per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico»;

che la nuova disposizione prevede al primo comma che, per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli interventi di cui alla stessa legge n. 19 del 2009, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di Conferenza dei servizi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché le norme del «Regolamento recante procedimento semplificativo di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni», approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139;

che il secondo comma del nuovo art. 2-bis stabilisce che i termini di cui al comma precedente decorrono, nel territorio dei Comuni disciplinati dai piani territoriali paesistici vigenti, dalla data di entrata in vigore del nuovo piano territoriale paesistico regionale, laddove comporti modifiche, salvo che per gli interventi ammissibili in base al piano paesistico vigente;

che, secondo il ricorrente, la norma censurata estende indebitamente l’ambito applicativo del d.P.R. n. 139 del 2010;

che tale ultima normativa – in particolare mediante l’elenco dell’allegato 1, come richiamato dall’art. 1 – circoscrive la nozione degli interventi di «lieve entità» in relazione ai quali può essere adottato il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica previsto dal comma 9 dell’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

che la norma censurata produrrebbe l’effetto di includere nell’ambito di applicazione della procedura semplificata ciò che il legislatore statale aveva escluso, e cioè gli interventi edilizi previsti dai diversi piani casa regionali, con effetti limitati al solo territorio della Regione Campania;

che vi sarebbe dunque violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che riserva in via esclusiva allo Stato la legislazione in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali;

che la Regione Campania si è costituita nel giudizio, con atto depositato il 15 aprile 2011, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata, e riservando per l’ulteriore corso del procedimento lo sviluppo delle proprie difese;

che la stessa Regione, mediante un atto depositato il 22 novembre 2011, ha chiesto ed ottenuto, con l’adesione della controparte, il rinvio della udienza pubblica di trattazione del ricorso, già fissata per il 13 dicembre 2011;

che successivamente, con atto depositato il 6 marzo 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha formalizzato rinuncia al ricorso che ha originato il presente giudizio;

che detta rinuncia è stata motivata in rapporto alla intervenuta approvazione della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)», il cui art. 52, comma 12, lettera a), ha interamente abrogato la norma oggetto delle odierne censure;

che, con nota di deposito del 19 aprile 2012, la difesa della Regione Campania ha comunicato l’intervenuta accettazione, da parte della Giunta regionale, della rinuncia al ricorso.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettera l), della legge della Regione Campania 5 gennaio 2011, n. 1, recante «Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio)», in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, successivamente, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, e che detta rinuncia è stata accettata dalla Regione Campania;

che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, accettata dalle parti costituite, comporta l’estinzione del giudizio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettera l), della legge della Regione Campania 5 gennaio 2011, n. 1, recante «Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2012.